wow Inviato 23 Maggio 2021 Inviato 23 Maggio 2021 Codice appalti: deroga fino al 2026. Ecco le nuove regole che azzerano i contenziosi https://www.corriere.it/economia/aziende/cards/codice-appalti-deroga-fino-2026-ecco-nuove-regole-che-azzerano-contenziosi/proroga-5-anni-deroga-codici-appalti_principale.shtml Cosa ne pensate?
leoncino Inviato 24 Maggio 2021 Inviato 24 Maggio 2021 Una grande stronzata! Come si fa ancora ad insistere al massimo ribasso? Ci sarà comunque da discutere e tanto lo sappiamo che poi in realtà costa molto di più di quanto appaltato e poi basta con i subappalti! Vogliamo ve!cozzare? Basta creare commissioni che giudichino il progetto migliore e che offre più garanzie per i lavoratori. Ma si sa si fanno appalti per magnare.
maverick Inviato 24 Maggio 2021 Inviato 24 Maggio 2021 Bisogna leggere tutto bene, è tutt'altro che facile anche per gli addetti ai lavori. Comunque il massimo ribasso non ha senso, pur se mediato dal taglio delle offerte "estreme " (le famose "ali", cioè i ribassi troppo alti o troppo bassi). Con il massimo ribasso Il tutto diventa di fatto un terno al lotto, alla ricerca di imbroccare un numero; molto più ragionevole usare "l'offerta economicamente più vantaggiosa", che di fatto premia chi ha struttura, curriculum e attrezzature adeguate, e può dare ragionevolmente più garanzie. Il subappalto è un problema da anni, io non lo demonizzerei; in Europa viene concesso in maniera molto maggiore che da noi, ..non è quello il diavolo. L'importante è il controllo, è quello il vero nodo... 1
Velvet Inviato 24 Maggio 2021 Inviato 24 Maggio 2021 Da molti anni le gare al ribasso hanno mostrato tutti i limiti del concetto. Si finisce con i ponti fatti di sabbia e gli operai reclutati direttamente nei barconi. Un sistema serio dovrebbe essere in grado di stabilire i costi reali di mercato di un'opera e rimanere entro una forbice che garantisca la costruzione a regola d'arte, la giusta remunerazione, i giusti tempi ed eviti speculazioni. Ma siamo in itaglia, si sa..
regioweb Inviato 24 Maggio 2021 Inviato 24 Maggio 2021 6 ore fa, terlino ha scritto: Basta creare commissioni che giudichino usando la tua stessa logica, quelle non magnano? 1
Savgal Inviato 24 Maggio 2021 Inviato 24 Maggio 2021 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Nuovo codice degli appalti (con le successive modifiche ed integrazioni) (G.U. del 19/04/2016, in vigore dallo stesso giorno di pubblicazione – art. 220) 1) ambito di applicazione: tutti i contratti di appalto per acquisizione di servizi, forniture,lavori e opere, concorsi pubblici di progettazione di amministrazioni pubbliche (art. 1) 2) le istituzioni scolastiche sono «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali» (art. 3, c. 1, lett. c), nello stesso articolo sono riportate tutte le definizioni 3) tre tipologie di procedure: aperte ristrette, negoziate (art, 3, lett. sss, ttt, vvv) 4) principi generali dei contratti pubblici art. 4 5) prevista l’adozione di un programma biennale degli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000 € e il programma triennale dei lavori pubblici superiore a € 100.000 da parte delle amministrazioni aggiudicatici e la pubblicazione sul sito (art. 21 - non le scuole?) 6) nelle stazioni appaltanti il RUP (gare < 1 milione) è tenuto a verificare la rispondenza degli elaborati per i contratti alla normativa vigente (art. 26) 7) nei lavori di importo inferiore a un milione di euro la verifica è effettuata dal RUP 😎 incompatibilità tra verifica, progettazione, direzione dei lavori, sicurezza, collaudo (art. 26) 9) obbligo di pubblicare tutte le procedure degli appalti sul sito alla sezione “amministrazione trasparente” con la data di pubblicazione in calce (art. 29, c. 1) 10) i provvedimenti di esclusione devono essere pubblicati e comunicati entro due giorni dalla adozione, con l’indicazione di dove sono disponibili gli atti (art. 29, c. 1) 11) gli atti sono anche pubblicati sul sito del ministero delle infrastrutture e dell’ANAC (art. 29, c. 2) 12) criteri generali degli appalti (art. 30, c. 1): economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità 13) obbligo di verifica dei contratti collettivi e degli obblighi ambientali da parte delle imprese e si trattiene l’importo contributivo non versato per il versamento diretto (art. 30, c. 3, 4, 5) 14) divieto di criteri che escludano imprese di piccole dimensioni (art. 30) 15) nomina del RUP nel primo atto, bando o avviso che deve essere di livello apicale (nelle scuole solo il D.S. e D.S.G.A.) ed indicato nel bando (art. 31, c. 1, 2) 16) divieto di frazionamento artificioso per sottrarre l’appalto al codice (art. 31, c. 11) 17) fasi della procedura di affidamento (art. 32, c. 2), primo atto determina a contrarre con elementi essenziali del contratto e criteri di selezione di operatori ed offerte 18) in caso di affidamento diretto nella determina sono definiti l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore (art. 32, c. 2) 19) le offerte sono vincolanti per il periodo indicato nel bando o, in assenza, per 180 giorni (art. 32, c. 4) 20) l’aggiudicazione non equivale ad accettazione e diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti (art. 32, c. 5, 6, 7) 21) verifica del possesso dei requisiti e stipula del contratto dopo non meno di 35 giorni (termine dilatorio) dall’aggiudicazione ed entro 60 giorni (art. 32), 22) il termine dilatorio (stand still) non è previsto per gli appalti sotto soglia e sotto i € 40.000 (art. 32, c. 10, lett. b) 23) il contratto deve essere stipulato con atto pubblico notarile informatico, in modalità elettronica a cura dell’ufficiale rogante (DSGA) e, sotto € 40.000, con apposito scambio di lettere (art. 32, c. 14) 24) definizione delle soglie di rilevanza (al netto di IVA): a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali; euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (art. 35). 25) contratti sotto soglia (art. 36): per importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 (€ 135.000) per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici per i lavori e di 5 per forniture e servizi individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici. 26) principi da rispettare per i contratti sotto soglia; i principi di cui all'articolo 30, il rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese (art. 36) 27) obbligo di verifica dei soli requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 36) 28) possibilità di procedere mediante il mercato elettronico (MePA) 29) pubblicazione di linee guida dell’ANAC per le procedure degli appalti sotto soglia entro 90 gg. (art. 36, c. 7) 30) fino alle linee guida ANAC l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice (art. 216, c. 9) 31) rimane fermo l’obbligo di verificare l’esistenza di convenzioni CONSIP, dopo è possibile procedere autonomamente all’acquisto di forniture e servizi <40.000 € o di lavori <150.000 € procedono autonomamente anche mediante le centrali di committenza (art. 37), per importi superiori si deve possedere la qualificazione di stazione appaltante rilasciata dall’ANAC (art. 38), altrimenti è obbligatorio ricorrere ad una centrale di committenza (dovrebbe essere il caso delle scuole) 32) a partire dal 18/10/2018 le comunicazioni e le procedure devono avvenire mediante mezzi di comunicazione elettronica (art. 40, c. 2) 33) le stazioni appaltanti devono prevenire i conflitti di interesse e contrastare frodi e corruzione (art. 42) 34) entro un anno è prevista la digitalizzazione delle procedure degli appalti pubblici (art. 44) 35) definizioni degli operatori economici che possono presentare offerte (art. 45) 36) è possibile imporre alle persone giuridiche gli estremi delle persone fisiche che forniranno le prestazioni relative al contratto (art. 45, c. 4) 37) requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare (art. 47) 38) è possibile la suddivisione in lotti degli appalti per consentire la partecipazione delle piccole imprese purché adeguatamente motivata e non utilizzata artificiosamente per eludere l’applicazione delle norme del Codice (art. 51), è anche vietata l’aggregazione artificiosa 39) è possibile per gli acquisti di uso corrente utilizzare il sistema dinamico di acquisizione (sistema elettronico per l’acquisizione delle offerte art. 55) [dovrebbe essere il MePA] 40) con i sistemi dinamici per l’acquisizione delle offerte si devono seguire le norme per le procedure ristrette (art. 55), sono previsti 30 giorni minimi per l’acquisizione delle domande di partecipazione e 10 giorni minimi per la presentazione delle offerte 41) è possibile ricorrere alle aste elettroniche, strutturando l’asta con processi che alla fine consentano la classificazione automatica delle offerte (art. 56) [MePA?] 42) le specifiche tecniche nelle aste devono essere precise (art. 56) 43) i criteri sono il prezzo o qualità/prezzo o costo/efficacia (art. 56, c. 3) [è opportuno leggere attentamente tutto l’articolo] 44) le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico (art. 57, c. 1) 45) è prevista la possibilità di seguire le procedure attraverso le piattaforme telematiche di negoziazione (art. 58) [MePA?] 46) le stazioni appaltanti devono utilizzare le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di gara (art. 59) 47) sono considerate irregolari le offerte presentate in ritardo sui termini, che non rispettano il bando, che sono anormalmente basse 48) le offerte sono inammissibili se presentate in ritardo, anormalmente basse, con imprese prive di qualificazione (art. 59, c. 4) 49) nelle procedure aperte il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 35 giorni dalla data del bando, riducibile a 15 in caso di avviso di preinformazione (art. 60, c. 1, 2), con possibilità di ridurre a meno di 15 dall’invio del bando per motivate ragioni (art. 60, c. 3) 50) nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data del bando, con la possibilità di ridurre a 19 in presenza di un avviso di preinfomazione (art. 61, c. 3, 4) 51) le «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali» (art. 3, c. 1, lett. c), tra cui dovrebbero rientrare le scuole, possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, in assenza di un accordo il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte (art. 61, c. 5) 52) è possibile una consultazione preliminare del mercato prima della indizione di un bando di gara (art. 66) 53) le specifiche tecniche sono indicate nei documenti di gara e sono elencate nell’allegato XIII, punto 1 (art. 68) 54) Le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, ne' far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica 55) avviso di preinformazione degli appalti che si intendono bandire pubblicati dalle stazioni appaltanti entro il 31/12 dell’anno precedente (art. 70) 56) tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi, l’ANAC pubblicherà un bando-tipo (art. 71) 57) obbligo di accesso illimitato, gratuito e diretto, per via elettronica, di tutti i documenti di gara (art. 74) 58) le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, di norma con procedure telematiche, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte (art. 75) 59) Le stazioni appaltanti informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione (art. 76) 60) nelle gare con aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa è costituita una commissione di tre o cinque commissari “esperti” iscritti in un albo presso l’ANAC (art. 77) 61) per gli appalti sotto soglia (< 135.000 o <209.000) o privi di complessità, gli esperti possono essere interni alla stazione appaltante (art. 77, c. 3) 62) gli esperti non possono svolgere o aver svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo nelle procedure di gara (art. 77, c. 4 – no DSGA come esperto) 63) la commissione deve essere costituita dopo il termine di presentazione delle offerte (art. 77, c. 7) 64) il presidente della commissione è individuato tra i commissari sorteggiato (art. 77, c. 😎 65) presso l’ANAC è istituito l’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici (art. 78) 66) motivi di esclusione degli imprenditori (art. 80) 67) presso il Ministero delle infrastrutture è istituita la Banca dati nazionale degli operatori economici per la verifica dei requisiti generali delle imprese (art. 81) 68) I criteri di selezione sono esclusivamente: a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali (art. 83) 69) L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione (art. 93) 70) il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere quella prevalente (art. 95) 71) può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso per i lavori di importo <1.000.000, per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività (art. 95, c. 4) 72) i criteri devono essere indicati nel bando (art. 95) 73) i concorrenti devono indicare i costi relativi alla sicurezza nell’offerta (art. 95) 74) Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea (art. 95, c. 12) 75) obbligo di verificare e chiedere spiegazioni su offerte anormalmente basse (art. 97) 76) con il criterio del minor prezzo deve essere la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia stabilità sorteggiando in sede di gara uno dei criteri elencati nell’art. 97, comma 2 77) in caso di offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte si valuta sulle offerte che presentano sia i punteggi relativi al prezzo, sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (art. 97, c. 5; ?) 78) devono essere richieste per iscritto le spiegazioni al concorrente con offerte anormalmente basse, che ha tempo non inferiore a 15 giorni per rispondere (art. 97, c. 5) 79) con il criterio del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 (vedi punto 17), è possibile prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alle soglie di anomalia individuate nel comma 2 dell’art. 97 (art. 97, c. 😎 80) Entro 30 giorni dalla aggiudicazione di un contratto pubblico deve essere pubblicato un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione, l’avviso deve essere conforme all'allegato XIV, Parte I, lettera D, (art. 98, c. 1) 81) Il responsabile unico del procedimento RUP (nelle scuole il DS vedi art. 31) deve controllare i livelli di qualità di lavori, servizi, forniture (art. 101, c. 1) 82) le stazioni appaltanti individuano, su proposta del RUP, un direttore dei lavori (art. 101, c. 2) 83) il direttore dei lavori è preposto al controllo ed ha la responsabilità sull’accettazione dei materiali (art. 101, c. 3) 84) RUP e direttore dei lavori controllano l’esecuzione del contratto (art. 102, c. 1) 85) i contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per le forniture (art. 102, c. 2) 86) per i contratti sotto soglia (come quasi tutti quelli delle scuole) collaudo o conformità possono essere sostituiti da un certificato di regolare esecuzione del RUP e del direttore dei lavori entro sei mesi (art. 102, c. 2, 3), [è previsto un DM che individuerà i casi in cui il certificato di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione] 87) al comma 7 dell’art. 102 sono elencati i soggetti che non possono svolgere il collaudo o la verifica di conformità 88) alla sottoscrizione del contratto l’appaltatore deve presentare una garanzia (cauzione o fideiussione) del 10% dell’importo contrattuale e l’obbligo deve essere indicato negli atti di affidamenti dei lavori, servizi, forniture (art. 103, c. 1), la percentuale è incrementata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% per i ribassi superiori al 10% e di due punti per ogni punto di ribasso quando questo è superiore al 20% (art. 103, c. 1) 89) l’impresa che esegue i lavori è tenuta a sottoscrivere un polizza per danni a favore della stazione appaltante prime della consegna dei lavori (art. 103, c. 7) 90) i contratti pubblici non possono essere ceduti (art. 105, c. 1), è ammesso il sub-appalto fino al massimo del 30% dell’importo del contratto (art. 105, c. 2) 91) l’affidatario deve essere autorizzato all’affidamento in sub-appalto, questo deve essere espressamente previsto nel bando ed indicato in sede di offerta (art. 105, c. 4), i sub-appaltatori devono possedere i requisiti previsti per le imprese che partecipano alle gare pubbliche 92) la stazione appaltante paga direttamente subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni o lavori, se sono microimprese o piccole imprese o se l’appaltatore è inadempiente (art. 105, c. 13) 93) le prestazioni in sub-appalto non possono essere affidate con ribassi superiori al 20% dei prezzi del’aggiudicazione (art. 105, c. 14) 94) nei cartelli esposti all’esterno devono essere riportate le imprese sub-appaltatrici (art. 105, c. 15) 95) i sub-appaltatori non possono ulteriormente sub-appaltare (art. 105, c. 19) 96) il RUP può autorizzare delle modifiche o varianti se le modifiche sono state chiaramente previste in sede di gara, per lavori, servizi, forniture resisi necessari e non inclusi nel bando iniziale, se la modifica è determinata da circostanze imprevedibili e la modifica non altera la natura del contratto, in caso di sostituzione del contraente per specifici casi (art. 106) 97) il RUP autorizza le modifiche anche per errori o omissione del progetto esecutivo che possono pregiudicare l’opera se la modifica è entro il 10% del servizio o fornitura o il 15% in caso di lavori e non alteri la natura del contratto (art. 106, c. 2) [le modifiche sostanziali sono elencate al comma 4] 98) i progettisti sono responsabili degli errori ed omissioni della progettazione esecutiva (art. 106, c. 9) 99) in caso di necessità la stazione appaltante può aumentare o diminuire fino ad un quinto le prestazioni previste dal contratto senza che l’appaltatore possa recedere (art. 106, c. 12) 100) il RUP per particolari ed imprevedibili circostanze che impediscono che i lavori siano eseguiti a regola d’arte può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto (art. 107, c. 1) 101) il RUP può disporre l’esecuzione del contratto anche per ragioni di necessità o di interesse pubblico, in cui rientrano l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica (art. 107, c. 2) 102) è possibile risolvere il contratto nei casi in cui questo ha subito una modifica sostanziale che richiede una nuova procedure, sono state superate le soglie di modificabilità, l’impresa avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara, deve essere risolto se ha prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o sia sottoposto a misure di prevenzione “antimafia”, quando si accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni (art. 108) 103) La stazione appaltante, previa formale comunicazione entro 20 giorni, può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, cui si aggiunge un decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite (art. 109) 104) con DM saranno definite le linee guida per il controllo tecnico, amministrativo e contabile; il RUP è di norma il direttore dell’esecuzione dei contratti di servizi o forniture (art. 111, c. 1, 2) 105) è possibile riservare la partecipazione ad appalti a cooperative sociali per l’integrazione delle persone con disabilità o svantaggiate, prevedendolo specificamente nel bando (art. 112) 106) i costi per le funzioni tecniche e per i progetti esecutivi devono essere previsti negli stanziamenti per le gare (art. 113) 107) per i servizi di ristorazione (mense) l’offerta tecnica deve tener conto dei fattori di qualità dei prodotti alimentari (art. 144) 108) possibilità di addivenire ad un “accordo bonario” nel caso in cui le variazioni dei lavori varino tra il 5% e il 15% dell’importo contrattuale (art. 205) 109) possibilità di prevedere la costituzione di un collegio tecnico consultivo che assiste per la soluzioni di dispute che possono insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto (art. 207) 110) la transazione sui contratti pubblici può avvenire esclusivamente se non è possibile esperire altri rimedi (art. 208) 111) eventuali controversi nell’esecuzione dei contratti possono essere deferiti ad arbitri nel caso in cui non si giunga ad un accordo bonario (art. 209) 112) è istituita presso l’ANAC la camera arbitrale per i contratti pubblici (art. 210) 113) la vigilanza sui contratti pubblici è attribuita all’ANAC (art. 213) 114) il nuovo codice si applica ai bandi e agli avvisi pubblicati successivamente al 19 aprile 2016 (art. 216) 115) fino all’emanazione delle linee guida dell’ANAC (art. 36, c. 7) l’individuazione degli operatori economici avviene con una indagine di mercato mediante un avviso pubblicato per non meno di 15 giorni sul profilo della stazione appaltante o attraverso la selezione dagli elenchi di operatori economici utilizzati dalle stesse stazioni appaltanti, a condizione che le procedure siano compatibili con in nuovo codice (art. 216, c. 9) 116) fino alla costituzione dell’albo degli esperti (art. 78) i membri delle commissioni giudicatrici per le gare con l’offerta economicamente più vantaggiosa sono nominate dalle stazioni appaltanti (art. 216, c. 12) 117) il D.Lgs. 163/2006 è abrogato (art. 217, c. 1, lett. e)
luckyjopc Inviato 24 Maggio 2021 Inviato 24 Maggio 2021 Ci vorranno anni per studiare sino alla prossima riforma
extermination Inviato 24 Maggio 2021 Inviato 24 Maggio 2021 Sarebbe cosa buona e giusta metter mano a provvedimenti capaci di "estirpare reati" che accompagnano gli appalti da più di mezzo secolo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazone a delinquere, corruzione, concussione, peculato,malversazione, riciclaggio..e via via a scalare tutti i reati minori!!
wow Inviato 24 Maggio 2021 Autore Inviato 24 Maggio 2021 Il problema è che se, come prevedibile viste le premesse, finisce a magna magna, ci giochiamo il Recovery fund e possiamo andare direttamente a venderci alla Cina
Savgal Inviato 25 Maggio 2021 Inviato 25 Maggio 2021 Sopra ho postato una mia sintesi del codice degli appalti. Ho dovuto studiarmela per avviare due gare oltre la soglia di 40.000 €. Il mio modesto parere. Sono convitno che chi ne parla non l'ha mai letta. Al pari la quasi totalità è convinta che siano i politici a gestire gli appalti, mentre è competenza esclusiva dei dirigenti pubblic (art. 4, D.Lgs. 165/2001). Fatte queste premesse riporto la mie considerazioni sulla base della mia limitata esperienza sulle gare che ho gestito. Uno degli aspetti che mi ha colpito è l'assenza di interventi di formazione rivolta ai dirigenti. Vige questo strano assunto che sia sufficiente leggere la norma per comprendere cosa fare. Altro punto è per quale ragione l'Amministrazione non redige dei modelli e guide per la gestione delle gare, perché gli avvocati dello Stato non si assumono la responsabilità di scrivere cosa fare e come fare per evitare quegli errori che in alcuni casi bloccano le gare. A ciò si collega un'altra questione di fondo, ossia che nella nostra prassi amministrativa è la sostanza ad essere al servizio della forma. Vi è un eccesso di verifiche a priori sulla procedura e ben poco, se non nulla, su quanto acquistato o costruito a seguito della gara. Pare più grave una carenza della motivazione nella determina a contrarre che l'aver acquistato un bene o edificato un'opera che non corrisponde al capitolato. Nell'edificio della mia scuola ho visto cose da far rabbrividire, le tubazioni del riscaldamento sostenuto con staffe saldate sul tondino di ferro dei pilastri. Nella prima scuola che ho diretto l'impianto elettrico era collegato direttamente alla rete senza interrutori magnetotermici differenziali, nonostante vi fosse la certificazione ex L. 46/1990. 1
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