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Nasce la SuperLega europea: scisma nel calcio europeo


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6 ore fa, audio2 ha scritto:

perchè erano anni dove c'erano meno soldi e più sport

uno scudetto al verona adesso sarebbe impensabile

come due coppe campioni consecutive al nottingham forest

È una balla, intorno al calcio in quegli anni giravano moltissimi soldi, eravamo il campionato dove venivano pagati di più i giocatori e per quello era “facile” veder giocare campioni in tutti i club visto al tempo c’era anche il limite agli stranieri e non potevano esserne ingaggiati più di due o tre per squadra, quindi trovavi gli Zico ad Udine, i Maradona a Napoli, i Socrates alla Fiorentina e via discorrendo, oltre ovviamente agli altri stranieri nei club di vertice.

Al contrario in quegli anni era in UK non giravano molti soldi rapportando all’Italia, erano anni in cui la fruizione delle partite non era così facile, si era all’inizio del business, principalmente si guardavano nei bar e nei pub, poi le cose sono cambiate ed oggi i campionato dove i campioni vengono pagati di più sono altri, dalla Premier League, alla Spagna piuttosto che in loro club di vertice, vedi PSG, dove sono arrivati gli emiri arabi o come in UK con il Chelsea gli oligarchi russi.

 

5 ore fa, eduardo ha scritto:

Proprio così

 

Come sopra, si ricorda ciò che conviene ricordare e non la realtà che era molto diversa. 
Se volete gli sport senza i soldi che ci girano intorno seguiteli, è pieno di sport in cui il business o non è ancora arrivato o sta arrivando, ma tranquilli che appena il numero dei tifosi-appassionati aumenterà arriveranno gli sponsor e gli interessi economici per i protagonisti e con essi tutto il pacchetto, ma mi dicono che il curling sia ancora una sport abbastanza puro e tale resterà a lungo nel tempo, sono pronto a scommetterci. :classic_smile:

6 ore fa, jimbo ha scritto:

Negli anni 80 il calcio in Italia era un qualcosa di stellare,altro che la Premier di oggi,le provinciali si permettevano di avere 2 o 3 fuoriclasse in squadra,e anche quel Verona era uno squadrone,ci rendiamo conto che Maradona Platinì e Zico giocavano nel nostro campionato,senza contare gli altri,vincere 1 scudetto in Italia era come vincere una cempion

Appunto, ma lo era perché a differenza degli altri campionato già giravano i miliardi di lire intorno ai club quando altrove non era così.

La storia di come si è evoluto l’aspetto societario nel mondo del calcio professionistico, con evidenziata l’ipocrisia di quelli che molti qui identificano come gli anni in cui il calcio privilegiava l’aspetto sportivo e che in teoria disegnava quelle società come non a fine di lucro, vietando la distribuzione degli utili tra in soci, ma che faceva a pugni con gli investimenti miliardari del tempo dei “mecenati” alla  guida dei club di allora.
 

http://studiolegalemereu.it/?p=21
….

 

La legge n. 91/1981 come detto impose alle società che tesseravano calciatori professionisti il vincolo della forma: s.p.a. oppure s.r.l.
Il legislatore scelse dunque il modello di società di capitali con l’esclusione della forma dell’accomandita e della cooperativa. La prima esclusione è giustificata dall’intenzione di escludere la possibilità che una categoria di soci, gli accomandatari, avessero il predominio stabile all’interno della società. L’ esclusione della forma Cooperativa fu invece una conseguenza logica del carattere piramidale dell’organizzazione del C.O.N.I., nella quale l’atleta ha una posizione subordinata rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento, quali: società, federazioni, comitato olimpico.

La disciplina per tali società era dunque quella generale prevista dagli articoli 2247 e seguenti del Codice Civile e quella specifica del tipo di società prescelto prevista nel Capo V ( art. 2325 ss. ) e VI (art. 2462 ss. ) del titolo V del Codice Civile, rispettivamente per le s.p.a. e le s.r.l. È questo il momento di spiegare in cosa consisteva alla luce del dettato originario della legge n. 91/1981 la specialità o anomalia delle società di calcio.In materia di società l’attributo di specialità viene adoperato con due possibili ed alternativi significati. In un primo senso sono reputate speciali le fattispecie di società che presentano tutti i requisiti indicati nella definizione della fattispecie generale più alcuni specifici. Presentano quindi oltre ai requisiti generali anche altri requisiti specifici che non escludono ma qualificano i primi. In un secondo senso si parla di società speciali per riferirsi a fattispecie nelle quali manca un elemento della fattispecie generale: ad esempio il requisito causale dello scopo di lucro, sia esso soggettivo che oggettivo. Al fine di evitare confusioni può riservarsi la qualifica di società speciali a quelle rientranti nel primo gruppo e società anomale a quelle rientranti nel secondo.2

La società sportiva veniva fatta rientrare nell’ambito delle società causalmente anomale per specialità dell’oggetto. Come visto in precedenza l’anomalia consisteva nel non poter distribuire tra i soci l’utile eventualmente conseguito, si trattava quindi della mancanza del requisito del fine di lucro soggettivo. La presenza nello statuto della c.d. clausola non lucrativa non garantiva un’adeguata autonomia alle società, l’oggetto sociale era il fine sportivo, nella gestione sportiva si esauriva il suo oggetto ed il potenziamento dell’attività sportiva era il suo unico scopo. Tale anomalia non permetteva di sfruttare i potenziali che derivano dall’utilizzo della forma di S.p.a., forma che quasi tutte le società di serie A e B scelsero. Peculiari ad esempio sono, in una S.p.a., le vicende relative all’emissione di azioni o quote sociali. L’esclusione di ogni tipo di finalità lucrativa rendeva inapplicabile quella parte della disciplina delle società che regola o presuppone la distribuzione degli utili tra i soci. Non potevano essere emesse quelle categorie di azioni che si distinguono dalle ordinarie per la diversità della misura o delle modalità di partecipazione agli utili. Non era possibile emettere azioni di risparmio, azioni di godimento, azioni privilegiate nella distribuzione di utili, mentre non era esclusa l’emissione di azioni privilegiate nel rimborso del capitale nominale in sede di liquidazione ( art. 13 2°comma legge n. 91/1981 ). Anche la possibilità di fare ricorso al mercato di risparmio era notevolmente limitata dalla mancanza dello scopo di lucro e le società sportive per azioni vedevano pregiudicata la possibilità di quotarsi in borsa e più in generale di diffondere il proprio titolo tra il pubblico dei risparmiatori. Affrontare il discorso sulla quotazione in borsa nonostante la legge n. 91/1981 risalga ai primissimi anni ‘80 non è prematuro. Nel 1984 il Tottenham si quotò in borsa e molte altre società inglesi seguirono l’esempio e nel giro di pochi anni negoziavano i propri titoli in borsa circa 20 club d’oltre Manica. È evidente che in Italia non si era colto appieno il margine di miglioramento sul quale l’industria del pallone poteva contare. Le azioni delle società di calcio italiane erano per loro natura destinate ad una cerchia ristretta di soggetti, animati da interessi sportivi o economici strettamente connessi con la gestione dello sport. Si era creata una contraddizione tra la figura del socio di capitali, intorno al quale ruotano ingenti interessi economici e lucrativi e quella del socio < romantico > innamorato dello sport ed interessato esclusivamente allo sviluppo ed al successo dell’attività sportiva, in dottrina si è parlato in proposito anche di homo oeconomicus ossia chi predispone risorse economiche per conseguire risultati economici e homo ludens, ossia chi immagina l’impresa sportiva alla stregua del gioco e spettacolo che essa fornisce. Non contrastava con la natura e la disciplina delle società sportive la emissione di obbligazioni. Inutile era l’emissione di obbligazioni convertibili per il naturale disinteresse a convertire un titolo produttivo di reddito in un titolo privo del requisito della redditività. Sul punto torneremo nei capitoli seguenti.

2. Mediante l’ obbligo della forma, il legislatore ha inteso sottoporre le società sportive professionistiche al sistema dei controlli tipico delle società di capitali, controlli adeguati agli interessi economici e sociali coinvolti. Il sistema di controlli ai quali erano sottoposte le società sportive merita di essere approfondito. Esse erano sottoposte all’approvazione ed al controllo sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui erano affiliate, per delega del C.O.N.I. e secondo modalità approvate dal C.O.N.I. ex articolo 12 primo comma della legge n. 91/1981. Il sistema di vigilanza si rivolgeva dapprima alle singole delibere riguardanti quegli atti, che non si inseriscono con carattere di normalità nell’esercizio delle attività abitualmente spiegate dalle imprese e che comportano esposizioni finanziarie ( art. 12 secondo comma, legge n. 91/1981 ). Si indirizzava poi all’intera gestione economica – finanziaria al fine di individuare irregolarità che, se si rivelavano gravi, legittimavano la federazione competente a richiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore ( art. 13 primo comma legge n. 91/1981 ). La mancata previsione dell’esclusività dei controlli esercitabili dagli organismi sportivi e la specificità della loro funzione, consistente nell’esigenza di porre al riparo lo sport professionistico dal rischio di gestioni poco trasparenti, indussero la dottrina e la giurisprudenza prevalente a ritenere l’azione ex art. 13 cumulabile con il rimedio dell’art. 2409 codice civile ( denuncia al tribunale ), che, per essere diretto alla tutela delle posizioni dei soci di minoranza e dei terzi ( creditori e non ) che vengono in rapporto con la società, presenta una diversa ratio ed un diverso ambito applicativo.

L’indicato concorso nella materia in esame di un duplice ordine di controlli, per la confluenza della normativa specialistica con quella codicistica relativa alla gestione della società di capitali, sembra giustificare la qualificazione delle società sportive di allora ( fino all’emanazione della legge n. 586/1996 ) come le < società private più controllate del nostro ordinamento. 6

Di fatto però una simile duplicazione di controlli ha dimostrato una insoddisfacente capacità di tenuta, non sempre riuscendo a prevenire marcate irregolarità e disinvolte gestioni, sovente causa di bilanci deficitari e di situazioni pre-fallimentari. Inoltre il difficile coordinamento tra i diversi tipi di controllo e la totale assenza di dati normativi sulla delimitazione dei rispettivi ambiti applicativi possono provocare una deresponsabilizzazione degli organismi di controllo e fornire comodi alibi a condotte inerti, suggerite unicamente dal desiderio di evitare l’adozione di provvedimenti impopolari perché diretti a danneggiare sodalizi sportivi aventi ampio seguito.

3. Un altro aspetto importante delle società sportive trattato dalla legge n. 91/1981 riguarda la loro costituzione. Prima di procedere al deposito dell’ atto costitutivo, a norma dell’ articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l’affiliazione da una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. Era giurisprudenza consolidata il rigetto di omologazione dell’atto costitutivo delle società che non avessero ottenuto l’affiliazione, a sua volta l’iscrizione al registro delle imprese era condizione per l’efficacia dell’affiliazione, i cui effetti rimanevano sospesi fino al deposito (nei 30 giorni seguenti l’iscrizione) dell’atto costitutivo omologato presso la federazione. La natura giuridica dell’atto di affiliazione7, quale presupposto per la costituzione della società, non può che essere pubblicistica ed in particolare esso è un interesse legittimo della società ad essere affiliata alla federazione competente. È un atto prodotto nell’ambito dell’esercizio dei poteri di controllo attribuiti dallo stato agli organi dell’ordinamento sportivo, ai quali sono sottoposte le società che tesserano atleti professionisti. Nel caso di rifiuto dell’affiliazione è necessaria una adeguata motivazione e la competenza è del giudice amministrativo.

La legge n. 91/1981 pur consentendo una svolta positiva per le società calcistiche professionistiche risulta, alla luce delle considerazioni fatte fin qui, una legge che non consentiva ai club di agire sul mercato in autonomia e perseguendo i fini tipici delle società di capitali, cosicché erano pregiudicate le possibilità di adottare nel settore nuove strategie per la gestione dell’impresa . Il crescente giro d’affari che lo sport ed in particolare il calcio producono hanno fatto sì che la disciplina proseguisse verso una “normalizzazione” di queste società. Il processo evolutivo della disciplina delle società sportive professionistiche, vede come tappe seguenti la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 1995, la c.d. sentenza Bosman8, e la legge n. 586/1996, che converte il decreto legge n. 485/1996, che dalla sentenza Bosman è stato ispirato. Il legislatore nell’emanare il decreto legge n. 485/1996 è stato mosso dall’esigenza di consentire alle società che esercitano sport in modo professionistico di reperire mezzi finanziari e capitale di rischio tra il pubblico. Nella relazione al decreto legge l’intento dichiarato è quello di < consentire il perseguimento del fine di lucro, come è naturale per tutte le società di capitali. Il modo utilizzato dal legislatore ha destato qualche perplessità9, l’art. 4 del decreto legge, modifica l’art.10 della legge n. 91/1981 sopprimendo la parte in cui prevedeva il vincolo di reinvestimento degli utili per fini sportivi, senza inserire nessun precetto positivo che autorizzi la distribuzione degli utili ai soci. È stato affermato10 che in realtà il problema non si pone in quanto riprendono pieno vigore le disposizioni di carattere generale previste nel codice civile sulla ripartizione tra i soci degli utili.L’unico limite posto dalla legge n. 586/1996 consiste nell’obbligo di reinvestire il 10% degli utili per le scuole giovanili e di addestramento, la restante parte potrà essere distribuita come il codice civile prevede per le S.p.a. e le S.r.l. Il venir meno dell’elemento di anomalia causale rispetto al sistema codicistico che aveva fin qui animato il dibattito attorno alle società sportive comporta importanti ripercussioni sulla disciplina di queste ultime. Dei tre punti trattati sopra, il punto 1 e il punto 2 sono stati modificati da questa legge la quale ha invece lasciate invariate le norme in tema di costituzione e affiliazione sportiva. Sul punto però ha inciso la riforma sulle società di capitali, in particolar modo abrogando l’istituto dell’omologazione. Le società calcistiche sono ora assoggettate a quei tratti di disciplina societaria strettamente connessi con la finalità lucrativa. È possibile, ( contrariamente a quanto visto sopra ), emettere oltre alle azioni ordinarie anche altre azioni speciali quali le azioni privilegiate, le azioni di godimento, le azioni a voto limitato e le azioni in favore dei prestatori di lavoro. Per quanto attiene invece alle azioni di risparmio, anch’esse caratterizzate dall’essere privilegiate nella ripartizione degli utili oltre che nel rimborso del capitale, esse com’è noto, possono essere emesse solo dalle società le cui azioni ordinarie siano quotate in borsa, ma il punto sarà oggetto di approfondimento nei capitoli seguenti. La società sportiva professionistica va dunque perdendo i caratteri “anomali” ma mantiene ancora caratteri di specialità, ad esempio in relazione all’oggetto sociale.

L’art. 4 del decreto legge n. 485/1996 modifica il 2° comma dell’art. 10 legge n. 91/1981 nel modo seguente:

< l’atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali >.

Questo vincolo all’estensione dell’oggetto sociale merita di essere analizzato. Il concetto di attività strumentali può essere facilmente individuato nella connessione teleologica della attività con l’esercizio dell’attività sportiva, la campagna abbonamenti che si svolge in estate può essere un esempio. Crea dei problemi interpretativi invece la connessione di tali attività con quella sportiva. La legge tace per quanto riguarda il criterio in base al quale valutare la connessione.

Potrebbero essere considerate connesse quelle attività che trovino nell’attività sportiva e nella gestione di squadre ed atleti l’occasione esclusiva per il loro esercizio11.

Quella che si può considerare l’operazione che riconduce le società sportive professionistiche nello schema ordinario del diritto societario, è completata dai commi 2 e 3 dell’art. 4 del decreto legge n. 485/1996 che sostituiscono rispettivamente gli art. 12 e 13 della legge n. 91/1981. La prima norma riduce i poteri di controllo delle federazioni, ( che come visto sopra erano molto fitti ma comportavano risultati non soddisfacenti ), limitandoli al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati, ponendo in capo alle società solo l’onere di dimostrare di avere mezzi sufficienti per affrontare le spese nascenti dalla partecipazione ai campionati. La seconda norma non permette più alle federazioni nazionali di decidere lo scioglimento e la messa in liquidazione delle società, potere questo di esclusiva competenza dell’assemblea dei soci, ma le demanda la facoltà di denuncia al Tribunale ex art. 2409 del codice civile, in presenza di fondati sospetti di irregolarità nella gestione. In particolare la F.I.G.C. esercita la funzione di controllo della gestione delle società ad essa affiliate ( art. 16 dello Statuto Federale ), attraverso la Commissione per la vigilanza delle società calcistiche professionistiche ( CoViSoC ), che è appositamente dotata del potere di controllo sulla gestione economico-finanziaria delle società ( art. 80 delle Noif 12) e del potere sanzionatorio ( art. 81 delle Noif ).13

Le società per consentire un’agevole controllo e garantire la trasparenza, devono adottare un piano dei conti obbligatorio e redigere delle situazioni periodiche infrannuali ( art. 84 e 85 delle Noif ) sulla base delle quali dovrà poi compilare un prospetto ricavi/indebitamento. Dal rapporto tra ricavi ed indebitamento viene determinato un indice in relazione al quale è consentito o meno, alle società, il libero accesso al mercato. In particolare l’indice determinerà: a) il libero accesso alle operazioni di mercato, b) il limite di effettuare acquisti solo se finanziati con mezzi propri, c) la possibilità di effettuare acquisti solo sé trovano totale copertura in precedenti o contestuali cessioni. La sanzione più grave è la negata iscrizione al campionato, che si verifica quando l’indice assume valori di rischio, sintomo di grave squilibrio debitorio. A tale disciplina si affianca ora quella disposta per volere dell’U.E.F.A relativa al c.d. fair play finanziario, in merito alla quale verrà dedicato un apposito articolo di approfondimento.

 

2 ore fa, maurodg65 ha scritto:

non ti interessa il calcio, non ti piace ma qua stai e non lesini interventi su qualcosa che non ha a che fare con il tifo…eppure

Quello che interessa a me l' ho scritto.

Se non capisci, è un tuo problema.

Se non lo condividi, anche.

1 ora fa, maurodg65 ha scritto:

La legge n. 91/1981 come detto impose alle società che tesseravano calciatori professionisti il vincolo della forma: s.p.a. oppure s.r.l.

E ti dò un consiglio:   esercitati con la capacità di sintesi, perché questi chilometrici pipponi da "copia e incolla" non se li legge nessuno e certamente non ti fanno acquisire meriti sul campo.

9 minuti fa, eduardo ha scritto:

Sei tu che lo presidi.

A parte il fatto che non presidio nulla io non ho mai scritto che non seguo il calcio o non ne discuto, quindi cosa starebbe a dimostrare il fatto che io segua il calcio e ne discuta? 

 

6 minuti fa, eduardo ha scritto:

Quello che interessa a me l' ho scritto.

Se non capisci, è un tuo problema.

Se non lo condividi, anche.

Certo, vale lo stesso per me ciò che pensavo l’ho scritto ed il punto non è il condividere o meno ma la coerenza tra i proclami ed i fatti, la coerenza non c’è ma va benissimo comunque.

4 minuti fa, eduardo ha scritto:

E ti dò un consiglio:   esercitati con la capacità di sintesi, perché questi chilometrici pipponi da "copia e incolla" non se li legge nessuno e certamente non ti fanno acquisire meriti sul campo.

La sintesi non c’entra nulla e se non vuoi leggere quel post è un tuo problema, al netto del fatto che non c’è nulla da sintetizzare non avendolo scritto io, il mio post è di poche righe in testa ed è semplice semplice per chi vuol capire e non mi riferisco a te evidentemente. 
P.S. Cosa c’entrino i “meriti sul campo” lo sai solo tu. 

1 ora fa, jimbo ha scritto:

ma in rapporto alla première di oggi son briciole ( grazie ai diritti TV)

Certo, per il tempo erano tanti soldi anche se nulla rispetto ad oggi, poi ovvio che anche il livello sportivo era elevato ed anche quello alla fine conta.

La verità è che, come per altri settori dell’economia nazionale, abbiamo sprecato un vantaggio rimanendo clamorosamente indietro. 

1 minuto fa, Gici HV ha scritto:

Impossibile tornare indietro, ma distribuirli più equamente male al movimento non farebbe...

Sono già distribuiti fin troppo equamente visto l’apporto di pubblico e tecnico di almeno metà delle squadre del campionato.

https://www.90min.com/it/posts/come-viene-effettuata-la-ridistribuzione-dei-diritti-tv-tra-i-club-di-serie-a-01exyvarsmqm/amp

 

 

La ridistribuzione dei diritti della Serie A fino alla stagione 2020-21

La divisione e la distribuzione dei soldi incassati dalla vendita dei diritti tv della Serie A è legata principalmente a tre macro aree. Una percentuale (il 50%) della cifra messa a disposizione dalla Lega Calcio viene distribuita in parti uguali alle 20 società della massima divisione, un'altra percentuale (il 30%) invece è legata ai risultati sportivi della squadra e una terza percentuale (il rimanente 20%) invece al bacino d'utenza (la tifoseria).

A parte il 50%, quello distribuito i parti uguali tra tutti i 20 club di Serie A, il restante 50% (tra risultati e bacino d'utenza) viene diviso ulteriormente.

Per quanto riguarda il 30% legato ai risultati sportivi dei club, il 15% di esso è legato ai risultati dell'ultimo campionato, il 10% legato ai risultati dell'ultimo quinquennio e il restante 5% alla storia del club.

Invece il 20% legato al bacino d'utenza, viene ulteriormente suddiviso in un 12% legato al numero di spettatori presenti allo stadio e l'8% all'audience televisiva

La distribuzione dei diritti tv ai club di Serie A dalla stagione 2021-22

Nella Legge di Bilancio 2019 è stata introdotta una leggera modifica alla Legge Melandri e di conseguenza sono variate, seppur di poco, le percentuali per la ridistribuzione degli incassi inerenti i diritti televisivi della Serie A. Rimane invariato il 50% del totale che verrà sempre diviso in parti uguali tra le 20 società del campionato italiano, mentre la percentuale legata ai risultati sportivi passa al 28%. Di conseguenza il bacino d'utenza peserà per il 22% del totale.

Ma c'è di più. Nella Legge di Bilancio 2019 è stata introdotto una piccola percentuale da prendere dalla quota relativa al bacino d'utenza, relativo all'utilizzo dei giocatori Under 23 durante il campionato, a patto che sia formati nei settori giovanili italiani e tesserati da almeno tre anni consecutivi nella società sportiva "presso la quale prestano l'attività sportiva". Tra questi tre anni consecutivi rientrano anche eventuali prestiti a società di Serie A, Serie B o alle seconde squadre partecipanti al campionato di Serie C.

 

1 minuto fa, audio2 ha scritto:

senza le quali l' altra metà che farebbe, le partite tra di loro

Senza la prima metà chi lo guarderebbe il campionato e cosa renderebbero i diritti TV? Forse quanto quelli della serie B ma forse anche meno. 

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