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Cospito


OLIVER10

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7 ore fa, wow ha scritto:

Mauro le stesse autorità carcerarie la chiamano socializzazione. Tu continui a dire che le norme non la prevedono ... 

La norma l’hai letta anche tu.

8 ore fa, audio2 ha scritto:

le pene in carcere sono tutte già punitive e consistono nella privazione della libertà per un certo periodo, non in altro

Il 41 bis ha un altro scopo.

8 ore fa, audio2 ha scritto:

ci sarebbe il problemino ino ino che la costituzione dice altro, comunque vabbuò.

Dici che i legislatori e le autorità giudiziarie ne siano a conoscenza? 

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https://melius.club/topic/12703-cospito/page/26/#findComment-729640
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8 minuti fa, maurodg65 ha scritto:

Dici che i legislatori e le autorità giudiziarie ne siano a conoscenza? 

Mah….anche fosse potrebbero interpretare in modo creativo vedi sotto:

 

ROMA - Nel tentativo di salvare il sottosegretario Andrea Delmastro e il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, il ministro della Giustizia Carlo Nordio si aggrappa di nuovo all'arzigogolo giuridico.

 "Documenti divulgabili anche se di norma inaccessibili"
Questa volta inserito non in un comunicato stampa ma nella risposta all'istanza di accesso agli atti presentata da Angelo Bonelli dei Verdi, che ha chiesto di avere le stesse carte su Cospito da cui il deputato ha attinto per scagliarsi in Aula contro l'opposizione.

 

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https://melius.club/topic/12703-cospito/page/26/#findComment-729641
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https://www.brocardi.it/legge-ordinamento-penitenziario/titolo-i/capo-iv/art41bis.html

 

Dispositivo dell'art. 41 bis Legge sull'ordinamento penitenziario

1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4 bis.

2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa.

2-ter. [Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.](1)

2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque video-registrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari;

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia(2);

[f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.](3)

2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, quale meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater.

2-quater.2. I garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, accedono, nell'ambito del territorio di competenza, all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolgono con essi colloqui visivi esclusivamente videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater.

2-quater.3. I garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nell'ambito del territorio di propria competenza, accedono esclusivamente in visita accompagnata agli istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al presente articolo. Tale visita è consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti. Non sono consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo(4).

2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono propone reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono propone, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo.

2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

(1) Comma abrogato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94.

 

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8 ore fa, wow ha scritto:

Mauro le stesse autorità carcerarie la chiamano socializzazione. Tu continui a dire che le norme non la prevedono ... 

solo secondo logica e secondo buon senso l’idea stessa che al 41 bis si possano fare conversazioni tra boss sottoposti a quel regime carcerario dovrebbe essere assurdo visto lo scopo della norma.

3 minuti fa, maurodg65 ha scritto:

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

 

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https://www.lacnews24.it/cronaca/ventisette-anni-fa-l-omicidio-di-giuseppe-di-matteo-il-bambino-sciolto-nell-acido-che-sconfisse-cosa-nostra_165225/

 

IL TRAGICO RICORDO

Ventisette anni fa l’omicidio Di Matteo, il bambino sciolto nell’acido che sconfisse Cosa Nostra

I mafiosi rapirono il piccolo Giuseppe con l’inganno. Dopo 779 giorni di prigionia l’ordine di Brusca: «Alliberateve de lu cagnuleddu». Il dolore di chi c’era: «Disse “papà, amore mio”». La sua morte confermò l’assenza di codici d’onore delle mafie, anche in Calabria

 

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«Alliberateve de lu cagnuleddu». È l’11 gennaio del 1996. Giovanni Brusca, detto “u verru”, ha appena ricevuto la notizia della sua condanna all’ergastolo per l’omicidio di Ignazio Salvo. Lui, accusato di numerosi fatti di sangue, emette la sua ennesima sentenza di morte: bisogna uccidere il piccolo Giuseppe Di Matteo. Non c’è appello che tenga, né qualcuno che lo faccia ragionare. Avverrà così uno dei delitti più efferati della storia di Cosa Nostra, ma probabilmente anche l’inizio vero dello sgretolamento di quella che fu l’organizzazione criminale più potente d’Italia.

 

 

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@maurodg65 basta? 

 

https://www.editorialedomani.it/giustizia/rivelare-le-conversazioni-di-cospito-vanifica-il-senso-del-carcere-duro-b0bnqe6k

Carcere di massima sicurezza, ora di socializzazione. Si incontrano l’anarchico Alfredo Cospito con detenuti mafiosi, tutti sottoposti al carcere duro, che esclude qualunque possibilità di comunicare all’esterno. 

https://studiobuccilli.com/it/diritto-penale/205-le-condizioni-del-41-bis-come-carcere-duro-e-i-domiciliari

giochi possono svolgersi anche con gli altri detenuti, sempre durante l’ora d’aria che viene garantita ai condannati per permettere loro di “socializzare”.

La Socializzazione nel carcere al 41 bis

La socializzazione avviene comunque a gruppi di tre, entro un passeggio di circa 3 metri x 10.

https://www.diritto.it/detenuti-in-41-bis-e-liberta-di-orario-nella-preparazione-dei-pasti/?callback=in&code=YZBMOGU3M2QTM2ZINS0ZNWRLLTG5ZDETOGQYNTU5M2UXNMFL&state=b7b1c101c9e64918b57554a4056fafd9

l’ordinata convivenza all’interno degli spazi detentivi, evitando che la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività di socializzazione e vita (accesso ai passeggi, colloqui con i familiari„ docce) mentre la disposizione relativa al cd. “sopravvitto” non era più al centro del ricorso per Cassazione, limitato dall’Amministrazione penitenziaria alla sola disposizione organizzativa carceraria

http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/sezioni41bis.htm

detenuti di queste sezioni escono prendere l’aria, due ore al giorno, in gruppi di sei o sette; allo stesso modo si compie il tempo della socializzazione, in una saletta di solito ricavata da due celle di cui è stato rimosso il muro divisorio; essi possono scegliere di recarsi in uno spazio adibito a palestra dotato, a volte, di una cyclette, di un vogato re e di una panca per la ginnastica con i pesi. I passeggi per l’ora d’aria variano da carcere a carcere. Si va da quelli, davvero ridotti, di Viterbo fino a quelli, delle dimensioni di un campo di calcetto, come a Spoleto.

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Quindi, se la  socializzazione è concessa, viene meno la ratio del 41 bis, ma d'altra parte non siamo nel Terzo Reich e non si può fare. Se, come affermi, non si fa, mi pare che l'impermeabilità del regime venga abbondantemente bucata. 

Se non si fa e non viene bucata, provvede un bambinone che si traveste da Minnie e gioca al parlamento con un'altro travestito da SS. 

A proposito leggi questo articolo 

https://ristretti.org/la-follia-di-lasciar-morire-alfredo-cospito-al-41-bis

 

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37 minuti fa, criMan ha scritto:

Una domanda, ma quando un boss mafioso pluriomicida carcerato con 41bis dovesse mettere in atto uno sciopero della fame qual è l'iter

Credo che venga curato e/o alimentato nel limite del possibile. 

Ora dobbiamo metterci d'accordo se lo Stato deve vendicarsi o mettere in atto la legge del taglione( sentimenti comprensibili soprattutto per certi tipi di crimini) o se deve distaccarsi dalla bestia limitandosi a tenerla rinchiusa il tempo stabilito dall'ordinamento. 

La differenza sta tutta qui.

 

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3 minuti fa, senek65 ha scritto:

Credo che venga curato e/o alimentato nel limite del possibile. 

rimanendo nel 41bis?

4 minuti fa, senek65 ha scritto:

Ora dobbiamo metterci d'accordo se lo Stato deve vendicarsi o mettere in atto la legge del taglione( sentimenti comprensibili soprattutto per certi tipi di crimini) o se deve distaccarsi dalla bestia limitandosi a tenerla rinchiusa il tempo stabilito dall'ordinamento. 

Il discorso e' vasto. Non sto' a ripercorrere le vicende sanguinarie delle mafie , ma diventa un po' un discorso di come lo Stato democratico intende contrastare quel tipo di crimini. Quanto e' alta l'asticella del pericolo e di conseguenza le misure atte a contrastarlo. Io ho sempre detto che la "qualita' " delle pene detentive (anche in uno stato democratico) sono lo specchio della societa' in cui viviamo.

Quando lo Stato non arriva piu' a stare dietro al problema ecco che nascono misure detentive estreme , come da noi.

Dove mafia camorra e 'ndrangheta sono potenti e vivono di vita propria.

 

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