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Intelligenza artificiale: cosa ne pensano i forumer esperti?


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briandinazareth
39 minuti fa, mozarteum ha scritto:

La facemmo se ricordi. Niente di che un compitino che riepilogava lo stato dell’arte piu’ o meno.

 

lo facemmo con una ia molto più indietro di quella attuale e non addestrata sui problemi legali.

rispetto a quel compitino, che se ricordo bene dicevi al lvello di un praticante sveglio, siamo molto avanti. 

 

39 minuti fa, mozarteum ha scritto:

Permetti che io parli del mio mondo con cognizione maggiore della tua?

 

certamente, e permetti che io parli della ia in modo consapevole e con una cognizione maggiore della tua. 

per questo sarebbe interessante fare delle prove con una ia specificatamente addestrata. naturalmente è una cosa che negli usa stanno facendo in modo massivo con risultati interessanti. quello che esce da molti studi è ormai misto tra ia e uomo, dove nessuno riesce a capire il confine. 

Si conoscerai tutto dell’Ia ma l’efficacia della stessa nel mio campo - e questa la guidico io- ora non ha rivoluzionato nulla, in futuro si vedra’. divertiamoci allora se ti va.

Allora: occorre contestare una tassa sugli extraprofitti energetici settore carburanti con particolare riferimento alla determinazione della base imponibile nel caso in cui l’impresa assoggettata all’imposta evidenzi un fatturato consolidato comprendente quello di imprese collegate che raffinano e vendono i prodotti all’interno del gruppo prima che il carburante, acquisito finalmente in capo all’impresa principale, finisca alla

pompa.

Costruisca l’Ia il ricorso, stabilendo in primo luogo a quale giudice appartenga la giurisdizione.

extermination
13 minuti fa, briandinazareth ha scritto:

quello che esce da molti studi è ormai misto tra ia e uomo, dove nessuno riesce a capire il confine. 

L' "ingegno umano" prevarrà sempre sulla tecnologia! E anche la passione fa la differenza.

Altro caso: 

un costruttore ottiene un permesso di costruire che, in applicazione della temporanea legislazione premiale della regione lazio sul piano casa, prevede la possibilita’ di demolire e ricostruire con una cubatura maggiorata.

Successivamente, cessata la legge, ma col permesso ancora valido ed efficace, e costruzione solo demolita ma non ancora ricostruita,  il costruttore chiede se possa avvalersi anche di una nuova legge- anch’essa premiale- che prevede in via eccezionale la possibilita’ di cambiare liberamente le destinazioni d’uso degli immobili da demolire e ricostruire. E se possa apportare eventualmente questa modifica con una Scia in variante o serva un permesso di costruire in variante a quello di cui e’ gia’ in possesso.

La questione e’ delicata perche’ involge pesanti sanzioni penali e amministrative in caso di errore.

 

 

briandinazareth
2 minuti fa, mozarteum ha scritto:

occorre contestare una tassa sugli extraprofitti energetici settore carburanti con particolare riferimento alla determinazione della base imponibile nel caso in cui l’impresa assoggettata all’imposta evidenzi un fatturato consolidato comprendente quello di imprese collegate che raffinano e vendono i prodotti all’interno del gruppo prima che il carburante, acquisito finalmente in capo all’impresa principale, finisca alla

pompa.

Costruisca l’Ia il ricorso, stabilendo in primo luogo a quale giudice appartenga la giurisdizione.

 

se vogliamo farla bene occorre sapere su quali testi di riferimento dobbiamo formarla, ma per rapidità inserisco qui la risposta di una ia gratuita, non specificamente formata. 

creare una ia specializzata è molto semplice adesso, però funzionerebbe molto meglio con i testi di riferimento da poter includere.

per chiarezza della discussione, non sstengo che la ia sia già in grado di sostituire gli avvocati o altre professioni senza supervisione. ma ne riduce di molto la necessità e ogni 3 mesi facciamo un salto in avanti.

ecco il ricorso, sono curioso di conoscere il tuo feedback, dopo l'altro caso di un po' di mesi fa (purtroppo sul forum si perde i grassetti, i paragrafi ecc.): 

 

Premessa

Il ricorso riguarda la contestazione di una tassa sugli extraprofitti nel settore energetico, con particolare riferimento alla determinazione della base imponibile nel caso in cui l’impresa soggetta all’imposta evidenzi un fatturato consolidato che comprende quello di imprese collegate, le quali raffinano e vendono i prodotti all’interno del gruppo prima che il carburante venga finalmente acquisito dall’impresa principale e distribuito al consumatore finale presso i punti vendita (pompe di benzina).

Giurisdizione Competente

La giurisdizione in materia di imposte e tributi appartiene, in via generale, al giudice tributario, ossia alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) e, successivamente, alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) in caso di appello. Questo principio è sancito dall'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuisce al giudice tributario la competenza su tutte le controversie relative a tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali e locali.

Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale

Oggetto del ricorso:
Contestazione della determinazione della base imponibile per l’applicazione della tassa sugli extraprofitti energetici, in particolare per quanto concerne il fatturato consolidato che comprende operazioni infragruppo.

Ricorrente:
[Nome dell’impresa ricorrente], con sede in [indirizzo], Codice Fiscale [CF] e Partita IVA [P.IVA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [Nome del rappresentante], elettivamente domiciliata in [indirizzo dello studio legale] presso lo Studio Legale [nome dello studio], rappresentata e difesa dall’Avv. [nome avvocato], C.F. [CF avvocato], giusta procura in calce al presente atto.

Contro:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in [indirizzo della sede].

Premesso che:

L’imposta sugli extraprofitti nel settore energetico è stata introdotta con [indicare la norma di riferimento, es. D.L. n. xx/xxxx, convertito con modificazioni dalla Legge n. xx/xxxx], al fine di tassare gli utili straordinari conseguiti dalle imprese operanti nel settore energetico in un determinato periodo di imposta.

L’impresa ricorrente fa parte di un gruppo societario operante nel settore della raffinazione e distribuzione di carburanti, dove le società collegate effettuano operazioni di acquisto, raffinazione e vendita di prodotti energetici tra loro prima che tali prodotti siano venduti al dettaglio dalla ricorrente presso le pompe di benzina.

Il fatturato consolidato che è stato considerato per la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta sugli extraprofitti include anche il fatturato derivante da transazioni infragruppo, le quali non rappresentano un reale incremento di ricchezza per il gruppo nel suo complesso, bensì mere operazioni contabili interne.

La ricorrente ritiene che tale modalità di calcolo della base imponibile, che include le transazioni infragruppo, sia illegittima e viziata sotto molteplici profili, in quanto:

a. Non riflette la reale capacità contributiva dell’impresa, violando così l’art. 53 della Costituzione Italiana;

b. Distorce il concetto di extraprofitti, poiché considera come base imponibile non il profitto netto effettivamente realizzato dall’impresa principale, ma un fatturato consolidato che non tiene conto delle effettive dinamiche economiche del gruppo.

Motivi di ricorso:

Violazione dell’art. 53 della Costituzione – Principio della capacità contributiva: L’inclusione nel calcolo della base imponibile delle transazioni infragruppo porta a una tassazione di ricchezza non effettivamente prodotta, ma frutto di mere operazioni contabili interne. Ciò viola il principio costituzionale di capacità contributiva, in quanto l’imposta non colpisce un reale incremento di ricchezza, ma una somma che non rispecchia la reale situazione economica dell’impresa.

Erroneità nella determinazione della base imponibile: L’Agenzia delle Entrate ha erroneamente considerato il fatturato consolidato del gruppo, comprensivo delle operazioni infragruppo, come base imponibile per l’applicazione dell’imposta sugli extraprofitti. Questo approccio distorce la reale misura degli extraprofitti, tassando una somma superiore rispetto a quella effettivamente realizzata dall’impresa principale operante nella distribuzione al dettaglio.

Difetto di motivazione del provvedimento impositivo: Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate risulta altresì viziato da difetto di motivazione, poiché non esplicita adeguatamente le ragioni per cui il fatturato consolidato del gruppo, comprensivo delle operazioni infragruppo, debba essere incluso nella base imponibile dell’imposta sugli extraprofitti. Questo costituisce un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento.

Conclusioni:

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede a codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di:

Annullare, previa sospensione cautelare, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di determinazione e applicazione dell’imposta sugli extraprofitti nei confronti della ricorrente, per i motivi esposti nel presente ricorso;

Disporre il ricalcolo della base imponibile ai fini dell’imposta sugli extraprofitti escludendo dal calcolo il fatturato infragruppo, ritenendolo non rilevante ai fini della determinazione della capacità contributiva dell’impresa principale;

Condannare l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di giudizio.

Firma dell’avvocato
[Nome dell’avvocato]
[Data]

 

 

 

 

 

 

briandinazareth
20 minuti fa, extermination ha scritto:

L' "ingegno umano" prevarrà sempre sulla tecnologia! E anche la passione fa la differenza.

 

questa però è la morale dei film americani sull'interazione uomo-macchina. è puro wishful thinking.

lo dicevano anche del cavallo e del treno. 

già in molte cose l'ingegno umano non prevale sulla tecnologia. 

e siamo ancora a livello delle prime macchine a vapore, fra un anno o meno saremo alle prime auto a benzina...  e così via. molto difficile fare previsioni sensate.

extermination

@briandinazareth

 

 

Dal sito di Accenture:

Cos'è l'intelligenza artificiale?

L'intelligenza artificiale è un insieme di tecnologie differenti che interagiscono per consentire alle macchine di percepire, comprendere, agire e apprendere con livelli di intelligenza simili a quelli umani. Ecco perché sembra che le definizioni di intelligenza artificiale siano tutte diverse: l'intelligenza artificiale, infatti, non è una sola cosa.

Tecnologie come il machine learning e l'elaborazione del linguaggio naturale rientrano tutte nell'ambito dell'AI. Ciascuna di esse si sta evolvendo lungo il proprio percorso e, quando applicate in combinazione con dati, analytics e automazione, possono aiutare le aziende a raggiungere i propri obiettivi, sia che si tratti di migliorare il servizio clienti o di ottimizzare la supply chain.

AI ristretta (o “debole”)
Esiste una distinzione tra AI “ristretta” e AI “generale”. La maggior parte delle applicazioni AI che sperimentiamo nella vita quotidiana rientrano nel concetto di intelligenza artificiale ristretta, che esegue un singolo compito o una serie di attività strettamente correlate. Alcuni esempi:

App sul meteo

Assistenti digitali

Software che analizza i dati per ottimizzare una determinata funzione aziendale

Questi sistemi sono potenti, ma l’ambito d’azione è limitato: essi tendono infatti a concentrarsi sulla creazione di efficienza. Tuttavia, con la giusta applicazione, l'AI ristretta ha un immenso potenziale di trasformazione e continua a influenzare su scala globale il modo in cui lavoriamo e viviamo.

AI generale (o “forte”)
L'intelligenza artificiale generale è più simile a ciò che si vede nei film di fantascienza, dove macchine senzienti emulano l'intelligenza umana, pensando in modo strategico, astratto e creativo, con la capacità di gestire una serie di compiti complessi. Sebbene le macchine possano svolgere alcune attività meglio degli esseri umani (per esempio l'elaborazione dei dati), questa visione pienamente realizzata dell'AI generale nella realtà non esiste ancora. Ecco perché la collaborazione uomo-macchina è cruciale: nel mondo di oggi, l'intelligenza artificiale rimane un'estensione delle capacità umane, non un sostituto.

 

Impostazione inadeguata, temi sfiorati ma non centrati.

Puo’ darsi che cio’ dipenda dall’incompletezza dell’input, questo posso capirlo.

In realta’ il tema e’ stato affrontato in termini generali ma senza riferimento al tema decisivo del regime di sospensione fiscale delle accise, facilmente ricavabile nel quesito, dove era precisato che ci occupiamo di carburanti - e non altra energia - e che le imprese infragruppo si occupano anche della raffinazione. Sono tratti differenziali esposti nel quesito che erano decisivi e andavano evocati compiutamente.

Il ricorso sarebbe stato rigettato per genericita’. 250 milioni di restituzioni in fumo. Inculata del pool di avvocati.

Altre due criticita’ sono (queste pero’ non immediatamente ricavabili dal quesito in effetti): la richiesta del fisco si fonda direttamente sui parametri stabiliti dalla legge, declinati da atti di indirizzo generale del fisco. Il ricorso doveva dunque essere diretto in via mediata contro la legge a base degli atti di indirizzo essendo questi vincolati nel contenuto alla legge. E sollevando specificamente la questione di costituzionalita’ in modo circostanziato contro le norme di legge ritenute incostituzionali.

A questa questione e’ legata quella della giurisdizione che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha attribuito al Giudice amministrativo e non al giudice tributario.

Mi rendo conto che il quesito possa essere incompleto pero’ stiamo ancora al compitino

  • Melius 1

@damiano

Nel testo che sto leggendo mentre per la formalizzazione dei processi logici non ho problemi a seguirli (la laurea in filosofia aiuta molto), le difficoltà sono iniziate con la formalizzazione matematica dei processi statistici. Se ho ben compreso mi pare che rappresentino molta parte dell'intelligenza artificiale. Confesso che ho compreso poco delle reti bayesiane, delle catene di Markov e del campionamento di Gibbs.

briandinazareth
9 minuti fa, extermination ha scritto:

Sebbene le macchine possano svolgere alcune attività meglio degli esseri umani (per esempio l'elaborazione dei dati), questa visione pienamente realizzata dell'AI generale nella realtà non esiste ancora. Ecco perché la collaborazione uomo-macchina è cruciale: nel mondo di oggi, l'intelligenza artificiale rimane un'estensione delle capacità umane, non un sostituto.

 

ma secondo te cosa devono dire le aziende? :classic_biggrin:
non serve la ia generale per sostituire un grandissimo numero di persone...

@mozarteum

 

con le stesse info come ti avrebbe risposto un avvocato medio o un praticante?

proviamo con qualcosa di completo e vediamo cosa ne esce fuori, cioè dovremmo cercare di dare in pasto alla ia esattamente le stesse info che avrebe un avvocato che analizza la cosa.

purtroppo le ia legali specializzate sono praticamente esistenti in italia, ma vediamo un po' come funziona l'approccio. trovando tutto quello che deve sapere in pdf si potrebbe anche fare a manella dando in pasto i manuali, codici ecc.




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