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Quel pasticciaccio del referendum


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5 ore fa, aldofranci ha scritto:

Sky TG24

Praticamente molto simile a quel che ci aveva scritto il ns moz, a parte qualche post in cui pare avere quella puzza sotto il naso nei riguardi di chi sta nei gradini più bassi, gli va riconosciuta tanta professionalità, unita ad un sano umorismo e la capacità di condensare in poche righe quello che a me e a tanti altri servirebbe una pagina intera e con molto più scarsi risultati. 

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https://melius.club/topic/28065-quel-pasticciaccio-del-referendum/page/6/#findComment-1693801
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aldofranci
4 minuti fa, ferrocsm ha scritto:

a parte qualche post in cui pare avere quella puzza sotto il naso nei riguardi di chi sta nei gradini più bassi

È chiaro che provoca e fa il guascone (colto però), ma non credo ci sia disprezzo o acrimonia da parte sua.

E cmq mi sta naturalmente simpatico e mi diverte quindi non mi pongo il problema, dovrei forse ma chi se ne fotte.

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https://melius.club/topic/28065-quel-pasticciaccio-del-referendum/page/6/#findComment-1693807
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mozarteum

Ho letto l’ordinanza della Cassazione: 38 pagine, sarebbero state sufficienti 10. Non capisco poi perche’ si debba essere cosi’ complicati, involuti e letterariamente modesti quando si trattano questioni di diritto.

Per molte pagine, la Cassazione ha dovuto giustificare l’ammissibilita’ del suo nuovo intervento, dato che a novembre aveva gia’ cristallizzato il quesito referendario. Al riguardo in estrema sintesi si e’ valorizzato

il fatto che la proposta del comitato referendario e’ arrivata comunque nel termine complessivo previsto dall’ art.138 della Costituzione, e che la funzione qui svolta dalla Cassazione non e’ oggettivamente giurisdizionale, sicche’ non c’e’ un guidicato in senso tecnico - e dunque immodificabile- dell’ordinanza del novembre. La Cassazione ha bacchettato il Tar sostenendo che non avesse giurisdizione (ma qui l’ho trovata meno chiara).

Fondamentale il passaggio della Cassazione -chiarissimo- secondo cui da questa nuova ordinanza decorre il termine per l’indizione del referendum di cui all’art.15 della legge 352 del 1970 (almeno 50 giorni dal decreto che le indice, decreto dell’altro ieri: non ci siamo per difetto d’una settimana circa rispetto al 22 marzo).

Su questo punto pero’ la Corte precisa che non spetta a lei trarne le conseguenze.

Confermo dunque che la strada migliore per cercare d’ottenere un rinvio della data e’ un nuovo ricorso al Tar che pero’ sia limitato a dedurre la violazione dell’art.15 dell’ultimo dpr dell’altro ieri, e insieme un ricorso al giudice ordinario, per cautela, visto il non chiarissimo riferimento della Cassazione a un possibile difetto di giurisdizione del Tar

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aldofranci
11 minuti fa, mozarteum ha scritto:

Fondamentale il passaggio della Cassazione -chiarissimo- secondo cui da questa nuova ordinanza decorre il termine per l’indizione del referendum di cui all’art.15 della legge 352 del 1970 (almeno 50 giorni dal decreto che le indice, decreto dell’altro ieri: non ci siamo per difetto d’una settimana circa rispetto al 22 marzo).

Su questo punto pero’ la Corte precisa che non spetta a lei trarne le conseguenze.

Che significa?

Fatevi i conti, ma non spetta a noi dire "non prima del 29 marzo"?

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mozarteum

Il ricorso al Tar peraltro non e’ facile da impostare. Cio’ in quanto il dpr dell’altro ieri e’ di sola integrazione del quesito, ma e’ confermativo della data fissata col precedente dpr gia’ impugnato al Tar con ricorso rigettato.

Il ricorso al Tar e’ un ricorso demolitivo non additivo: tende cioe’ all’annullamento dell’atto che si impugna, non alla modifica di esso.

Quindi un ricorso contro il nuovo dpr sarebbe forse inammissibile perche’ tenderebbe all’annullamento dell’integrazione del quesito: esito contrario all’interesse del comitato ricorrente.

La soluzione potrebbe essere allora un’altra. Se la sentenza del Tar non e’ passata in giudicato, si potrebbe appellare la stessa in Consiglio di Stato impugnando in quella sede anche il nuovo dpr sopravvenuto (e’ uno dei casi rarissimi in cui si puo’ aggiungere in appello una contestazione saltando il primo grado).

In questo modo tutta la materia del contendere sarebbe di nuovo in discussione seppur con l’ombra del difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo- e dunque anche del Consiglio di Stato- adombrato nell’ordinanza della Cassazione.

voi ora capite perche’ un povero avvocato deve concedersi almeno un 200 giorni all’anno di vacanza

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