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Lavoratoriiii! - Prescrizione dei crediti di lavoro


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44 minuti fa, Roberto M ha scritto:

L'effetto che fa si è visto con il referendum, nonostante la piazza piena e una manifestazione che ha sfruttato la tragedia di Gaza per invitare la gente a votare nel giorno del silenzio elettorale.

Gli elettori non sono stupidi come li vogliono dipingere ed hanno capito che questa è una battaglia di retroguardia, che ripete slogan del passato quando il mondo è cambiato in maniera radicale, e quando il posto di lavoro NON lo perdi per il "padrone cattivo" che si approfitta, ma, semplicemente, perchè l'azienda chiude o delocalizza, che c'è la globalizzazione.

Quindi fammi capire: io lavoratore oltre a venire dismesso, devo pure stare attento a non far troppo casino, semmai addirittura pretendendo ciò che mi spetta, perché se no l'azienda chiude e delocalizza. E io, imprenditore concorrente, pure subisco un'ipotetica concorrenza sleale da parte del "padrone cattivo" di turno che si tiene in saccoccia un pò di denari?

Sarebbe questo il mondo nuovo?

 

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15 minuti fa, otellox ha scritto:

se pero devo farmi le mie idee sulla base delle tue caro Roberto ne devi scrivere assai di post.

Le mie sono considerazioni tecnico-giuridiche e non ideologiche.

Non è vero, tecnicamente, che si discute dei "contributi INPS" non pagati, né si mette in discussione che le competenze dovute ex legge al lavoratore siano pagate.

Si discute del fatto che SPETTA AL LEGISLATORE cioè alla politica, stabilire quando il diritto del lavoratore va esercitato.

E non ai giudici.

Se non sta bene si va alle elezioni e si cambia la norma o si propone un (altro) referendum per cambiarla. 

 

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Per ovvi motivi di controlli dell'Ispettorato del lavoro ne ho visti parecchi,indirettamente non facendo il consulente in quel campo,  problemi che andassero oltre le quisquilie mai riscontrati, sarò io che ho una clientela troppo quadrata.

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5 minuti fa, senek65 ha scritto:

Quindi fammi capire

In realtà questo thread vorrebbe essere tecnico.

Perché non è in discussione il sacrosanto diritto del lavoratore di farsi pagare quanto dovuto sulla base del CCNL e degli accordi integrativi.

Quello che è in discussione è il tempo in cui deve esercitare questo diritto.

Il Governo ha solo proposto che il termine sia esattamente quello previsto dalla legge, sterilizzando così l'interpretazione "creativa" della cassazione che aveva esteso la disciplina delle aziende con meno di 15 dipendenti a quella con delle aziende con più di 15 dipendenti.

Cioè 5 anni dalla cessazione del rapporto do lavoro, con l'obbligo di denunciare eventuali discrepanze tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto entro sei mesi. E per interrompere la prescrizione basta una semplice lettera raccomandata a-r.

Esattamente come era stabilito per legge prima della sentenza della cassazione. 

 

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8 minuti fa, Panurge ha scritto:

problemi che andassero oltre le quisquilie mai riscontrati, sarò io che ho una clientela troppo quadrata

Quelli bastonano le cd. aziende cartiere, soprattutto nei sub appalti e nella fornitura di mano d'opera. 

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14 minuti fa, Roberto M ha scritto:

discute del fatto che SPETTA AL LEGISLATORE cioè alla politica, stabilire quando il diritto del lavoratore va esercitato.

E spetta farlo di notte, inserendo un foglio di soppiatto nel decreto Ilva?

Perché non fare la giusta pubblicità a questa bella legge? Magari una puntata da Vespa. No, zitti zitti...

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La questione è più complicata (miei sottolineatura e corsivo):

Cita

Per il presidente della commissione Lavoro della Camera Walter Rizzetto sempre di FdI, la norma sarebbe un modo per “combattere i contratti pirata”. C’è chi sospetta però si nasconda dell’altro. A spiegarlo è Valentina Conte su Repubblica, la quale spiega che con l’emendamento si vuole “restringere il campo di azione del giudice anche nei confronti dei contratti firmati da Cgil, Cisl e Uil che – come nel caso della vigilanza – prevedono una retribuzione da 5 euro all’ora giudicata dai tribunali inadeguata. Ora dovrebbe essere anche ‘gravemente’ inadeguata. E non basterebbe ad avere gli arretrati”. (*)

 

Da quanto si capisce un lavoratore assunto con un contratto firmato dai "maggiori sindacati nazionali", a legislazione vigente, potrebbe chiedere tra 20 o 30 anni l' integrazione dello stipendio perché la retribuzione, ancorché contrattuale, era inadeguata. Un diritto sacrosanto, che però diventa una sorta di spada di Damocle sulla testa di datori di lavoro che stanno applicando un contratto nazionale.

:

Forse la soluzione sarebbe non firmare contratti capestro per il lavoratore almeno da parte di sindacati dei quali tutto si può dire tranne che non sappiano cosa stanno firmando.

:

:

(*) fonte: https://www.blitzquotidiano.it/politica/fratelli-ditalia-presenta-un-emendamento-in-cui-si-chiede-che-vengano-condonate-le-retribuzioni-non-pagate-precedenti-al-2020-3728897/ Non cito direttamente La Repubblica solo perché non lo leggo.

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ma io nel mio ultimo intervento contestavo piu che altro il metodo che si continua ad esercitare ad inserire queste interessanti e motivati interventi che spettano al legislatore sempre di soppiatto e quasi a volere infinocchiare l'opposizione.

adesso che quasi tutti i media sono strattamente osservanti  al meloniano pensiero perche non sviluppare questi squisiti distinguo giuridici in appositi dibattiti serali o pomeridiani per far comprendere la valenza della norma.

sembra sempre e questi casi sono numerosi in questi anni che si abbia la paura di sottoporsi chiaramente al giudizio della pubblica opinione.

ma quindi questo dotto intervento legislativo a chi gioverebbe veramente

1 ai dipendenti

2 alle aziende con meno di 15  dipendenti

3 alle aziende con piu di 15 dipendenti

4 alle aziende aderenti a Confcommercio e Confindustria

5 ai dipendenti fasulli che lavorano in nero ....... a chi insomma tanto per valorizzare l'oggetto della discussione e non volare sempre in alto in punta di diritto.

io lo so gia adesso ma voglio che qulcuno me lo confermi o meno.

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Il Relatore

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Termini di prescrizione e di decadenza in materia di crediti di lavoro e determinazione giudiziale della retribuzione dei lavoratori)

          1. Fermo quanto previsto dagli articoli 2935 e 2948, numero 4), del codice civile, per i crediti di lavoro del personale dipendente impiegato nelle imprese che integrano il requisito occupazionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei cui confronti trovano applicazione le tutele nel caso di licenziamento di cui all'articolo 18 della medesima legge o quelle di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, il termine di prescrizione di cinque anni decorre in costanza di rapporto di lavoro.

          2. L'azione giudiziale avente ad oggetto la rivendicazione di crediti di lavoro del personale dipendente deve essere proposta, a pena di decadenza, mediante deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro entro centottanta giorni dall'atto interruttivo della prescrizione con il quale, in base all'articolo 2943, quarto comma, del codice civile, il debitore è stato messo in mora.

          3. Il secondo comma dell'articolo 2099 del codice civile si interpreta nel senso che la retribuzione stabilita nell'accordo tra le parti, in applicazione di quanto indicato dal contratto collettivo stipulato a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per il settore e la zona di svolgimento della prestazione, si presume proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, salvo che venga accertata la grave inadeguatezza dello standard retributivo stabilito dal contratto collettivo di lavoro per il settore e la zona di svolgimento della prestazione, tenuto conto dei livelli di produttività del lavoro e degli indici del costo della vita, come accertati dall'ISTAT.

          4. Con il provvedimento con cui il giudice accerta la grave inadeguatezza di cui al comma 3 e indica la retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'articolo 36 della Costituzione, il datore di lavoro non può essere condannato al pagamento di differenze retributive o contributive per il periodo precedente l'invio dell'atto interruttivo della prescrizione di cui al comma 2 o, in mancanza, la data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, se ha applicato lo standard retributivo previsto dal contratto collettivo stipulato a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per il settore e la zona di svolgimento della prestazione. Tali criteri non operano se il giudice accerta che il datore di lavoro non applica un contratto collettivo a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, oppure se il contratto collettivo applicato non si riferisce al settore economico nel quale ha prestato attività per conto dell'impresa.»

 

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Alcune osservazioni.

La prima è che mi sfugge totalmente la pertinenza con la finalità del d.l. 92/2025 recante "Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi", peraltro al Capo II "Misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali".

La disposizione si applica alle aziende non agricole che occupano più di 15 lavoratori, ne conseguirebbe che non troverebbe applicazione per le aziende con meno di 15 dipendenti, con una disparità che lascia perplessi.

Il punto della "grave inadeguatezza" di un contratto collettivo pone il dubbio che in alcuni contratti questa ci sia. 

La prescrizione fissata a cinque anni, quando la prescrizione ordinaria (art. 2946) è di dieci suscita ulteriori perplessità.

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