Vai al contenuto
Melius Club

Quesito fiscale Superbonus 110%


Messaggi raccomandati

Inviato

Mi rivolgo in particolare ai commercialisti del forum per una, spero conferma, sul credito fiscale relativo al Superbonus 110 % per me e per un mio amico che si trova nella medesima situazione (credito che successivamente verrà ceduto a Banca)

 

Edificio (minicondominio) con 3 abitazioni e relativi 3 proprietari: 1) PT - Sig. Rossi 2) P1 - Sorella Sig. Rossi 3) Mansarda - figlio Sorella Sig. Rossi

 

Dal punto di vista "tecnico" è già pronta la pratica che permette di adempiere a tutti i paletti per il 110%, tra cui salto di due classi per l'intero edificio.

 

Da quello che conosco una singola persona fisica può usufruire del Superbonus per max 2 edifici.

Il proprietario 3 (Proprietario della Mansarda) vorrebbe sostenere lui tutte le spese relative all'intervento (che interessano per la maggior parte il tetto e l'appartamento della mamma) e quindi usufruire lui solo del credito di imposta che verrà successivamente ceduto a banca.

Il proprietario 1 effettuerà solo le spese specifiche del suo appartamento (caldaia e infissi) e solo di queste usufruirà del credito di imposta.

Ovviamente i proprietari sono tutti d'accordo.

 

La cosa è fattibile dal punto di vista fiscale?

 

Grazie mille a chi mi potrà togliere i dubbi

Inviato

La mia opinione e’ questa:

una pattuizione di spese e relativo credito fiscale difforme dai criteri civilistici (millesimi e riparto delle spese secondo competenza) puo’ essere in astratto contestata dal fisco.

Chi ha maggiori debiti fiscali potrebbe caricarsi di crediti oltre la misura consentita. Si tratterebbe insomma di accordo elusivo.

Tuttavia nel vostro caso vi sarebbe effettivamente un esborso da parte di chi si accolla la spesa.

Quindi se prevalesse -nella considerazione del fisco- il dato di cassa non avreste problemi tanto piu’ che il credito fiscale sarebbe oggetto di cessione/rimborso e non verrebbe portato a deduzione dal titolare.

Insomma il risultato finale sarebbe per il fisco analogo a quello di una cessione che riflettesse invece il riparto civilistico.

Qui mi fermo

  • Thanks 1
Inviato

Si ma senti un esperto, io ho ragionato da avvocato ma col fisco italiano bisogna ragionare in altro modo

  • Haha 1
Inviato

la reazione sarebbe per riderci sopra onde non mettersi a piangere. ahahhaha.

che tristezza infinita.

Inviato

il credito

fiscale anche nei condomini e’ ripartito per i singoli condomini. Ciascuno di essi cede ad esempio ad una banca il proprio credito fiscale. Perche’ pero’ la

banca cessionaria possa a sua volta opporre al fisco il credito acquistato occorre che quest’ultimo sia legittimamente acquisito dal cedente.

Ecco che potrebbe rientrare dalla finestra il tema della validita’ o meglio dell’opponibilita’nal fisco dei patti di riparto delle spese (e del conseguente credito fiscale) in difformita’ dai criteri del codice civile.

Se non me la sono sognata una notte dovrebbe esserci una circolare nel senso della validita’ di questi accordi

 

Inviato

secondo me, se ho capito bene la situazione, non si può fare quello che che chiede @talli.

Ogni unità ha un proprietario a se stante, anche se tutte le unità subiscono la stessa ristrutturazione.

Per pagare e poi cedere il credito al di fuori del proprietario occorre una relazione di convivenza con lo stesso: il marito convivente può, il vicino di casa no.

Tra loro i tre proprietari non sono in relazione e non sono comproprietari. Se fossero comproprietari potrebbero, se fossero conviventi anche. 

Però, beneficio d'inventario, non sono sicuro. Ma basta una googlata ben fatta per saperlo

Inviato

Non esiste comunque il limite millesimale ? 

Inviato

@talli. ma madre e figlio sono conviventi? in tal caso, se ho ragione, potrebbe cambiare la faccenda

Inviato

@Jack no, non conviventi (non siamo nello stesso stato di famiglia), ma, nel mio caso specifico (non so il mio amico) i due appartamenti sono catastalmente separati e con due proprietari (io e mia madre), ma i contatori elettricità e acqua sono unici e intestati a me, quelli gas sono due ma entrambi intestati a me (tutto questo perché, pur essendo più in gamba di me, mia madre ha 93 anni). 

Grazie

Inviato

 

@talli.

 

 

Agenzia delle Entrate

Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

 

 

Risposta n. 620/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Superbonus - imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato - Articolo119 del decreto legge 19 maggio 2020,

n. 34 (decreto Rilancio)

 

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

 

 

QUESITO

 

 

L'Istante, pubblica amministrazione, afferma che a seguito dell'alienazione del patrimonio immobiliare si sono venute a verificare situazioni di proprietà condominiale (cd. Condomini mistz) con i privati acquirenti di unità abitative, insieme agli alloggi di proprietà dell'amministrazione istante non ancora venduti.

Alcuni di questi condomini intenderebbero usufruire dell'agevolazione cd.

Superbonus 11O per cento per interventi sulle parti comuni.

Considerato che l'amministrazione in commento non può usufruire del Superbonus e non dispone dei fondi necessari per la copertura delle relative spese di competenza, non darà il proprio assenso in assemblea ai lavori prospettati.

Tuttavia, l'Istante non si opporrà, in caso di valida deliberazione dell'assemblea all'esecuzione degli interventi e, in particolare, all'accollo di tutte le spese ad uno o ad alcuni condomini, purché questi ultimi esprimano parere favorevole al riguardo.

 

 

 

Ciò premesso, in considerazione del prossimo svolgimento dell'assemblea straordinaria in un condominio misto, l'_fstante chiede se la procedura sopra descritta possa ritenersi corretta.

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

 

 

L'Istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

 

 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 

 

 

 

L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio), dapprima convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio2021), nonché, da ultimo, dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 maggio 2021,n. 59 (convertito, con modifiche, dalla legge 1 luglio 2021, n. 1O1) e dall'articolo 33,comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modifiche, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), disciplina la detrazione, nella misura del 11O per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "ecobonus") nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. "sismabonus"), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articolil4 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono

 

 

 

indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato  nei successivi  commi 9 el0.

Con riferimento all'applicazione di tale agevolazione, prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, sono stati forniti chiarimenti con la circolare dell'8 agosto2020, n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E, con la circolare del22 dicembre 2020, n. 30/E nonché con la risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021 dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.

Peraltro, in relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in materia di Superbonus, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d'interpello consultabili nell'apposita area tematica presente sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus.

Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 ha inserito nell'articolo 119 del decreto Rilancio  il comma 9-bis, successivamente modificato dalla legge di bilancio 2021.  Il citato comma stabilisce che «Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventiper oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamentifinalizzati agli stessi; nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventiper oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui alperiodo precedente e a condizione che

i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.».

La disposizione contenuta nel citato comma 9-bis consente, in sostanza, al condomino o ai condomini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali la possibilità di manifestare in sede assembleare

 

 

 

l'intenzione di accollarsi l'intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali. In tale ipotesi, ne risponderà eventualmente in caso di non corretta fruizione del Superbonus esclusivamente il condomino o i condomini che ne hanno fruito.

Ciò considerato si ritiene che, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa in esame, aspetto non oggetto della presente istanza di interpello, gli altri condomini, diversi dall'Istante, potranno sostenere interamente le spese previste per gli interventi prospettati e beneficiare, quindi, dell'agevolazione fiscale , esprimendo parere favorevole a seguito di delibera valida del condominio ai sensi dell'articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n.34 del 2020.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normati ve urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

 

 

 

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Thanks 1
Inviato

Nel rispetto… )si parano sempre…

Solo io vedo un possibile accordo elusivo in quello che ripartisce spese secondo criteri diversi da quelli civilistici.

Mettiamo che io debba al fisco 1100. Avro’ tutto l’interesse ad accollarmi spese per 1000 anche se dovrei sostenerne solo la meta’ secondo i criteri civilistici (millesimi e competenza).

Nel primo caso maturero’ un credito fiscale di 1100, quindi pari al mio debito. Nel secondo un credito di solo 550. Dovro’ dunque al fisco 450 euro.

Siccome l’esborso per i lavori e’ comunque solo teorico in entrambi i casi (perche’ appunto ripagato da credito fiscale), capito dove sta il santo gabbato?

se fossi io alle entrate col cavolo che lascerei passare accordi elusivi di questo genere

Inviato

Che il credito sia ripartito tra 1 o 10 soggetti per la contabilità dello stato pari è, soprattutto in ipotesi di cessione del credito stesso. Casi simili si verificavano già con le "vecchie" agevolazioni e la prassi è sempre stata omogenea, sei troppo sofisticato per l'AdE.

Inviato

Non e’ pari sono perche’ ogni debito fiscale corrisponde a una diversa aliquota. Ovviamente chi ha aliquote alte si gioca il superbonus  con maggior vantaggio verso lo Stato di chi ce l’ha bassa. Di qui l’interesse ad accollarsi di piu’. Quindi non e’ vero che la cosa e’ indifferente per il fisco.

La cessione e’ uni dei modi di utilizzo del credito: ma questo deve essere correttamente calcolato ab origine, perche’ si tratta di cessioni pro solvendo.

altre ipotesi che tu fai non credo possano analogicamente applicarsi perche’ qui il criterio di riparto lo stabilisce il codice civile non altre normative.

Comunque se la circolare circola lasciamola circolare

Inviato

Appunto, non metter loro strane idee in testa che nelle commissioni tributarie ci sono i geometri.

×
×
  • Crea Nuovo...