Renato Bovello Inviato 26 Giugno 2023 Inviato 26 Giugno 2023 30 minuti fa, Guru ha scritto: Bovelloche ne pensi? Sono del tutto favorevole . È una difesa per il consumatore . Sono alla finestra per capire come verrà regolamentata la vicenda ma , come ripeto , è un passo avanti . Con la speranza di non … pagarlo troppo. 1 1
Martin Inviato 26 Giugno 2023 Inviato 26 Giugno 2023 9 minuti fa, luimas ha scritto: ma in ogni caso il costo della riparazione non dovrebbe superare il valore della cosa. E il "valore della cosa" chi lo decide ? Il mercato ? La moda ? O l'utilità del bene espressa con la sua funzionalità ? Non tutte le auto da 5 mila euro sono funzionalmente uguali (ad esempio). Certo, serviranno dei correttivi per arginare le truffe. Ad esempio porre dei limiti su una certa % del valor medio del nuovo di pari categoria come risarcimento massimo esigibile.
luimas Inviato 26 Giugno 2023 Inviato 26 Giugno 2023 2 minuti fa, Martin ha scritto: E il "valore della cosa" chi lo decide ? Il perito ?
Martin Inviato 26 Giugno 2023 Inviato 26 Giugno 2023 14 minuti fa, luimas ha scritto: Il perito ? E' una possibilità, purché l'unico suo riferimento non siamo le tabelle di mercato e/o queste non costituiscano un limite invalicabile (come da sentenza della Cassazione) Certo serviranno dei limiti perché un'alfa romeo arna dell'87 sbattuta non sia risarcita per il nuovo, il rischio è quello di spalancare praterie ai truffatori di professione. 2
Jack Inviato 26 Giugno 2023 Autore Inviato 26 Giugno 2023 @pino la mia assicurazione no. Stabile. Sceso un pelo furto e incendio ma perché l’auto si svaluta man mano
Jack Inviato 26 Giugno 2023 Autore Inviato 26 Giugno 2023 La Cassazione fa giurisprudenza ed indirizzo legale. Agli enti preposti regolamentare adeguatamente affinché sia rispettato il principio giuridico ed evitati gli abusi. Chi è contrario o fa l’assicuratore, o ha un pacchetto azionario considerevole di assicurazioni oppure… 😆😆
vizegraf Inviato 26 Giugno 2023 Inviato 26 Giugno 2023 Non capisco tutte queste perplessità. Io ho una macchina che risponde alle mie esigenze. Tu me la rompi. Tu me la ripari. Se temi che ci possano essere truffe nei tuoi confronti sarà tua cura attrezzarti perché ciò non avvenga. 1
Guru Inviato 26 Giugno 2023 Inviato 26 Giugno 2023 @Martin Per quanto riguarda il valore del rottame nel mio caso l'assicurazione lo mise all'asta su un sito dedicato del quale ora non ricordo il nome. Io in quanto proprietario potevo comunque declinare dal vendere al miglior offerente. @Martin
UpTo11 Inviato 26 Giugno 2023 Inviato 26 Giugno 2023 Non mi è chiarissima rispetto a come l'hanno presentata sui media. Non mi sembra che il risarcimento del danno sia previsto sempre e comunque. Insomma, se uno ha un'auto da 5k € mi sembra di capire che la riparazione non è che può portarla a valere 8k €. Quindi che si fa? La si ripara con pezzi presi dal demolitore? . https://www.quattroruote.it/news/assicurazioni/2023/05/08/assicurazioni_cassazione_incidente_valore/_jcr_content/content/article_attachment/file.res/Cass_ 10686 2023.pdf . "ritiene il Collegio che, nel bilanciamento fra l'esigenza di reintegrare il danneggiato nella situazione antecedente al sinistro e quella di non gravare il danneggiante di un costo eccessivo, l'eventuale locupletazione per il danneggiato costituisca un elemento idoneo a orientare il giudice nella scelta della modalità liquidatoria e, al tempo stesso, un dato sintomatico della correttezza dell'applicazione dell'art. 2058, 2 co. c.c.; . invero, va considerato che il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato (ad es., perché gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato o perché vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile) e che una piena soddisfazione delle sue ragioni risarcitorie può comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione; . per altro verso, al debitore non può essere imposta sempre e comunque (a qualunque costo) la reintegrazione in forma specifica, dato che l'obbligo risarcitorio deve essere comunque parametrato a elementi oggettivi e che, pur tenendo conto dell'interesse del danneggiato al ripristino del bene e della possibilità che i costi di tale ripristino si discostino anche in misura sensibile dal valore di scambio del bene, non può consentirsi che al danneggiato venga riconosciuto più di quanto necessario per elidere il pregiudizio subito (ostandovi il principio -sotteso all'intero sistema della responsabilità civile- secondo cui il risarcimento deve essere integrale, ma non può eccedere la misura del danno e comportare un arricchimento per il danneggiato); come si è visto, la giurisprudenza di legittimità ha individuato il punto di equilibrio delle contrapposte esigenze facendo riferimento alla necessità che il costo delle riparazioni non superi "notevolmente" il valore di mercato del veicolo danneggiato; si tratta di un criterio che si presta a tutelare adeguatamente la posizione dell'obbligato rispetto ad eccessi liquidatori, ma non anche a tener conto della necessità di non sacrificare specifiche esigenze del danneggiato a veder ripristinato il proprio mezzo; esigenze che -come detto- debbono trovare tutela nella misura in cui risultino idonee a realizzare la migliore soddisfazione del danneggiato e, al tempo stesso, non ne comportino una indebita locupletazione; in tale ottica, deve dunque ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, 2 co. c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato; . tanto ritenuto, risulta fondata la censura della A.A. laddove ha lamentato che il Tribunale non ha considerato se la reintegrazione in forma specifica determinasse una locupletazione per il danneggiato, essendosi limitato a rilevare che la riparazione comportava il pagamento, a carico dei danneggianti, di "una somma pari quasi al doppio del valore del veicolo", senza nulla dire circa il fatto che la riparazione comportasse un aumento di valore del veicolo rispetto a quello ante sinistro; la sentenza va pertanto cassata sul punto, con rinvio al giudice di appello;"
Martin Inviato 26 Giugno 2023 Inviato 26 Giugno 2023 la palla in tribuna è data dal valore di quel "notevolmente": A quanto ammonta "notevolmente" e chi lo decide ? Nei casi che mi sono capitati personalmente la quotazione "ufficiale" del veicolo è stata sempre posta come limite invalicabile dalle assicurazioni che dovevano risarcire, quindi "notevolmente" = 1. No-bbuono.
LaVoceElettrica Inviato 26 Giugno 2023 Inviato 26 Giugno 2023 3 ore fa, luimas ha scritto: Ma infatti , assurdo pensare di poter risarcire per la riparazione di un'auto più di quel che vale ... Non è tanto il valore dell'auto quanto il valore del servizio che ti rende. Se l'auto vale zero ma per averne una che fa un servizio allo stesso livello devi spendere 40k, ecco il vero valore. 2
Guru Inviato 26 Giugno 2023 Inviato 26 Giugno 2023 @LaVoceElettrica Perfetto, altrimenti tu danneggiato sei costretto a sostenere una spesa che in realtà è causata da chi ha causato l'incidente.
maverick Inviato 26 Giugno 2023 Inviato 26 Giugno 2023 2 ore fa, UpTo11 ha scritto: l'eventuale locupletazione per il danneggiato chiarissimo ... 1
maverick Inviato 26 Giugno 2023 Inviato 26 Giugno 2023 4 ore fa, Martin ha scritto: Certo serviranno dei limiti perché un'alfa romeo arna dell'87 sbattuta non sia risarcita per il nuovo, il rischio è quello di spalancare praterie ai truffatori di professione. questo è bene darlo per scontato Il principio è in teoria giusto, in pratica prepariamoci ad un 20% almeno di aumento delle tariffe. Fra 1 anno ne riparliamo.
artepaint Inviato 26 Giugno 2023 Inviato 26 Giugno 2023 19 ore fa, newton ha scritto: Ma se distruggono un'auto che vale 5k e di pezzi ce ne vogliono 15 quindi che succede? tra 5K del valore dell'auto e 15K di pezzi di ricambio esiste sempre la possibilità di provvedere con l'acquisto a 8k di identica macchina (stesso anno e condizioni) accordandosi con l'assicurazione comunque nella sentenza si disquisisce anche sulla sostituzione con auto equivalente
UpTo11 Inviato 26 Giugno 2023 Inviato 26 Giugno 2023 1 minuto fa, maverick ha scritto: 2 ore fa, UpTo11 ha scritto: l'eventuale locupletazione per il danneggiato chiarissimo ... Ambasciator.... Prenditela coi parrucconi del busillis
Jack Inviato 26 Giugno 2023 Autore Inviato 26 Giugno 2023 4 ore fa, UpTo11 ha scritto: locupletazione Phiga!!! 😲
Amministratori cactus_atomo Inviato 26 Giugno 2023 Amministratori Inviato 26 Giugno 2023 sentenza giusta ma mi pare che interessi relativamnt a pochi. c'è un massimale per danni alle persone per danni alle cose e per sinistro. e in genere si cerca di pagare il meno possibile, quindi i più previdenti alzano il massimale per i danni alle persone ma tengon bass quello per i danni alle cose. e la assicurazione fio a quel limite è responsabile. poi ci son i tempi, visto che i ricambi delle macchine datate sono spesso di difficle reperibilità mi sa che in mlto preferiranno un risricimento con accordo invece che tener ferma la macchina in attesa che venga ripristinata
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