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Franco Di Mare R.I.P.


floyder

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@claravox Manca il complemento oggetto: Non è concorde su cosa ?   

 

 

Ad ogni modo il thread è in ricordo di Franco Di Mare, la questione è se egli avesse o meno il diritto di intentare causa per malattia, se questo diretto poteva essergli negato da qualche funzionarietto Rai e, infine, se poteva essere negato nel modo infame col quale gli era stato negato.

Non capisco questo gusto di inquinare qualsiasi thread con deliri complottari. 

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https://melius.club/topic/20131-franco-di-mare-rip/page/2/#findComment-1203510
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@Martin Quali sarebbero i deliri complottari?

Riprendendo un tuo post volevo solo sottolineare che comunque l’iter

che Franco Di Mare voleva intraprendere per dimostrare che si fosse ammalato causa esposizione all’uranio impoverito non sarebbe stata così agevole e con risultato scontato poichè anche la scienza non concorda su causa/effetto. 
Ma non lo dico io ma gli scienziati che sono stati chiamati a studiare sulla vicenda dalla Commissione Parlamentare 
Per le conclusioni pag.41 del pdf.
Per quanto mi riguarda fine OT e “deliri complottari” (cit.)

https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2839960.pdf

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https://melius.club/topic/20131-franco-di-mare-rip/page/2/#findComment-1203528
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9 minuti fa, claravox ha scritto:

Ma non lo dico io ma gli scienziati che sono stati chiamati a studiare sulla vicenda dalla Commissione Parlamentare

Commissione le cui conclusioni non sono generalizzabili,  prova ne sia la sentenza che ho linkato prima che  stabilisce risarcimenti a favore degli eredi di una vittima. (peraltro era un militare, e quindi rispecchiava esattamente i casi trattati dalla commissione)

Ovvio che non sarà facile vedersi risarciti, non lo è mai, ma nel caso di Di Mare non  dovevano essere i funzionarietti rai a deciderlo negando documenti.

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https://melius.club/topic/20131-franco-di-mare-rip/page/2/#findComment-1203534
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Nel caso di queste malattie il nesso di causalita’ non puo’ prescidere dai dati epidemiologici.

Se ogni seppur minima esposizione all’amianto determina necessariamente un mesotelioma tutti coloro -e non solo alcuni- presenti in luoghi contaminati dovrebbero sviluppare la malattia.

Invece alcuni la sviluppano (per fortuna relativamente pochi anche se significativamente di piu’ rispetto a chi non e’ esposto), la stragrande maggioranza no.

Quindi per lo sviluppo della malattia devono concorrere concause che spetta ancora alla scienza di individuare.

Peraltro, per il diritto, la concausa di un evento -e qui senza dubbio l’esposizione all’amianto lo e’- non esclude il nesso, ma attenua il risarcimento: ancora una volta la parola sta alla scienza per quantificare l’apporto causale di quel fattore di rischio. Al diritto spettera’ la gradazione del risarcimento in conformita’.

Inoltre, occorre anche distinguere se l’esposizione e’ avvenuta per ragioni professionali e se l’interessato e il datore di lavoro fossero consapevoli del rischio se, al tempo dell’esposizione, lo stesso era noto o conoscibile.

Ad ogni modo, parliamo qui e altrove di risarcimento forse impropriamente.

Il risarcimento del danno presuppone un illecito (violazione di norme e/o di doveri di comportamento adeguati rispetto a una certa situazione nota nelle implicazioni). Mentre, quando il danno si produce in assenza di violazione di norme e comportamenti adeguati,  si parla di indennizzo, che pero’ dovrebbe essere legislativamente previsto.

Cosi’ e’ stato ad esempio per i danni da emoderivati infetti quando non erano ancora noti e praticabili gli accorgimenti che hanno reso questi prodotti piu’ sicuri.

 

 

 

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