Gaetanoalberto Inviato 4 ore fa Inviato 4 ore fa @wow il rammarico è il minimo. Facevo notare che le situazioni border line sono moltissime, e che l’uso della minaccia “ ti uccido, mi uccido, se ti avvicini ti ammazzo mi ammazzo” è quotidiana e ripetuta centinaia di volte al minuto in mille contesti. Questo non facilita, e poi gli strumenti giuridici concreti a mio avviso semplicemente non ci sono (qualcuno parlava di operazioni a sorpresa, di TSO, di rimozione dei tizi, di opera di convincimento… come se non fosse stata più volte tentata da custode giudiziario, sindaco etc) Un conto è auspicare che vengano introdotti, cosa che mi auguro anche io, altro dire che qualcosa non ha funzionato. Poi c’è la conduzione materiale dell’operazione, nella quale entra l’operato specifico di chi ha agito: un robot artificiere magari sarebbe stato meglio, ma c’erano le scale, e magari non hanno immaginato tre bombole ma una, senza contare che l’esplosione dipende dal tipo di saturazione e potrebbero aver pensato di farcela equipaggiati da scudo e tuta antifiamme, ma sono morti per il crollo, on sappiamo neppure se arrivati alla porta od al piano) Lo scopo dell’operazione era prendere possesso dell’immobile, per cui devi entrarci. E poi la scusante “poveracci” proprio non la digerisco. 1
Gaetanoalberto Inviato 4 ore fa Inviato 4 ore fa 1 minuto fa, appecundria ha scritto: convitato di pietra. Vi adoro quando siete ermetici
Gaetanoalberto Inviato 4 ore fa Inviato 4 ore fa 18 minuti fa, appecundria ha scritto: senza essere trascinato in un virtuale stanzino degli interrogatori con la classica lampada in faccia. Esagerato… ho solo spaccato un po’ i maroni: dimmi quando, in caso di tragedie, non sarebbe possibile, a posteriori, supporre e addirittura dimostrare che si potevano evitare. Comunque le nostre sono chiacchiere… inutile accapigliarsi (dico a me)
appecundria Inviato 4 ore fa Inviato 4 ore fa 13 minuti fa, Gaetanoalberto ha scritto: ho solo spaccato un po’ i maroni No, non tu 🙂 14 minuti fa, Gaetanoalberto ha scritto: dimmi quando, in caso di tragedie, non sarebbe possibile, a posteriori supporre che si potevano evitare. È quello che ho scritto nel mio primo intervento: la natura umana mal si rassegna all'inevitabile. Almeno per l'uomo moderno, ateo, positivo, è così.
appecundria Inviato 4 ore fa Inviato 4 ore fa 29 minuti fa, Gaetanoalberto ha scritto: 31 minuti fa, appecundria ha scritto: convitato di pietra. Vi adoro quando siete ermetici Il convitato di pietra è il decreto sicurezza, con la tanto sbandierata severità con gli sgomberi. A meno che non mi si voglia dire che queste sono operazioni normali, io non lo so, non sono pratico.
Gaetanoalberto Inviato 3 ore fa Inviato 3 ore fa @appecundria Ah, non avevo colto. Non saprei perché non sono aggiornato. Comunque un bel po' di anni anche qui sono passati dalla maturazione del credito. Avendo vissuto in prima persona diverse procedure di esecuzione forzata, ti garantisco che il rinvio sine die delle procedure non è una soluzione civile, ma significa trasferire sul privato eventuali problematiche sociali. Personalmente non trovo una buona soluzione incoraggiare la resistenza di chi occupa senza essere legittimato. I discorsi alla Leoncavallo e i proclami del governo non mi entusiasmano, ma io ho visto tante piccole situazioni dove sono vittime prevalentemente i creditori o i proprietari
andpi65 Inviato 2 ore fa Inviato 2 ore fa 1 ora fa, Gaetanoalberto ha scritto: Lo scopo dell’operazione era prendere possesso dell’immobile, per cui devi entrarci. Lo scopo dell'operazione era la bonifica dell'immobile ed era un atto dovuto dopo i tentativi andati a vuoto ed aver rilevato dall'alto la presenza di molotov. Probabilmente dopo li avrebbe arrestati, penso. 1 ora fa, Gaetanoalberto ha scritto: E poi la scusante “poveracci” proprio non la digerisco. Manco io. Qui non si parla di un infortunio sul lavoro colposo, questa è stata una strage ed è stata dolosa. 1
31canzoni Inviato 2 ore fa Inviato 2 ore fa Tutti sappiamo tutto di tutto e di tutti, non sapendone mediamente nulla, almeno tecnicamente. Di tecniche etc dei corpi speciali se ne sa ancora meno, e certo non sono stupidi né apprendisti stregoni. Perché nonostante questo sia accaduta la tragedia che è accaduta, lo diranno le inchieste. Penso da cittadino che la tragedia sia da ascrivere (anche, non necessariamente solo) ad infortunio sul lavoro. Tempi di lavoro e costi economici li hanno mandati a morire. Non vi erano persone altre in pericolo, si trattava di sgomberare una casa, si sapeva che gli occupanti erano pericolosi per sé e per gli altri. Dedicando tempo, un'alternativa era aspettarli fuori dove difficilmente sarebbero stati pericolosi per forze dell'ordine altamente specializzate.
Gaetanoalberto Inviato 1 ora fa Inviato 1 ora fa Mi scuso per il copia ed incolla ma le energie alla lunga si affievoliscono. L'articolo 280 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.) stabilisce i limiti di applicabilità delle misure coercitive, incluse la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari. Articolo 280 c.p.p. - Condizioni di applicabilità delle misure coercitive Il testo dell'articolo 280 c.p.p. (nella sua formulazione attuale) è il seguente: > Art. 280. Condizioni di applicabilità delle misure coercitive. > 1. Le misure coercitive possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni. > 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. > Spiegazione Pratica dell'Applicazione L'articolo 280 c.p.p. fissa una soglia di gravità minima del reato al di sotto della quale il giudice non può applicare alcuna misura coercitiva (come l'obbligo di dimora, gli arresti domiciliari o la custodia in carcere). È una condizione preliminare, un filtro legale, che deve essere soddisfatto prima di valutare le esigenze cautelari (come il pericolo di fuga o di reiterazione del reato, previste dall'art. 274 c.p.p.). La norma distingue due livelli di gravità: 1. Limite per Tutte le Misure Coercitive (Comma 1) * Requisito: Il reato deve prevedere una pena massima della reclusione superiore a tre anni (o l'ergastolo). * Applicazione Pratica: Se la pena massima prevista per il reato contestato è, ad esempio, 3 anni di reclusione (o inferiore), il giudice non potrà mai applicare misure coercitive come l'obbligo di firma, il divieto di espatrio, l'allontanamento dalla casa familiare, gli arresti domiciliari o il carcere. * Esempio: Per una minaccia semplice (art. 612 c.p.) che prevede la reclusione fino a un anno, non è possibile applicare alcuna misura coercitiva. 2. Limite Aggiuntivo per la Custodia Cautelare in Carcere (Comma 2) * Requisito: La pena massima prevista per il reato deve essere della reclusione non inferiore a cinque anni (quindi 5 anni o più). * Applicazione Pratica: Questo comma riguarda specificamente la misura più grave di tutte: la custodia cautelare in carcere. Il carcere preventivo può essere applicato solo per reati più gravi rispetto a quelli che consentono l'applicazione di misure meno afflittive (come gli arresti domiciliari). * Esempio: * Furto semplice (art. 624 c.p.): Pena massima 3 anni. Non si applica alcuna misura coercitiva (limite Comma 1 non superato). * Truffa aggravata (art. 640, comma 2, c.p.): Pena massima 5 anni. Si possono applicare sia misure coercitive leggere/domiciliari (limite Comma 1 superato) sia la custodia cautelare in carcere (limite Comma 2 superato). * Lesioni personali gravi (art. 583 c.p.): Pena massima 3 anni. Se la pena massima è esattamente 3 anni, la giurisprudenza ha talvolta ritenuto che il comma 1 non sia superato, escludendo tutte le misure coercitive. Importante: Soddisfare i limiti dell'art. 280 c.p.p. è solo il primo passo. Anche se il reato è grave (supera la soglia del comma 2), il giudice deve comunque accertare la presenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) per disporre effettivamente la misura.
andpi65 Inviato 1 ora fa Inviato 1 ora fa 1 ora fa, 31canzoni ha scritto: Tutti sappiamo tutto di tutto e di tutti, non sapendone mediamente nulla, almeno tecnicamente. Eri partito bene.
appecundria Inviato 20 minuti fa Inviato 20 minuti fa 3 ore fa, Gaetanoalberto ha scritto: ti garantisco che il rinvio sine die delle procedure non è una soluzione civile, ma significa trasferire sul privato eventuali problematiche sociali. Non ne dubito, ma non era questa la mia domanda.
appecundria Inviato 18 minuti fa Inviato 18 minuti fa 2 ore fa, andpi65 ha scritto: questa è stata una strage ed è stata dolosa. E che noia!
appecundria Inviato 17 minuti fa Inviato 17 minuti fa 1 ora fa, Gaetanoalberto ha scritto: Mi scuso per il copia ed incolla ma le energie alla lunga si affievoliscono. L'articolo 280 del Codice di Procedura Penale Qual è il nesso con la discussione? Non capisco.
andpi65 Inviato 17 minuti fa Inviato 17 minuti fa 4 minuti fa, appecundria ha scritto: E che noia! Vallo a raccontare alle famiglie dei morti!
andpi65 Inviato 9 minuti fa Inviato 9 minuti fa 3 ore fa, appecundria ha scritto: A meno che non mi si voglia dire che queste sono operazioni normali, io non lo so, non sono pratico. Però ti inalberi se ti si sottolinea ( tu ed altri) le minchiate che dite ( l'interrogatorio , la lampada...ecc.) su quello di cui ammetti di non esser pratico
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