appecundria Inviato 31 Ottobre 2022 Autore Inviato 31 Ottobre 2022 8 minuti fa, mariovalvola ha scritto: sto girando ancora con mascherina Mi sembra dimostrato anche in questo thread che quasi nessuno vuole la mascherina e che chi prova ad imporla perde le elezioni e riceve pesanti lezioni di immunologia, virologia, epidemiologia e scienze varie ed eventuali. A Tokio la mettono, a New York la mettono, qua siamo più avanti.
Fabio Cottatellucci Inviato 31 Ottobre 2022 Inviato 31 Ottobre 2022 54 minuti fa, appecundria ha scritto: chi prova ad imporla perde le elezioni e riceve pesanti lezioni di immunologia, virologia, epidemiologia e scienze varie ed eventuali Soprattutto, il risultato elettorale cambia le evidenze scientifiche... 😆
mozarteum Inviato 31 Ottobre 2022 Inviato 31 Ottobre 2022 Si sta facendo pero’ un calderone di cose diverse. Un conto e’ l’obbligo vaccinale (ora) e in tutto il mondo sono cadute prescrizioni vincolanti al riguardo; altro e’ l’obbligo (ma sempre ad obbliga’ come i rigazzini a scuola…) direi piu’ l’opportunita’ di indossare la mascherina quando c’e’ affollamento. In ospedale secondo me dovrebbe pero’ essere obbligatoria, girano troppi minestroni con cipolla
mozarteum Inviato 31 Ottobre 2022 Inviato 31 Ottobre 2022 Condivido peraltro, al momento e salvo ripresa significativa dell’infezione, di non diffondere il bollettino quotidiano, per due ragioni: la prima e’ che sono numeri comunque contenuti (oggi) anche nei morti rispetto ai contagiati diversamente che nel marzo 2020; la logica del bollettino pubblicato non e’ piu’ chiara. la seconda e’ che l’assuefazione vanifica ogni scopo residuale di quella informazione. e’ diventato una sorta di almanacco del giorno dopo, in coda al nome del santo https://youtu.be/1rxV6rhwLAM
appecundria Inviato 31 Ottobre 2022 Autore Inviato 31 Ottobre 2022 Bollettino abolito da: Conte, ci vuole nascondere il fallimento del suo governo. Draghi, servo di big pharma vuole nascondere l'inefficacia del vaccino. Meloni, ben fatto ormai era venuto a noia. 1
appecundria Inviato 31 Ottobre 2022 Autore Inviato 31 Ottobre 2022 Io una idea l'avrei. Ai 1600 medici si potrebbe proporre un esame di verifica delle competenze. Se lo superano, allora erano imboscati e si puniscono. Se non lo superano, allora restano sospesi ma con la possibilità di tornare a scuola e poi ripresentarsi. Potrebbe funzionare? 1 1
maurodg65 Inviato 31 Ottobre 2022 Inviato 31 Ottobre 2022 1 ora fa, appecundria ha scritto: Mi sembra dimostrato anche in questo thread che quasi nessuno vuole la mascherina Scusami Bruno ma perché uno dovrebbe voler vivere con la mascherina per sempre? Trovo sia stato giusto indossarla fintanto che l’emergenza lo richiede, il Governo Draghi, quello sostenuto anche dal PD, ha deciso che l’emergenza era finita e non era più obbligatorio indossarla, neppure sui treni dove è rimasto l’obbligo fino a fine settembre, perché io dovrei desiderare di continuare a girare con la mascherina ovunque? Se mi si dice che l’emergenza è finita io la tolgo, se mi si dice che l’emergenza non è finita io continuo ad indossarla. Aggiungo anche che, pur non indossandola per scelta sempre, me ne porto sempre dietro qualcuna da indossare nel caso in cui qualcuno mi chiedesse di indossarla per una sua “fisima” o capissi che sarebbe meglio che la indossassi a causa di suoi problemi di salute.
Gaetanoalberto Inviato 31 Ottobre 2022 Inviato 31 Ottobre 2022 Non so. Anche io salto di palo in frasca probabilmente per scarsa comprensione e basicitá intellettiva. 1) Le radiazioni dei medici ci sono state per atteggiamenti e pratiche concrete ben ulteriori rispetto alla semplice decisione di non vaccinarsi. I provvedimenti degli ordini sono impugnabili, in caso di abuso. In un paese normale, non si presume l'abuso da parte degli organi di controllo statale o professionale. Alcuni comportamenti, in piena emergenza, potevano essere d'ostacolo alla prevenzione generale. Il provvedimento amministrativo, per i pochi che ricordano i fondamenti del diritto pubblico, DEVE essere autoritativo ed esecutivo nei termini di legge, pena, se così non fosse, la sua completa inutilitá, che recherebbe come corollario il disfacimento dei principi di pubblica amministrazione su cui si basa lo Stato. La legge mette a disposizione molti ed efficaci strumenti per impugnare decisioni arbitrarie. 2) Le sospensioni, in quanto tali, cessano gli effetti. 3) Le sanzioni sono state criticate sia perché imposte, sia perché tardive, sia perché troppo anticipate, sia perché troppo lievi e non sufficentemente afflittive (quindi inutili), sia, quando si dibatteva prima di farle, per evitare fossero troppo forti, e infine perché tanto l'emergenza stava per scadere. Il tutto in un contesto dove tutto è stato contestato, perfino il numero di morti riportato dai poterY fortY. Si dimentica che la ragione dei vaccini è la protezione degli altri e, per i 90 enni, ridurre nell'interesse generale l'ospedalizzazione. Ma il nostro IO viene sempre prima, come per i bambini (quelli che fanno gli stronzetti) dell'asilo. Fare pace con sé stessi ed evitare la cavillositá, almeno durante le emergenze, sarebbe un gran regalo: rispettate le regole. Poi fatele cambiare, ma non retroattivamente: tempus regit actum e non solo per i cogliones. 2
maurodg65 Inviato 31 Ottobre 2022 Inviato 31 Ottobre 2022 11 minuti fa, appecundria ha scritto: Bollettino abolito da: Conte, ci vuole nascondere il fallimento del suo governo. Draghi, servo di big pharma vuole nascondere l'inefficacia del vaccino. Meloni, ben fatto ormai era venuto a noia. Certo, perché abolirlo nel 2021 in piena pandemia, mesi dopo ma ancora in emergenza pandemica od oggi a fine emergenza, con i dati che indicano la fine della pandemia, è esattamente la stessa cosa?
maurodg65 Inviato 31 Ottobre 2022 Inviato 31 Ottobre 2022 8 minuti fa, appecundria ha scritto: Io una idea l'avrei. https://www.ordine-medici-firenze.it/ordine/deontologia-e-normativa/codice-deontologico FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (Delibera n.112 del 18/07/2014 e s.m.i.) TITOLO I CONTENUTI E FINALITÀ Art. 1 Definizione Il Codice di deontologia medica - di seguito indicato con il termine “Codice” - identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica, che disciplinano l’esercizio professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra - di seguito indicati con il termine “medico” - iscritti ai rispettivi Albi professionali. Il Codice, in armonia con i principi etici di umanità e solidarietà e civili di sussidiarietà, impegna il medico nella tutela della salute individuale e collettiva vigilando sulla dignità, sul decoro, sull’indipendenza e sulla qualità della professione. Il Codice regola anche i comportamenti assunti al di fuori dell’esercizio professionale quando ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro della professione. Il medico deve conoscere e rispettare il Codice e gli indirizzi applicativi allegati. Il medico deve prestare il giuramento professionale che è parte costitutiva del Codice stesso. Art. 2 Potestà disciplinare L’inosservanza o la violazione del Codice, anche se derivante da ignoranza, costituisce illecito disciplinare, valutato secondo le procedure e nei termini previsti dall’ordinamento professionale. Il medico segnala all’Ordine professionale territorialmente competente - di seguito indicato con il termine “Ordine” - ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti in contrasto con il Codice. TITOLO II DOVERI E COMPETENZE DEL MEDICO Art. 3 Doveri generali e competenze del medico Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. Al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il medico esercita attività basate sulle competenze, specifiche ed esclusive, previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, integrate e ampliate dallo sviluppo delle conoscenze in medicina, delle abilità tecniche e non tecniche connesse alla pratica professionale, delle innovazioni organizzative e gestionali in sanità, dell’insegnamento e della ricerca. La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità. Tali attività, legittimate dall’abilitazione dello Stato e dall’iscrizione agli Ordini professionali nei rispettivi Albi, sono altresì definite dal Codice. Art. 4 Libertà e indipendenza della professione. Autonomia e responsabilità del medico L’esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità. Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura. Art. 5 Promozione della salute, ambiente e salute globale Il medico, nel considerare l'ambiente di vita e di lavoro e i livelli di istruzione e di equità sociale quali determinanti fondamentali della salute individuale e collettiva, collabora all’attuazione di idonee politiche educative, di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze alla salute e promuove l'adozione di stili di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio. Il medico, sulla base delle conoscenze disponibili, si adopera per una pertinente comunicazione sull’esposizione e sulla vulnerabilità a fattori di rischio ambientale e favorisce un utilizzo appropriato delle risorse naturali, per un ecosistema equilibrato e vivibile anche dalle future generazioni. Art. 6 Qualità professionale e gestionale Il medico fonda l’esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti. Il medico, in ogni ambito operativo, persegue l’uso ottimale delle risorse pubbliche e private salvaguardando l’efficacia, la sicurezza e l’umanizzazione dei servizi sanitari, contrastando ogni forma di discriminazione nell’accesso alle cure. Art. 7 Status professionale In nessun caso il medico abusa del proprio status professionale. Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per vantaggio professionale. Il medico valuta responsabilmente la propria condizione psico-fisica in rapporto all’attività professionale. Art. 8 Dovere di intervento Il medico in caso di urgenza, indipendentemente dalla sua abituale attività, deve prestare soccorso e comunque attivarsi tempestivamente per assicurare idonea assistenza. Art. 9 Calamità Il medico in ogni situazione di calamità deve porsi a disposizione dell'Autorità competente. Art. 10 Segreto professionale Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività professionale. La morte della persona assistita non esime il medico dall’obbligo del segreto professionale. Il medico informa i collaboratori e discenti dell’obbligo del segreto professionale sollecitandone il rispetto. La violazione del segreto professionale assume maggiore gravità quando ne possa derivare profitto proprio o altrui, ovvero nocumento per la persona assistita o per altri. La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una giusta causa prevista dall’ordinamento o dall’adempimento di un obbligo di legge. Il medico non deve rendere all’Autorità competente in materia di giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale. La sospensione o l’interdizione dall’esercizio professionale e la cancellazione dagli Albi non dispensano dall’osservanza del segreto professionale. Art. 11 Riservatezza dei dati personali Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati personali previo consenso informato dell’assistito o del suo rappresentante legale ed è tenuto al rispetto della riservatezza, in particolare dei dati inerenti alla salute e alla vita sessuale. Il medico assicura la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici. Il medico non collabora alla costituzione, alla gestione o all’utilizzo di banche di dati relativi a persone assistite in assenza di garanzie sulla preliminare acquisizione del loro consenso informato e sulla tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati stessi. Art. 12 Trattamento dei dati sensibili Il medico può trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute della persona solo con il consenso informato della stessa o del suo rappresentante legale e nelle specifiche condizioni previste dall’ordinamento. Art. 13 Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazioneè una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico. La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza. Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico. L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della tollerabilità e dell’efficacia sui soggetti coinvolti. Il medico è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici. Il medico segnala tempestivamente all’Autorità competente le reazioni avverse o sospette da farmaci e gli eventi sfavorevoli o sospetti derivanti dall’utilizzo di presidi biomedicali. Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva l’attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti. Il medico può prescrivere, sotto la sua diretta responsabilità e per singoli casi, farmaci che abbiano superato esclusivamente le fasi di sperimentazione relative alla sicurezza e alla tollerabilità, nel rigoroso rispetto dell’ordinamento. Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell’assistito al solo scopo di compiacerlo. Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall’Autorità competente. Il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete. Art. 14 Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti, promuovendo a tale scopo l'adeguamento dell'organizzazione delle attività e dei comportamenti professionali e contribuendo alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico attraverso: - l’adesione alle buone pratiche cliniche; - l’attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché alla comunicazione di un evento indesiderato e delle sue cause; - lo sviluppo continuo di attività formative e valutative sulle procedure di sicurezza delle cure; - la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi sentinella, errori, “quasi-errori” ed eventi avversi valutando le cause e garantendo la natura riservata e confidenziale delle informazioni raccolte. Art. 15 Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali Il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione. Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia. Il medico garantisce sia la qualità della propria formazione specifica nell’utilizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionali, sia una circostanziata informazione per l’acquisizione del consenso. Il medico non deve collaborare né favorire l’esercizio di terzi non medici nelle discipline non convenzionali riconosciute quali attività esclusive e riservate alla professione medica. Art. 16 Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita. Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento appropriato e proporzionato. Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la morte. Art. 17 Atti finalizzati a provocare la morte Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte. Art. 18 Trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica I trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica sono attuati al fine esclusivo di procurare un concreto beneficio clinico alla persona. Art. 19 Aggiornamento e formazione professionale permanente Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L’Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze.
djansia Inviato 31 Ottobre 2022 Inviato 31 Ottobre 2022 @maurodg65 Porca puttana che post... ci vuoi morti per sfinimento. Per me hai ragione in tutto, anche su quello che scriverai subito dopo. Più di ieri e meno di domani. 1
carmus Inviato 31 Ottobre 2022 Inviato 31 Ottobre 2022 @Gela80 scusa ma non mi sembra di aver detto questo; dico solo che dire che si possa risolvere il problema della carenza col rientro dei non vaccinati è una cavolata perché si tratta di 4 gatti. I problemi sono altrove ed è di quello che si dovrebbero occupare perché così mi sembrano solo azioni per acquisire consensi anche da chi non ha fatto il proprio dovere e se questo lo unisci alla promessa di condono delle tasse e all’aumento del contante appare chiara la direzione di questo governo.
Questo è un messaggio popolare. senek65 Inviato 31 Ottobre 2022 Questo è un messaggio popolare. Inviato 31 Ottobre 2022 3 ore fa, maurodg65 ha scritto: Scusami Bruno ma perché uno dovrebbe voler vivere con la mascherina per sempre? Perché mostrare le parti intime non sta bene 3
maurodg65 Inviato 31 Ottobre 2022 Inviato 31 Ottobre 2022 15 minuti fa, senek65 ha scritto: Perché mostrare le parti intime non sta bene Vabbè, ma tu non misurate tutto sul tuo metro, per gli altri è diverso.
Schelefetris Inviato 31 Ottobre 2022 Inviato 31 Ottobre 2022 2 minuti fa, maurodg65 ha scritto: non misurate tutto sul tuo metro, miii parti intime di un metro!! e che è u scieccu di rocco siffredi? 😱 1
Gaetanoalberto Inviato 31 Ottobre 2022 Inviato 31 Ottobre 2022 17 ore fa, nixie ha scritto: 17 ore fa, Gaetanoalberto ha scritto: "Guelfi e Ghibellini".... Siculi.😊 Che poi, dopo aver ripassato un po’ le tue dotte citazioni del Manfredi, vi furono pur essi. Per me i palermitani erano guelfi e i catanesi ghibellini. 1
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