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Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie L. 210/1992


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Inviato

Argomento molto spinoso.

Gli effetti collaterali da vaccino vanno divisi in 2 grandi branche .

Quelli che hanno richiesto ospedalizzazione e quelli che non hanno richiesto ospedalizzazione.

In realta' lo Stato si e' gia' parato il sedere facendo questa divisione che possiamo leggere nei rapporti AIFA.

Se uno ha la febbricola o il doloretto al braccio , ma anche casi piu' gravi tipo una paralisi facciale transitoria,

si presenta al pronto soccorso ma non verra' ospedalizzato perche' sono cose definite "transitorie" e saranno

curate a casa.

Se uno ha un problema neurologico grave post vaccino che per i medici non richiede ospedalizzazione

non otterra' risarcimenti.

Insomma il Governo "internamente" gia' opera "sottobosco" con regolamenti interni contro eventuali richieste risarcitorie.

 

  • Moderatori
Inviato
8 ore fa, criMan ha scritto:

Insomma il Governo "internamente" gia' opera "sottobosco" con regolamenti interni contro eventuali richieste risarcitorie.


quindi nessuno prenderà nulla anche nel caso ci scappassero dei decuius che per i medici non era necessaria ospedalizzazione? :classic_wacko:

Inviato

Non lo so' , io leggendo i rapporti aifa e vedendo la tipologia delle voci (danni che hanno richiesto ospedalizzazione..) ,, siccome sono cattivo mi viene da pensar male. Nello specifico ci sono una pletora di effetti indesiderati anche gravi che non richiedono ospedalizzazione perche' magari possono essere curati a casa...

Certo sara' molto piu' difficile dimostrare un "danno" se ci pensi.

Quando diciamo che gli effetti collatareli non sono gravi , nelle statistiche bisognerebbe vedere la miriade di effetti collaterali generati anche seri ma che sono stati transitori e non hanno richiesto ospedalizzazione perche' semplicemente non serviva ospedalizzarli ma magari vista la gravita' dei sintomi lo avrebbe pure richiesto.

 

 

Inviato

@criMan E poi , visto che secondo loro ci sono cure domiciliari efficacissime per il covid ma non cieledicono ; analogamente ce ne saranno , sempre domiciliari , contro gli effetti collaterali del vaccino , così siamo pari e patta .😁

  • Melius 1
Inviato
Il 6/1/2022 at 19:05, appecundria ha scritto:

il risarcimento è per danni gravi e irreversibili,

 

sia la L-LEGGE 25 febbraio 1992, n. 210 che la Corte Costituzionale, 23 giugno 2020, n. 118  fanno esplicito riferimento alla nozione di indennizzo e non risarcimento-

 

Giuridicamente i concetti sono ben diversi  

 

mi piacerebbe leggere l'intervento di qualche forumer avvocato al riguardo 

 

Inviato

@radio2

Ho sbagliato, si tratta effettivamente di indennizzo. La differenza è stata spiegata tempo fa da @mozarteum. In sostanza c'è risarcimento quando c'è danno per colpa, c'è indennizzo quando c'è danno conseguente ad azione di pubblico interesse.

Inviato
19 ore fa, criMan ha scritto:

non otterra' risarcimenti

Il danno deve essere 1 grave 2 permanente 3 irreversibile. 

Mentre sul punto 1 può esserci interpretazione, gli altri due non ammettono discussione soggettiva. 

Il vero elemento di interesse, imho, è il nesso di causalità che poi è il vero perno del giudizio. Come fa il giudice a stabilire una causalità? Scientificamente si può forse dimostrare che non c'è ma praticamente è impossibile dimostrare che c'è. Su quali principi si basa il giudice? Ah, saperlo!

(Qualcosa so ma non mi azzardo).

Inviato

Famoso è il caso dell'autismo.

I giudici hanno indennizzato fin quando la scienza non ha dimostrato che esso è presente già nel feto. Anzi alcuni hanno continuato ad indennizzare anche dopo.

Inviato

@appecundria giusto  

 

occorre pero' spiegare che l'indennizzo viene erogato in base a valori unilateralmente decisi dal pagatore ossia lo stato  

valori ovviamente di gran lunga inferiori rispetto ai valori che normalmente vengono riconosciuti dai vari tribunali per lesioni del medesimo genere in caso di risarcimento 

 

in presenza di un obbligo di vaccinazione dove di fatto lo stato impone un trattamento sanitario assumendone in linea di principio la responsabilita' e' logico e coerente continuare a parlare di indennizzo  a fronte di una lesione causalmente connessa al predetto obbligo di vaccino? 

 

 

 

 

 

 

Inviato
18 minuti fa, radio2 ha scritto:

in base a valori unilateralmente decisi dal pagatore ossia lo stato

Non mi risulta. 

Inviato

 

La L. 25 luglio 1997, n. 238 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, consiste un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.

 

Inviato

@radio2 c'è anche la legge 229 del 2005. Comunque sì, hai ragione, il giudice non può sbizzarrirsi. 

Inviato

Abbiamo da oggi una nuova e apposita legge.

Qualcosa forse non quadrava, è pure tri o quadri partisan, quindi PD che la vota con la Lega, 5stelle, leu...

Perché farne una specifica?

 


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