mozarteum Inviato 5 Marzo Inviato 5 Marzo Trovo assurdo che la procura ritenga reato predisporre un testo normativo da sottoporre al Parlamento che esercita una funzione sovrana. Siamo ben fuori dell’ipotesi del 346 bis de cp (traffico di influenze). Intanto i cantieri sono bloccati e le imprese possono fallire perche’ dei pm ritengono che una ristrutturazione radicale con premio di cubatura configuri una nuova costruzione e non appunto una ristrutturazione per la quale sarebbe sufficiente una superscia (atto con cui il costruttore assevera la conformita’) e non occorrerebbe un permesso di costruire. Se si leggono gli articoli del dpr 380 del 2001 che riguardano queste ipotesi (artt.22 e 23 ultimo testo), si vede che la questione e’ di lana caprina. la prognosi e’ di assoluzione ma intanto tutto e’ bloccato.
iBan69 Inviato 6 Marzo Inviato 6 Marzo https://www.idealista.it/news/immobiliare/costruzioni/2024/12/18/192268-salva-milano-tutto-sul-ddl-in-grado-di-cambiare-il-volto-delle-citta-italiane?amp#e2545a416854473ccc461d138c4e99f16 Semplificando, non mi sembra che abbattere un edificio esistente e ricostruirne un nuovo, si possa configurare come una semplice ristrutturazione. Secondo me, hanno fatto bene a bloccare tutto, anzi non avrebbero dovuto nemmeno farglielo fare. Senza parlare del DDL Salva Milano, che non è altro che una schifosa sanatoria.
mozarteum Inviato 6 Marzo Autore Inviato 6 Marzo Non sapete di che si parla. Leggete gli articoli 22 e 23 del Dpr 380 2001 e le altre norme del medesimo dpr cui quegli articoli rinviano. In particolare art.3 lettera d) dove nella nozione di ristrutturazione edilizia -realizzabile con superscia- e’ ricompresa anche la demolizione e ricostruzione con premio di cubatura nei casi di rigenerazione urbana salvo alcune eccezioni (centri storici aree vincolate). Si trattera’ di vedere se sussistano i presupposti di premialita’ (la rigenerazione urbana prevede efficientamento ecc), ma non se nella nozione di ristrutturazione rientri la anche la demolizione e ricostruzione, al fine di utilizzare lo strumento della Scia. Il quadro e’ oggettivamente incerto. A meno che non ricorrano altri reati, dal punto di vista urbanistico/edilizio se l’imputazione riguarda solo l’uso della Scia ma non contesti anche la sussistenza dei presupposti di premialita’ (questa e’ un’altra questione) secondo me non c’e’ reato edilizio. devo dire che guardando questi grattacieli, la cubatura premiale deve essere considerevole: ecco, questa va giustificata secondo i parametri del Piano regolatore di Milano e della legge regionale. Sono insomma due questioni diverse. Da quello che leggo sembra che si contesti l’uso della superscia ritenendosi dalla procura che la demolizione e ricostruzione d’un edificio totalmente diverso -indipendentemente dall’analisi del perche’ si giustifichi il premio di cubatura- non rientri nella nozione di ristrutturazione edilizia ai fini dell’applicazione della Superscia. 1
iBan69 Inviato 6 Marzo Inviato 6 Marzo @mozarteum evidentemente la questione è più complessa di quella meramente interpretativa, della normativa. Ci sono aspetti/intrecci politici ed economici, che sembra configurino altri tipi di contestazione/reati.
audio2 Inviato 6 Marzo Inviato 6 Marzo ci sono aspetti molto più pratici che sono ineludibili esempio, hai un palazzo sghimbescio e marcio putrido dalle fondamenta al tetto, e pure senza un ferro dentro allora che fai ? lo tiri giù, lo raddrizzi come si deve con un progetto valido e lo ricostruisci di sana pianta. così si lavora, fine. non ci sono altri sistemi o interpretazioni. il resto è roba da uffici tecnici comunali e geometri, e infatti si vede come va. 1
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