Fabfab Inviato 31 Ottobre Inviato 31 Ottobre 1 ora fa, Martin ha scritto: occhio, la IFIS vuole farvi il famoso Ifis Tcen Tcen.... Vista l'età media dei forumer, dovrebbero averla capita in molti 😆😆 1
gibraltar Inviato 31 Ottobre Inviato 31 Ottobre E non pronunciare mai, mai la parola "SI" alle chiamate telefoniche. Rispondi sempre a una domanda con un'altra domanda o con formule non equivocabili
domenico80 Inviato 31 Ottobre Autore Inviato 31 Ottobre io rispondo ....... < hallò , chi è > ...........
sandinista Inviato 31 Ottobre Inviato 31 Ottobre io risponte was vollen sie? credono io di strurmtruppen maresciallen e non mandanen nicht bollettinen o minchiaten di trana ani fa
audio2 Inviato 31 Ottobre Inviato 31 Ottobre io rispondo alla chiamata e lascio li appeso senza dire niente, ma devono avere un sensore automatico perchè cade subito la linea. comunque quando è toccato a quegli altri si sono ben sognati di risolvere il problema. come con l' aci, gli spiaggiaroli, i tassinari ecc ecc
eduardo Inviato 31 Ottobre Inviato 31 Ottobre 2 ore fa, domenico80 ha scritto: dopo oltre 20 anni , conservare le carte Ah no, se sono trascorsi piu' di dieci anni non possono pretendere niente. Le ricevute dei pagamenti di fatture vanno conservate per dieci anni dopodiche' puoi disfartene. Attenzione ai 10 anni, pero', perche' se nell'arco di questa durata hanno anche solo sollecitato il pagamento, il termine decennale di prescrizione si interrompe e riparte da quel momento.
Fabfab Inviato 31 Ottobre Inviato 31 Ottobre 9 minuti fa, eduardo ha scritto: Attenzione ai 10 anni, pero', perche' se nell'arco di questa durata hanno anche solo sollecitato il pagamento, il termine decennale di prescrizione si interrompe e riparte da quel momento. Ok, ma il sollecito non può avvenire tramite una semplice telefonata o con una comunicazione con posta ordinaria. O no?
Gaetanoalberto Inviato 31 Ottobre Inviato 31 Ottobre Ho provato a dire che dopo dieci anni il credito si prescrive
bost Inviato 31 Ottobre Inviato 31 Ottobre @Gaetanoalberto 8 minuti fa, Gaetanoalberto ha scritto: Ho provato a dire che dopo dieci anni il credito si prescrive e la risposta ?
eduardo Inviato 31 Ottobre Inviato 31 Ottobre 7 minuti fa, Fabfab ha scritto: Ok, ma il sollecito non può avvenire tramite una semplice telefonata o con una comunicazione con posta ordinaria. O no? Beh, certo. Se non ha ricevuto una richiesta formale, sarei propenso a pensare che stanno provando solo a "resuscitare" un vecchio credito ormai inesigibile. Se, ripeto, effettivamente sono trascorsi piu' di dieci anni senza che nessuno lo abbia richiesto.
Gaetanoalberto Inviato 31 Ottobre Inviato 31 Ottobre 19 minuti fa, bost ha scritto: risposta Non ho capito. Che si é prescritto è la risposta, a meno che non ci siano stati atti interruttivi intermedi (raccomandate, esecuzioni). Se prescritto, non si risponde . Al telefono poi sono certamente truffatori
domenico80 Inviato 31 Ottobre Autore Inviato 31 Ottobre 1 ora fa, eduardo ha scritto: Se, ripeto, effettivamente sono trascorsi piu' di dieci anni senza che nessuno lo abbia richiesto. altro bel quesito ........... , ma stiamo in Italia e come io o chi altro possiamo dimostrare che mai abbiamo ricevuto un avviso tramite AR ? poco tempo fa il postino ..... scotchava in tutta la via gli avvisi AR e io mi permisi di fargli notare la stranezza delle sue consegne , presenti le cassette : < per quello che guadagno ancora se non le butto nei rifiuti > , mi apostrofò .................. idem i pacchettini : ho le telecamere e una volta tanai il postino che , apertogli il portone , calciava il pacchettino nell'androne ............ solo essere un filo più giovani e con un legno ..................
audio2 Inviato 31 Ottobre Inviato 31 Ottobre guarda che è il mittente che deve dimostrare che ti è stata consegnata, tramite appunto la ricevuta.
best_music Inviato 1 Novembre Inviato 1 Novembre Raccomandate (o altre notifiche) non ricevute. Come già detto è il creditore che deve dimostrare di avere inviato le raccomandate e con quale esito. : Problemi eventualmente da approfondire che possono emergere: - se nel periodo hai cambiato residenza e le notifiche sono state inviate al vecchio indirizzo: occorre capire se il creditore ha appigli legali per sostenerne la validità (esempio: raccomandata firmata dal portiere, nel qual caso dovresti contestare la cosa ha chi ha firmato...) - se abitualmente non ritiri le raccomandate (che poi sono restituite al mittente dopo il periodo di giacenza nell' ufficio postale) - notifiche "per affissione": che io sappia può farle solo l'ufficiale giudiziario ma non sembra questo il caso e comunque l' ufficiale deve aver seguito una procedura specifica che prevede, tra l'altro, un invio di una raccomandata al tuo domicilio : Meno male che c'é la A.I. ... Riporto quanto dice google, ti anticipo quello che per me è il nocciolo: se rispondi ad una di queste chiamate invitali a fare comunicazioni scritte e, a parer mio, meglio "non aggiungere altro". Risposta possibile, da ripetere identica qualsiasi cosa continui a dire l' interlocutore: "Mi dica gentilmente il nome della società per cui chiama ed il suo nome. Qualsiasi vostra richiesta o comunicazione dovrà avvenire in forma scritta". Detto per inciso sarei nel dubbio se, a loro richiesta, dargli o meno l'indirizzo: se non ce l'hanno è un problema loro. : Inutile dire che "Le risposte dell'AI potrebbero contenere errori." : Cita Le telefonate di recupero crediti sono solleciti informali per il pagamento di un debito. È importante conoscere i propri diritti per gestirle in modo efficace e difendersi da eventuali abusi. Diritti del Debitore e Comportamento Corretto Nessuna minaccia o intimidazione: Le agenzie non possono utilizzare toni aggressivi, minacciare azioni legali immediate (come pignoramenti o arresti, che richiedono un'ordinanza del tribunale e un ufficiale giudiziario) o divulgare informazioni sul debito a terzi (parenti, vicini, datore di lavoro). Richiedere documentazione scritta: Si ha il diritto di chiedere che tutte le comunicazioni avvengano esclusivamente per iscritto, inviando una richiesta formale all'agenzia. Questo limita le telefonate e fornisce una traccia documentale. Verificare il credito: È un diritto richiedere la documentazione ufficiale che provi l'esistenza del debito e l'incarico dato all'agenzia dal creditore originario (il contratto di cessione del credito). Senza questa prova, le semplici fatture non sono sufficienti a dimostrare l'obbligo di pagamento. Registrare la chiamata: È permesso registrare la conversazione, anche senza il consenso dell'operatore, per utilizzarla come prova in caso di comportamenti scorretti o reati (es. minacce o molestie). È consigliabile chiedere nome, cognome e società dell'operatore. Nessun numero fisso di chiamate: La legge non stabilisce un numero preciso di chiamate consentite, ma il principio generale è che non devono essere aggressive o moleste. Numerose chiamate al giorno possono configurare il reato di molestia. Orari e giorni: Le chiamate devono avvenire in orari e giorni ragionevoli, non di notte o nei giorni festivi. Cosa Fare in Caso di Abusi Se le telefonate sono insistenti, aggressive o illegali: Inviare un reclamo scritto (raccomandata A/R o PEC) direttamente alla società di recupero crediti, segnalando la condotta scorretta. Segnalare la condotta all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) o al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Rivolgersi a professionisti: Considerare l'assistenza di associazioni di consumatori, avvocati specializzati in diritto bancario o in sovraindebitamento per valutare la situazione e la legittimità della richiesta. Rispondere alle chiamate è un modo per affrontare la situazione, ma conoscere i propri diritti è essenziale per non farsi intimidire.
mozarteum Inviato 1 Novembre Inviato 1 Novembre Il 30/10/2025 at 17:21, domenico80 ha scritto: vado in filiale e restituisco , per dire , carta di credito e sim , firmando etc etc Se hai chiuso il rapporto nel 2004 e’ tutto prescritto indipendentemente dal fondamento della pretesa. Cestina tutto. Se -ipotesi improbabile- arriva una raccomandata valutane il contenuto e rivolgiti a un’associazione consumatori o a un avvocato.
mozarteum Inviato 1 Novembre Inviato 1 Novembre Peraltro la raccomandata interrompe il termine di prescrizione facendolo decorrere di nuovo. Dal 2004 non ne sarebbe bastata una. Se hai cambiato residenza il problema e’ del mittente che ha l’onere di attingere un indirizzo attuale di residenza ricavabile dagli atti del Comune. Se non ritiri la Raccomandata e’ invece problema tuo. Ma come dicevo sopra non ne sarebbe bastata una. Ce ne sarebbero volute tante. Non ricordo (non mi occupo di cio’) se la prescrizione sia biennale, quinquennale o decennale nel caso di utenze telefoniche. 1
domenico80 Inviato 1 Novembre Autore Inviato 1 Novembre 14 ore fa, audio2 ha scritto: guarda che è il mittente che deve dimostrare che ti è stata consegnata, tramite appunto la ricevuta ok , meglio , il mittente deve dimostrare di averla inviata , leggasi ricevuta rilasciata in posta , non consegnata , due azioni differenti , ma la legge pare essere tale , cioè , inviata = consegnata non so come funzioni o se esista il discorso ,< imbucata , ma non ritirata > , poi , imbucata , ma qui andiamo sul difficile , tuttavia pare esista un assioma , cioè , spedita = ritirata e letta , per dirla breve
mozarteum Inviato 1 Novembre Inviato 1 Novembre No la raccomandata per interrompere la prescrizione deve essere recapitata o deve compiere la giacenza di legge (sempreche’ l’avviso sia recapitato all’indirizzo esatto). L’effetto interruttivo si verifica al recapito e in mancanza si prova con la compiuta giacenza. Solo in alcuni casi, ma non in questo, la legge prevede che sia sufficiente l’invio per rispettare un termine, generalmente di decadenza (che e’ cosa diversa dalla prescrizione). Ad esempio per partecipare a un concorso pubico
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