iBan69 Inviato 18 ore fa Inviato 18 ore fa 10 ore fa, Gustavino ha scritto: dovresti informarti meglio È la frase più abusata dai novax.
senek65 Inviato 17 ore fa Inviato 17 ore fa 11 ore fa, Gustavino ha scritto: dovresti informarti meglio No, dovresti iscriverti a medicina, studiare, specializzarti in virologia e poi esporre le tue tesi usando, ovviamente, un metodo scientifico e non cose tipo " mio fratello ha avuto", " i muratori non si ammalano di melanoma" e altre perle di pari livello.
wow Inviato 16 ore fa Inviato 16 ore fa 21 ore fa, briandinazareth ha scritto: Chi sono io per dirvi cosa vostro figlio dovrebbe mettersi in corpo? Un asino.
Gustavino Inviato 13 ore fa Inviato 13 ore fa tornando in topic evitando di accendere inutili flame.... Nella nostra nazione e' già cosi' : Qualsiasi atto medico è regolamentato con la Legge 219/2017 che ha abrogato tacitamente qualsiasi obbligo , anche pediatrico con art. 1: “Comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte [...], qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”. Per essere libero il consenso/dissenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni(stipendio), inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e l’esclusione scolastica, come la sanzione amministrativa, NON può essere accettata. Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona, è obbligato a rispettare la volontà del paziente, senza indagarne le motivazioni. Oltretutto la 219/2017 non è una semplice Legge e non c'è nessuna Legge che può abrogarla visto derivi direttamente dai Diritti Naturali dell’Uomo, voluta dal codice di Norimberga, passando dal codice deontologico medico e dalla ratifica del trattato di Oviedo con Legge 145/2001. Riportata nella Costituzione europea art. 63-II nel 2004, diventa la Disposizione DI LEGGE dell’art. 32 della Costituzione. L'unico atto medico che non prevede consenso/dissenso è il TSO che non riguarda la salute pubblica ma è un fermo amministrativo con sedazione tramite ordinanza del Sindaco con firma di due medici (istruttoria), perchè il soggetto ha infranto la Legge ed è pericoloso per sè e per gli altri. Si tratta di SICUREZZA PUBBLICA, non salute pubblica. Già che è stato dichiarato "interdetto", se dovesse essere ricoverato in psichiatria verrà nominato un tutore che firma per lui il consenso/dissenso ai trattamenti medici proposti. Non sono coatti, il cittadino non è in grado di intendere e di volere e lì lo Stato interviene anche sulla tua salute. Il rifiuto a qualsiasi trattamento medico è un diritto, applicato come previsto da Legge, e non è un’omissione oppure violazione di Legge.
Amministratori Admin Inviato 13 ore fa Amministratori Inviato 13 ore fa La discussione non può comprendere indicazioni terapeutiche e riteniamo che sconsigliare la vaccinazione lo sia. Siete gentilmente pregati di astenervi. Grazie. 1 1
Savgal Inviato 13 ore fa Inviato 13 ore fa LA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA 23 Aprile 2022 (1. La definizione di vaccino; 2. L’analisi del testo costituzionale: l’articolo 32; 3. La giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di vaccinazione obbligatoria; 3.1 La sentenza n. 5/2018 della Corte costituzionale; 4. Considerazioni conclusive) 1. La definizione di vaccino Generalmente – come rileva l’Istituto superiore di sanità – il vaccino è un farmaco in grado di stimolare il sistema immunitario a produrre anticorpi, deputati a combattere i microrganismi che causano la malattia. La vaccinazione rende il sistema capace di riconoscere, attraverso lo sviluppo della memoria immunologica, l’agente estraneo, innescando così la risposta immunitaria nei soggetti vaccinati. Il nome “vaccino” deriva da “vaiolo vaccino”, malattia virale delle vacche, il cowpox, che si manifestava a livello delle mammelle delle mucche. 2. L’analisi del testo costituzionale: l’articolo 32 Occorre ricordare che l’articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e come interesse della collettività, prescrivendo che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Pertanto, in presenza di una legge che tuteli la salute pubblica, non è possibile invocare il diritto alla libertà di scelta dell’individuo. La salute non è da considerare, dunque, un bene strettamente personale, bensì un interesse fondamentale della collettività, ossia un diritto di cui ciascuno è titolare non solo per il proprio, ma anche per l’altrui benessere, tale da configurare un bene sociale meritevole di tutela. Al diritto di ogni individuo a stare in salute, corrisponde un dovere del medesimo a compiere gli atti idonei a mantenere in salute anche la collettività. 3. La giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di vaccinazione obbligatoria. In tema di vaccinazioni obbligatorie, la Corte ha ritenuto non conforme alla Carta fondamentale invocare una libertà di autodeterminazione – art. 13, Cost. – senza però considerare il dovere di solidarietà – art. 2, Cost. – e la tutela della salute – art. 32, Cost.: queste ultime due finalità vengono prima della libertà di scelta individuale. Pertanto, posto che la vaccinazione prevista dalla legge ha lo scopo di tutelare la salute del soggetto sottoposto all’inoculazione, la libertà di autodeterminazione del singolo individuo rileva solo se e nella misura in cui lo stato di salute del medesimo non abbia incidenza, diretta o indiretta, nella sfera giuridica di soggetti terzi: in caso contrario, l’interesse collettivo prevale, giustificando la compressione dell’autodeterminazione individuale. Dunque, un trattamento sanitario come il vaccino obbligatorio può essere imposto solo allorché esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze minime che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali per ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili (ad es., la febbre di pochi giorni). Qualora invece questo confine venisse superato, arrecando un danno di maggiore entità, il rilievo della salute come interesse della collettività non sarebbe, da solo, sufficiente a giustificare il sacrificio della salute individuale; occorrerebbe dunque il “riconoscimento di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento”. Per cui, secondo la Consulta, la vaccinazione obbligatoria è legittima e conforme a Costituzione tutte le volte in cui non comporta danni irreversibili alla salute. E poiché ad oggi non è dimostrata alcuna di queste conseguenze nei confronti della vaccinazione da Covid-19, la stessa può ritenersi legittima. Se quindi è legittimo l’obbligo vaccinale contro il Covid-19, lo sono a maggio ragione gli obblighi meno stringenti come quelli approvati dal Governo, che impongono la vaccinazione solo nei confronti di determinate categorie di soggetti o che limitano l’accesso ai luoghi pubblici o aperti al pubblico per chi sia sprovvisto di green pass; si tratta infatti di forme d’imposizione meno stringenti dell’obbligo vaccinale in sé. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 307/1990, ha comunque affermato l’esistenza di un diritto all’indennizzo in favore di chi riporti un danno a causa di un trattamento sanitario obbligatorio imposto dalla legge, (in assenza di colpa in capo alla Pubblica Amministrazione). Dopo soli due anni, la Corte ha dichiarato l’esistenza di un diritto al risarcimento per danni derivanti da vaccino non obbligatorio, ma semplicemente consigliato dallo Stato. La Corte ha chiarito dunque che la limitazione del diritto all’autodeterminazione è giustificata dalla preminente tutela della salute pubblica e che il bilanciamento tra i due valori avviene mediante il riconoscimento di un equo indennizzo solo nei casi in cui un soggetto subisca un danno irreversibile alla propria salute in conseguenza della misura sanitaria obbligatoria. 3.1 La sentenza n. 5/2018 della Corte costituzionale Con la sentenza n. 5/2018 sull’obbligo vaccinale, la Consulta ha affrontato la questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 73/2017, statuendo i principi in base ai quali, in alcune ipotesi, può prevalere l’interesse della salute pubblica sull’autodeterminazione dei singoli. In particolare, la Corte ha ritenuto legittimo lo strumento del decreto-legge per l’imposizione del trattamento. Ciò anche in riferimento alla situazione sanitaria del 2017, quando si era verificata una preoccupante ondata di casi di morbillo, malattia già debellata proprio grazie all’impiego di un vaccino apposito, in quanto “a fronte di una copertura vaccinale insoddisfacente nel presente e incline alle criticità nel futuro, questa Corte che rientri nella discrezionalità – e nella responsabilità politica – degli organi di governo apprezzare la sopraggiunta urgenza d’intervenire, alla luce dei nuovi dati e dei fenomeni epidemiologici frattanto emersi, anche in nome del principio di precauzione che deve presidiare un ambito così delicato per la salute di ogni cittadino come è quello della prevenzione”. La Corte ha poi ribadito che la copertura vaccinale è uno strumento di prevenzione e richiede di essere posta in essere indipendentemente da una crisi epidemica in atto, comportando talvolta l’adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale. Ciò in quanto la tutela della salute deve essere garantita in modo uniforme, rientrando nella potestà legislativa dello Stato l’introduzione dell’obbligatorietà per alcune vaccinazioni, con l’obiettivo dell’immunità di gregge, “la quale richiede una copertura vaccinale a tappeto in una determinata comunità, al fine di eliminare la malattia e di proteggere coloro che, per specifiche condizioni di salute, non possono sottoporsi al trattamento preventivo”. L’intervento statale a tutela della salute, dunque, ben può tradursi in una serie di disposizioni volte non solo a limitare o vietare alcuni trattamenti medici, ma anche ad imporne altri, quando necessari. Tale discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche accertate dalle Autorità preposte (cfr. C. cost., sent. n. 268/2017) e delle acquisizioni “sempre in evoluzione della ricerca medica, che debba guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia” (si v. C. cost., sent. n. 282/2002). Infine, la Corte ha stabilito che l’obbligo delle vaccinazioni non è in contrasto con l’articolo 32 della Carta fondamentale, postulandosi il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo individuo – anche nel suo contenuto di libertà di cura – con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie sui minori, con l’interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro comiti di cura (cfr. ex multis, C. cost., sent. n. 258/1994). Sulla base di siffatte considerazioni, una legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’articolo 32 Cost. a condizione che: - il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di che vi è sottoposto, ma anche quello altrui; - si preveda che esso non incida negativamente sullo stato di salute sullo stato di salute del soggetto obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiono normali e, di conseguenza, tollerabili; - nell’ipotesi di un danno ulteriore, si preveda comunque la corresponsione di un’equa indennità in favore del soggetto danneggiato (si v. C. cost., sent. non. 258/1994 e 307/1990). 4. Considerazioni conclusive Sulla scorta di quanto affermato, ci sembra di poter protendere a favore della legittimità costituzionale della vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 la quale, sulla base di una scelta politica del legislatore connotata dal carattere della discrezionalità, ben potrebbe essere estesa oltre la fascia di età dai 50 anni in su, prevedendo altresì un inasprimento delle sanzioni irrogate finora per chi si sottrae a tale obbligo, in nome della protezione della salute pubblica non soltanto dei consociati uti singuli, ma anche della comunità nazionale collettivamente intesa. 1
Gustavino Inviato 12 ore fa Inviato 12 ore fa 21 minutes ago, Savgal said: LA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA 23 Aprile 2022 (1. La definizione di vaccino; 2. L’analisi del testo costituzionale: l’articolo 32; 3. La giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di vaccinazione obbligatoria; 3.1 La sentenza n. 5/2018 della Corte costituzionale; 4. Considerazioni conclusive) 1. La definizione di vaccino Generalmente – come rileva l’Istituto superiore di sanità – il vaccino è un farmaco in grado di stimolare il sistema immunitario a produrre anticorpi, deputati a combattere i microrganismi che causano la malattia. La vaccinazione rende il sistema capace di riconoscere, attraverso lo sviluppo della memoria immunologica, l’agente estraneo, innescando così la risposta immunitaria nei soggetti vaccinati. Il nome “vaccino” deriva da “vaiolo vaccino”, malattia virale delle vacche, il cowpox, che si manifestava a livello delle mammelle delle mucche. 2. L’analisi del testo costituzionale: l’articolo 32 Occorre ricordare che l’articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e come interesse della collettività, prescrivendo che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Pertanto, in presenza di una legge che tuteli la salute pubblica, non è possibile invocare il diritto alla libertà di scelta dell’individuo. La salute non è da considerare, dunque, un bene strettamente personale, bensì un interesse fondamentale della collettività, ossia un diritto di cui ciascuno è titolare non solo per il proprio, ma anche per l’altrui benessere, tale da configurare un bene sociale meritevole di tutela. Al diritto di ogni individuo a stare in salute, corrisponde un dovere del medesimo a compiere gli atti idonei a mantenere in salute anche la collettività. 3. La giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di vaccinazione obbligatoria. In tema di vaccinazioni obbligatorie, la Corte ha ritenuto non conforme alla Carta fondamentale invocare una libertà di autodeterminazione – art. 13, Cost. – senza però considerare il dovere di solidarietà – art. 2, Cost. – e la tutela della salute – art. 32, Cost.: queste ultime due finalità vengono prima della libertà di scelta individuale. Pertanto, posto che la vaccinazione prevista dalla legge ha lo scopo di tutelare la salute del soggetto sottoposto all’inoculazione, la libertà di autodeterminazione del singolo individuo rileva solo se e nella misura in cui lo stato di salute del medesimo non abbia incidenza, diretta o indiretta, nella sfera giuridica di soggetti terzi: in caso contrario, l’interesse collettivo prevale, giustificando la compressione dell’autodeterminazione individuale. Dunque, un trattamento sanitario come il vaccino obbligatorio può essere imposto solo allorché esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze minime che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali per ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili (ad es., la febbre di pochi giorni). Qualora invece questo confine venisse superato, arrecando un danno di maggiore entità, il rilievo della salute come interesse della collettività non sarebbe, da solo, sufficiente a giustificare il sacrificio della salute individuale; occorrerebbe dunque il “riconoscimento di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento”. Per cui, secondo la Consulta, la vaccinazione obbligatoria è legittima e conforme a Costituzione tutte le volte in cui non comporta danni irreversibili alla salute. E poiché ad oggi non è dimostrata alcuna di queste conseguenze nei confronti della vaccinazione da Covid-19, la stessa può ritenersi legittima. Se quindi è legittimo l’obbligo vaccinale contro il Covid-19, lo sono a maggio ragione gli obblighi meno stringenti come quelli approvati dal Governo, che impongono la vaccinazione solo nei confronti di determinate categorie di soggetti o che limitano l’accesso ai luoghi pubblici o aperti al pubblico per chi sia sprovvisto di green pass; si tratta infatti di forme d’imposizione meno stringenti dell’obbligo vaccinale in sé. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 307/1990, ha comunque affermato l’esistenza di un diritto all’indennizzo in favore di chi riporti un danno a causa di un trattamento sanitario obbligatorio imposto dalla legge, (in assenza di colpa in capo alla Pubblica Amministrazione). Dopo soli due anni, la Corte ha dichiarato l’esistenza di un diritto al risarcimento per danni derivanti da vaccino non obbligatorio, ma semplicemente consigliato dallo Stato. La Corte ha chiarito dunque che la limitazione del diritto all’autodeterminazione è giustificata dalla preminente tutela della salute pubblica e che il bilanciamento tra i due valori avviene mediante il riconoscimento di un equo indennizzo solo nei casi in cui un soggetto subisca un danno irreversibile alla propria salute in conseguenza della misura sanitaria obbligatoria. 3.1 La sentenza n. 5/2018 della Corte costituzionale Con la sentenza n. 5/2018 sull’obbligo vaccinale, la Consulta ha affrontato la questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 73/2017, statuendo i principi in base ai quali, in alcune ipotesi, può prevalere l’interesse della salute pubblica sull’autodeterminazione dei singoli. In particolare, la Corte ha ritenuto legittimo lo strumento del decreto-legge per l’imposizione del trattamento. Ciò anche in riferimento alla situazione sanitaria del 2017, quando si era verificata una preoccupante ondata di casi di morbillo, malattia già debellata proprio grazie all’impiego di un vaccino apposito, in quanto “a fronte di una copertura vaccinale insoddisfacente nel presente e incline alle criticità nel futuro, questa Corte che rientri nella discrezionalità – e nella responsabilità politica – degli organi di governo apprezzare la sopraggiunta urgenza d’intervenire, alla luce dei nuovi dati e dei fenomeni epidemiologici frattanto emersi, anche in nome del principio di precauzione che deve presidiare un ambito così delicato per la salute di ogni cittadino come è quello della prevenzione”. La Corte ha poi ribadito che la copertura vaccinale è uno strumento di prevenzione e richiede di essere posta in essere indipendentemente da una crisi epidemica in atto, comportando talvolta l’adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale. Ciò in quanto la tutela della salute deve essere garantita in modo uniforme, rientrando nella potestà legislativa dello Stato l’introduzione dell’obbligatorietà per alcune vaccinazioni, con l’obiettivo dell’immunità di gregge, “la quale richiede una copertura vaccinale a tappeto in una determinata comunità, al fine di eliminare la malattia e di proteggere coloro che, per specifiche condizioni di salute, non possono sottoporsi al trattamento preventivo”. L’intervento statale a tutela della salute, dunque, ben può tradursi in una serie di disposizioni volte non solo a limitare o vietare alcuni trattamenti medici, ma anche ad imporne altri, quando necessari. Tale discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche accertate dalle Autorità preposte (cfr. C. cost., sent. n. 268/2017) e delle acquisizioni “sempre in evoluzione della ricerca medica, che debba guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia” (si v. C. cost., sent. n. 282/2002). Infine, la Corte ha stabilito che l’obbligo delle vaccinazioni non è in contrasto con l’articolo 32 della Carta fondamentale, postulandosi il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo individuo – anche nel suo contenuto di libertà di cura – con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie sui minori, con l’interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro comiti di cura (cfr. ex multis, C. cost., sent. n. 258/1994). Sulla base di siffatte considerazioni, una legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’articolo 32 Cost. a condizione che: - il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di che vi è sottoposto, ma anche quello altrui; - si preveda che esso non incida negativamente sullo stato di salute sullo stato di salute del soggetto obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiono normali e, di conseguenza, tollerabili; - nell’ipotesi di un danno ulteriore, si preveda comunque la corresponsione di un’equa indennità in favore del soggetto danneggiato (si v. C. cost., sent. non. 258/1994 e 307/1990). 4. Considerazioni conclusive Sulla scorta di quanto affermato, ci sembra di poter protendere a favore della legittimità costituzionale della vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 la quale, sulla base di una scelta politica del legislatore connotata dal carattere della discrezionalità, ben potrebbe essere estesa oltre la fascia di età dai 50 anni in su, prevedendo altresì un inasprimento delle sanzioni irrogate finora per chi si sottrae a tale obbligo, in nome della protezione della salute pubblica non soltanto dei consociati uti singuli, ma anche della comunità nazionale collettivamente intesa. I'aver dovuto firmare il consenso all hub smentisce in toto quanto pubblicato ,piu semplice di cosi ..... se interessa ho le nostre sentenze ,i giudici che confermano quanto dico visto che abbiamo presentato ben 600 ricorsi in tutta italia x la over50 e vinti fin quando la politica prendendone atto ha fatto decadere il contendere .... ed il passaggio che citano si riferisce proprio al TSO ,mera propaganda : "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.(il tso) La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
ferdydurke Inviato 12 ore fa Inviato 12 ore fa 17 ore fa, criMan ha scritto: I poveracci / con tasso di istruzione basso abboccano a queste cose ma non sanno che poi non avranno neanche i soldi per pagarsi le costose cure mediche nelle strutture sanitarie americane. Peggio per loro!
Gustavino Inviato 12 ore fa Inviato 12 ore fa 3 minutes ago, ferdydurke said: Peggio per loro! ma infatti e' una libera scelta e cosi deve essere ,negli usa continueranno ad essere a disposizione di tutti
appecundria Inviato 12 ore fa Inviato 12 ore fa 1 minuto fa, Gustavino ha scritto: e' una libera scelta lo ripeti continuamente ma quando è stato che a casa tua si sono presentati i Carabinieri armati di siringa per inocularti a forza? 1
Gustavino Inviato 11 ore fa Inviato 11 ore fa 50 minutes ago, appecundria said: lo ripeti continuamente ma quando è stato che a casa tua si sono presentati i Carabinieri armati di siringa per inocularti a forza? Molti qui lo auspicano Negli usa non hanno in costituzione obbligo di istruzione e vengono esclusi da noi succede nella fascia 0-6 in alcune regioni il dirigente scolastico finisce davanti al giudice ,altri rimangono fuori il problema c'e' ,altre famiglie si prendono piccole sanzioni e come dimenticare i mancati stipendi .... eppure articolo 3bis della Lorenzin e' cosi chiaro, come anche la Circolare MIUR 47577 del 26 novembre 2024
iBan69 Inviato 11 ore fa Inviato 11 ore fa https://video.corriere.it/esteri/robert-kennedy-jr-in-audizione-al-senato-lo-scontro-con-i-democratici-e-un-ignorante-e-ciarlatano-/0a8d753f-67cb-432d-98af-7b7781528xlk
Gustavino Inviato 11 ore fa Inviato 11 ore fa 7 minutes ago, iBan69 said: https://video.corriere.it/esteri/robert-kennedy-jr-in-audizione-al-senato-lo-scontro-con-i-democratici-e-un-ignorante-e-ciarlatano-/0a8d753f-67cb-432d-98af-7b7781528xlk un classico dell opposizione ,cioe' oste che li ha imposti attacca ad homen ! facevano ancora fino a ieri quelli covid ai bimbi..... curano molto gli interessi di bigpharma negli usa 1
criMan Inviato 10 ore fa Inviato 10 ore fa 10 minuti fa, Gustavino ha scritto: curano molto gli interessi di bigpharma negli usa e annamo! daje!
criMan Inviato 10 ore fa Inviato 10 ore fa 1 ora fa, appecundria ha scritto: lo ripeti continuamente ma quando è stato che a casa tua si sono presentati i Carabinieri armati di siringa per inocularti a forza? si narra di avvistamenti di gruppi di carabinieri con camice bianco che hanno forzato le porte di civili abitazioni muniti di siringone bello carico di vaccino pronto per essere inculato ai residenti nella civile abitazione. PS : sto' scherzando.
iBan69 Inviato 10 ore fa Inviato 10 ore fa 46 minuti fa, Gustavino ha scritto: Molti qui lo auspicano Io prego tutti i giorni, il buon Dio, di darci un vaccino multivalente per curare i novaxiamo, putinismo, fascismo, ecc … con una sola iniezione. Ovviamente, obbligatoria!
appecundria Inviato 10 ore fa Inviato 10 ore fa 55 minuti fa, Gustavino ha scritto: esclusi da noi succede nella fascia 0-6 in alcune regioni il dirigente scolastico finisce davanti al giudice ,altri rimangono fuori il problema c'e' ,altre famiglie si prendono piccole sanzioni e come dimenticare i mancati stipendi . Ma questo è normale, ci mancherebbe altro. Anzi le limitazioni sono davvero blande.
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