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Vietato morire


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Condoglianze, ma occhio che ogni regione ha un regolamento a sè, se esiste un esecutore testamentario , la custodia delle ceneri sono  di sua responsabilità, la quale è penale, questo mi è stato detto dalla mia vicina ( il marito era un mio amico) questo in Lombardia.

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12 ore fa, solitario ha scritto:

ogni regione ha un regolamento a sè

Ah, ecco, perché per trasportare le ceneri di mio padre da Livorno al cimitero di Firenze, dovemmo dichiarare in anticipo il percorso che avremmo fatto. 

Di conservare le ceneri in casa o di disperderle chissà dove, neanche a parlarne. 

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@what Condoglianze.Ecco ,ahimè,le mie sperienze personali :a partire da tempo fà,quando accompagnai un tipo a Prima Porta (allora pensavo fosse un amico ).Era mancata la madre,volevo sostenerlo come possibile.La casetta delle cremazioni sporca e maltenuta,gli addetti caz.eggiavano tra loro..finì che oltre all'inevitabile tristezza,mi accollai anche una bella litigata.Niente,quelli non capivano che è necessario un pò di rispetto per il dolore altrui,che ci vuole un pò di decoro..Andando avanti con gli anni,le"gite" a Prima Porta sono diventate meno episodiche,e a fronte dell'ultima (veramente un insulto alla dignità ) mio malgrado ho finito con l' "orientarmi" meglio (cioè peggio ).Dunque........i servizi cimiteriali di Roma sono come il servizio militare : se in caserma, a pulire cessi e cucina ci mandavano quelli in punizione,la stessa cosa fà l'ama con i cimiteri.Lì viene mandato chi dovrebbe essere licenziato, ma nun se pò. Ecco il guaio. Il momento più delicato e triste di una persona viene gestito dai soggetti meno adatti.Non stò scrivendo della burocrazia,delle norme incomprensibili ecc...ma di "addetti" alla gestione dei rifiuti che -trasferiti per punizione ai servizi cimiteriali -una volta messi lì continuano a combinarne di tutti i colori ( mi taccio e non descrivo i fatti per pudore ).Di nuovo,condoglianze,coraggio,passerà anche questa.

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Piccolo aggiornamento.Le Ceneri sono giunte a destinazione questa mattina ma giacciono in una Cappelletta in attesa che lunedì prossimo il Marmista incaricato smonti la Lapide per le modifiche opportune.Non è finita.La tumulazione avverrà il successivo Lunedì,non chiedetemi perchè,è la Cooperativa che decide questo.Infatti i servizi Cimiteriali ,almeno di questo Comune,sono gestiti da Cooperative e non dal Comune stesso.Piccola premessa,in questo Cimitero abbastanza piccolo, non c'è più disponibilità di posti,quindi le attività del caso sono minime se non quasi azzerate.Così come quelle dell'ufficio preposto,aperto a giorni alterni 3 volte a settimana.Non lavorerà troppo l'unica Segretaria che poi riceve solo su appuntameto?

 

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@bungalow bill A tal proposito per curiosità ho chiesto stamane riguardo questa faccenda.A Roma è possibile,tamite apposita procedura per relativo permesso.In mare per esempio la destinazione è Ostia,un pezzo di litorale tra i più frequentati del Lazio e dove tra l'altro sfocia il Tevere...,ma detto tra noi,una volta che che l'Urna è nelle nostre "mani",chi rifiuterebbe di negare l'ultimo desiderio al nostro caro oppure farne un uso "improprio" ? 

Vedi pure Keith Richards...

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@bungalow bill Onestamente, è dal 2005  che in Lombardia si può spargere le ceneri, ma ci deve essere l'espressa volontà scritta del defunto, altrimenti sono rogne, il mio amico non ha lasciato scritto di spargere le ceneri, ma solo di farsi cremare, anche se era suo desiderio essere sparso, per cui sua moglie, che è l'esecutore testamentario , è legalmente responsabile della custodia di queste.

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La possibilità di conservare l’urna cineraria in casa è stata normalizzata dal Consiglio di Stato in base all’articolo 3 della Legge n.130 del 30 marzo 2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Tale articolo, infatti, prevede “nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari”.

   la legge ammette che, dopo la cremazione le ceneri restino in casa. In questo modo si aggiorna la precedente normativa (l’art. 340 del r.d. 1265/1934). L’aleatorietà di alcuni aspetti della nuova legge è stata tuttavia sanata solo con la pronuncia del Consiglio di Stato del 2003 (il parere 2957/3 del 29 ottobre 2003), che ha, di fatto, ratificato la possibilità che le ceneri possano essere affidate alla famiglia del defunto.

L’autorizzazione alla conservazione in casa delle ceneri e i successivi controlli sulla loro dislocazione spettano però al Comune di residenza.

 

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bungalow bill

@solitario In Lombardia le ceneri possono essere sparse solamente all'interno del cimitero in spazio apposito . A Milano si fa riferimento al cimitero di Lambrate . Oppure le ceneri puoi conservarle in casa . I miei genitori sono defunti da tanti anni ( mio padre dal 1983 , mia madre dal 1994 ) . Non hanno lasciato nulla di scritto per quanto riguarda la cremazione e lo spargimento delle ceneri ( non era nella loro filosofia di vita o morte ) . Sono stati sepolti in tombe normali , riesumati circa sette anni fa . Portati in Emilia , cremati e sparsi in appositi campi al di fuori dei cimiteri .

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@bungalow bill Non proprio, mi sà che hai delle info errate.

 

 

 

In Lombardia, dal 10 febbraio 2005, è possibile disperdere le ceneri derivanti da cremazione, sulla base di espressa volontà del defunto, in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri (giardini delle rimembranze), in natura  (mari, laghi, fiumi, boschi, ecc.,purché libera da manufatti e natanti ) o in aree private all’aperto (con il consenso del proprietario) e comunque non nei centri abitati.
All’interno del cimitero suburbano di S. Eufemia è presente il giardino delle rimembranze costituito da un ruscello artificiale che consente la dispersione in natura delle ceneri all’interno dell’area cimiteriale.
L’articolo 13 del regolamento regionale  prevede che la dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del regolamento, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.

Non può quindi essere accolta la richiesta di dispersione ceneri eventualmente presentata dai familiari, ai quali viene soltanto consentita la scelta del luogo qualora il defunto non abbia lasciato indicazioni in merito.

Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22  , secondo il modello approvato dalla Giunta regionale che si trova in fondo alla pagina, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'articolo 7, comma 2, della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22.
Alla richiesta di dispersione deve essere allegato il sopra indicato modulo per la dispersione delle ceneri   in triplice copia:

una da conservare presso l’impianto di cremazione;

una da conservare presso il Comune di decesso;

una da consegnare all’affidatario delle ceneri.

In questo modulo l’incaricato della dispersione, che può essere stato individuato dal defunto stesso oppure può trattarsi del coniuge, altro familiare, dell’eventuale esecutore testamentario, rappresentante legale dell’associazione cui il defunto era iscritto, deve dichiarare che, nel rispetto della volontà del defunto effettuerà la dispersione delle ceneri – entro 30 giorni dal ritiro dell’urna – indicandone anche il luogo. A tale dichiarazione deve essere allegata, in originale o copia conforme, la documentazione da cui si evince la volontà del defunto alla dispersione.

La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legge n. 130/2001.
Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell’articolo 13 del regolamento regionale.

 

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