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Maternità surrogata, reato universale


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Inviato

Questo e’ un tema delicato. E infatti e’ la ragione per la quale come ho detto in un precedente post non sarei d’accordo.

ma solo per riguardo al bimbo non ai committenti

Inviato

il pargolo si può sempre dare in adozione ad altri.

Inviato

E’ una soluzione possibile, perche’ non in contrasto con leggi naturali e col bailamme di queste soluzioni. Quindi artificio per artificio. Pero’ e’ materia delicata.

Inviato

@mozarteum sembra il prototipo della situazione in cui la legge mostra la corda.

Personalmente trovo la pratica piuttosto aberrante e non sono per nulla a favore: ed infatti in Italia non è permessa ( almeno così credo).

Io mi fermerei qui. 

Inviato

Tanto chi la vuol fare lo farà lo stesso con un po’ di attenzione in più, per due lesbiche poi non c’è nessun problema, non hanno neppure bisogno di andare all'estero…

Inviato
1 minuto fa, senek65 ha scritto:

Io mi fermerei qui. 

Quindi grida manzoniana

Inviato

Qui non lo puoi fare. Se lo fai altrove amen.

Inviato
3 minuti fa, ferdydurke ha scritto:

Tanto chi la vuol fare lo farà lo stesso con un po’ di attenzione in più, per due lesbiche poi non c’è nessun problema, non hanno neppure bisogno di andare all'estero…

E che vuol dire. Gia’ si e’ detto che la difficolta’ della prova o la facilita’ dell’elusione non sono argomenti

Inviato

ma per registrare un figlio all' anagrafe l' attestazione di nascita non serve più ?

Inviato
1 ora fa, ferdydurke ha scritto:

perfetto allora diciamo che pure la prostituzione è un reato universale soprattutto per il cliente

In Italia se chi si prostituisce ha da 14 a 17 anni si, e’ reato “universale” per il cliente, altrimenti no, e’ una attività lecita essendo perseguito solo lo sfruttamento, l’induzione e il favoreggiamento della prostituzione.

 

Inviato

Altrimenti mezza italia sarebbe al gabbio

Inviato
1 ora fa, mozarteum ha scritto:

l’universalita’ e’ una dicitura esagerata e sta semplicemente a significare che il reato e’ punibile ovunque sia commesso proprio per evitare elusioni del divieto

Tecnicamente il “reato universale” non esiste, e’ una semplificazione fatta dai politici per far comprendere a tutti (anche alla gente poco istruita) per far comprendere che determinati comportamenti sono perseguibili in Italia anche se il responsabile li ha commessi all’estero e anche se dove li ha commessi sono leciti.

L’ha spiegato benissimo @mozarteumnei primi post citando pure l’articolo di legge relativo.

Inviato

Esatto. Quindi una modesta aggiunta all’art. 7 del c.p. come detto all’inizio ovvero una fattispecie a se stante che pero’ seppur con norma a parte lo ampli a questo caso.

 

Inviato

Conviene copiarlo e incollarlo qui l’art. 7 cp vigente:

 

Dispositivo dell'art. 7 Codice Penale

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero(1)taluno dei seguenti reati:

1) delitti contro la personalità dello Stato italiano(2) [241-313; c. nav. 1088];

2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto [467];

3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano [453-461, 464-466];

4) delitti commessi da pubblici ufficiali [357] a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni [314 ss.];

5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge [501 4, 537, 591 2, 604, 642 4; c. nav. 1080](3) o convenzioni internazionali(4) stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

 

Inviato
12 minuti fa, Roberto M ha scritto:

Dispositivo dell'art. 7 Codice Penale

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero(1)taluno dei seguenti reati:

1) delitti contro la personalità dello Stato italiano(2) [241-313; c. nav. 1088];

2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto [467];

3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano [453-461, 464-466];

4) delitti commessi da pubblici ufficiali [357] a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni [314 ss.];

5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge [501 4, 537, 591 2, 604, 642 4; c. nav. 1080](3) o convenzioni internazionali(4) stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

grassetto e sottolineatura con cornice in foglia d’oro.

È chiaro a tutti mo’ come viaggia la legge (anche questa)? a me adesso molto di più  e ringrazio i due Roberto

briandinazareth
Inviato

il problema però non è quanto sia facile inserire l'articolo...

briandinazareth
Inviato
20 minuti fa, mozarteum ha scritto:

Irti ritiene che la tecnica non debba mai perdere il suo ruolo strumentale rispetto a fini e sistemi di valori che sono “altrove” determinati. 

 

la tecnica è nei fatti parte del sistema di valori, da sempre. così come la conoscenza. 

 

non esiste alcun sistema di valori che non si basi su questi due cardini. 

 


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