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Pnrr, l’ammissione di Crosetto: «Non sappiamo come spendere 200 miliardi di fondi»


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Inviato
1 ora fa, appecundria ha scritto:

Per capire che chi scrive non sa di cosa parla. Siamo ancora alla prima tesi di Salvini: l'Europa ci deve dare i soldi e decidiamo noi cosa farne.

Non è vero Bruno, in quell’articolo de La Voce semplicemente evidenziano come in Germania abbiano finanziato con i fondi del PNRR opere la cui realizzazione era già programmata, noi abbiamo dovuto decidere tutto praticamente da zero ed e sono praticamente tutti investimenti precedentemente non previsti.

Salvini non so cosa c’entri nel discorso.

6 minuti fa, ferdydurke ha scritto:

Ma quando farà?

Ti ho già risposto un paio di giorni fa.

Inviato

Ripeto, il D.L. 77/2021, all'art. 12, prevede la possibilità di utilizzare poteri sostitutivi nel caso le amministrazione siano inerti.

ART. 12 (Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNNR e assunti in qualita' di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ai progetti, anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate.

Inviato

@Savgal scusa Sabino ma se ho capito bene quanto hai postato stabilisce soltanto la potestà del Governo di prendere in mano i progetti che sono arenato o rischiano di arenarsi, ma non rende possibile realizzare ciò è materialmente irrealizzabile per problemi esterni, vedi l’esempio di Crosetto sulle gallerie delle opere ferroviarie previste, ho capito bene? 

Inviato

@maurodg65

Non sono in grado di entrare nel merito della realizzabilità tecnica di alcune opere, ma mi pare che la disposizione conceda poteri rilevanti al Consiglio dei ministri. Prevede anche la possibilità di nominare uno o più commissari ad acta.

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