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I trasferimenti all'INPS sono da qualche anno la prima voce del bilancio dello Stato. Dal bilancio di previsione INPS 2024.

Le riscossioni sono costituite:
- per 281.847 mln da riscossioni della produzione al netto delle partite di giro;
- per 165.532 mln da trasferimenti correnti dello Stato destinati alla Gestione interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali per il finanziamento delle prestazioni a carico del bilancio dello Stato, fra le quali quelle stabilite dall’art. 37 della L. n. 88/89, quelle destinate agli invalidi civili, nonché le altre misure disposte dalle norme per il finanziamento di prestazioni di inclusione sociale, sostegno del reddito e sostegno alla famiglia;
- per 178 mln altri trasferimenti correnti dello Stato;
- per 2.086 dalle anticipazioni a carico del bilancio dello Stato per anticipazioni al fabbisogno alle gestioni previdenziali.

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Sono 17,7 milioni le pensioni erogate dall'Inps al 1° gennaio 2023: 13,6 milioni (il 77,2%) di natura previdenziale e poco più di 4 milioni (il 22,8%) con una fisionomia assistenziale. Il costo complessivo degli assegni liquidati è di 231 miliardi: 206,6 miliardi sostenuti dalle gestioni previdenziali e 24,4 miliardi riconducibili all'assistenza

  • Haha 1
4 minuti fa, Savgal ha scritto:

per 165.532 mln da trasferimenti correnti dello Stato destinati alla Gestione interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali per il finanziamento delle prestazioni a carico del bilancio dello Stato

di questi quanti miliardi sono per l’erogazione di pensioni che dovrebbero essere pagate coi contributi e quanti interventi assistenziali che, invece e giustamente, van pagati dalla fiscalità generale?

e andiamo al 70/30 di cui dicevo sopra

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Art. 37
Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali).

1. È istituita presso l'INPS la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno dalle gestioni previdenziali".
2. Il finanziamento della gestione e assunto dallo Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale; (4)
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, ((e al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,))
e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d ) ed e) del comma 3 e stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1› gennaio 1989 e delle pensioni di reversibilità derivanti dalle medesime, nonché delle relative spese di amministrazione e assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni.
7. il bilancio della gestione e unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonché i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, ((e al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,)) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.

 

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