Paolo 62 Inviato 10 Dicembre 2023 Inviato 10 Dicembre 2023 A me pare che sia sbagliata la legge. In casi come questo si dovrebbe procedere d'ufficio per evitare che si ripetano. Poi i voti di condotta non so come li diano.
stefano_mbp Inviato 10 Dicembre 2023 Inviato 10 Dicembre 2023 12 minuti fa, vizegraf ha scritto: ... ma dei colleghi che hanno dato il nove che ne pensate? Andrebbero espulsi/licenziati per manifesta inadeguatezza professionale … assieme ai bulletti che andrebbero espulsi da tutte le scuole del Regno … 1
Guru Inviato 10 Dicembre 2023 Inviato 10 Dicembre 2023 Sparano alla prof proiettili di gomma e prendono nove in condotta? Colpa della sinistra!
claravox Inviato 10 Dicembre 2023 Inviato 10 Dicembre 2023 48 minuti fa, Guru ha scritto: Colpa della sinistra! No, è colpa della famiglia patriarcale!
Plot Inviato 10 Dicembre 2023 Inviato 10 Dicembre 2023 I figli dei ricchi sono i peggiori. Tanto poi c'e' mamma' e papa'
Berico Inviato 10 Dicembre 2023 Inviato 10 Dicembre 2023 Mia sorella fa la professoressa in un Liceo, di cotte e di crude.
maverick Inviato 10 Dicembre 2023 Inviato 10 Dicembre 2023 Non invidio gli insegnanti che devono prestare servizio oggi. Un mix di frustrazione e di battaglie contro i mulini a vento. Ad inizio carriera ho insegnato anch'io per un anno, mi piaceva molto e se le condizioni me lo avessero consentito ..forse avrei pure continuato e ne avrei fatto la professione della vita. Sono passati più di trent'anni, ringrazio il cielo che è andata diversamente
Simo Inviato 10 Dicembre 2023 Inviato 10 Dicembre 2023 1 ora fa, vizegraf ha scritto: Vorrei sapere perché il consiglio di classe (o quel che l'è) aveva dato un voto così alto. io so che è vietato dare insufficienze.
maverick Inviato 10 Dicembre 2023 Inviato 10 Dicembre 2023 26 minuti fa, Simo ha scritto: io so che è vietato dare insufficienze. Si .. ma un sette (e sto anche largo) sarebbe stato più significativo. Alla faccia dei ricorsi al Tar.
LeoCleo Inviato 10 Dicembre 2023 Inviato 10 Dicembre 2023 3 ore fa, vizegraf ha scritto: Che altro? Inutile perdere tempo: tanto poi il TAR, il MOIGE, il Papa, la sinistra, il comitato genitori, ecc. Oggi tutto è perdonato, con o senza avvocati.
Savgal Inviato 10 Dicembre 2023 Inviato 10 Dicembre 2023 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 249 Art. 4 (( (Disciplina). )) 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comporta-menti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno puo' essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento puo' influire sulla valutazione del profitto. 4. In nessun caso puo' essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica puo' essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica puo' essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Art. 5 (( (Impugnazioni). )) 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico. 2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. 3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. 4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. 5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale puo' decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.
senek65 Inviato 10 Dicembre 2023 Inviato 10 Dicembre 2023 Per me i fenomeni andavano esplusi. E se i genitori protestavano, in galera. 1
Questo è un messaggio popolare. Savgal Inviato 10 Dicembre 2023 Questo è un messaggio popolare. Inviato 10 Dicembre 2023 Il nove in comportamento è una valutazione positiva e il voto nel verbale di scrutinio finale va motivato. Quanto ai comportamenti dei genitori in difesa permanente dei figli è una delle manifestazione di un fenomeno più ampio, il non riconoscere la gerarchia delle competenze e i ruoli. Se in tanti possono mettere in dubbio la competenza di un medico o di uno scienziato, come avvenuto con il covid o con il surriscaldamento globale, figurarsi dubitare della competenza di un insegnante, collocato nella gerarchia sociale ben più in basso. Nella mia lettura è uno dei prodotti del populismo. 4 2
Simo Inviato 10 Dicembre 2023 Inviato 10 Dicembre 2023 4 ore fa, maverick ha scritto: Si .. ma anche no! tanto vale non andarci e si vede. siamo fottuti in partenza
Membro_0022 Inviato 10 Dicembre 2023 Inviato 10 Dicembre 2023 5 ore fa, maverick ha scritto: Ad inizio carriera ho insegnato anch'io per un anno, mi piaceva molto e se le condizioni me lo avessero consentito ..forse avrei pure continuato e ne avrei fatto la professione della vita. Sono passati più di trent'anni, ringrazio il cielo che è andata diversamente Uguale. Dopo pochi mesi di supplenze sono scappato a gambe levate, e all'epoca (prima metà anni 90) la scuola a confronto del putt...aio che è diventata adesso era uno scherzo. Se fossi rimasto a insegnare, probabilmente ora sarei in analisi. O più probabilmente in galera.
maurodg65 Inviato 11 Dicembre 2023 Inviato 11 Dicembre 2023 6 ore fa, senek65 ha scritto: Per me i fenomeni andavano esplusi. E se i genitori protestavano, in galera. Fascista. 😎😁
Jack Inviato 11 Dicembre 2023 Inviato 11 Dicembre 2023 mah… per me tante cose condivisibili, qualcuna un pelo meno. La mia sintesi è che se non la fa la scuola prima, la selezione la fa, poi, la vita. E la vita non fa prigionieri, legna senza ritegno, a volte pure senza giustizia e merito. Spietatamente. . La scuola resta comunque un gran bel mezzo per “proteggersi” dalla dura selezione della vita. Gli stolti che non la sfruttano - in senso positivo - per migliorarsi e meglio proporsi di fronte alla sfida della vita pagheranno “di tasca propria” - in senso lato - a prescindere dal voto che - un dì - fu loro dato in condotta ed in profitto. Amen.
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