Roberto M Inviato 3 Settembre 2023 Autore Inviato 3 Settembre 2023 @appecundria @briandinazareth Qui c’è anche il commento alla sentenza. Poi se volete continuare a negare la realtà fate pure. Pero’ qui sanno tutti leggere l’italiano. https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2832-una-nuova-pronuncia-della-cassazione-sull-aggravante-dei-futili-motivi-nei-reati-culturalmente-moti la Cassazione osserva che nella situazione concreta l'imputato aveva agito poiché si era sentito "disonorato dalla figlia, la quale non solo aveva avuto rapporti sessuali senza essere sposata e da minore, ma aveva avuto tali rapporti con un giovane di fede religiosa diversa, violando quindi anche i precetti dell'Islam". Tali argomenti fanno concludere la Corte nel senso che "per quanto i motivi che hanno mosso l'imputato non siano assolutamente condivisibili nella moderna società occidentale, gli stessi non possono essere definiti futili, non potendo essere definita né lieve né banale la spinta che ha mosso l'imputato ad agire". 5. La sentenza annotata si allinea così all'orientamento ormai prevalente assunto dalla giurisprudenza di legittimità in casi simili a quello in commento, il quale postula la necessità che l'accertamento sul motivo che ha spinto il soggetto ad agire sia il più possibile ancorato al caso concreto ed alle peculiarità del singolo agente. Tale posizione, assunta dalla Corte di Cassazione negli ultimi anni, ha permesso quindi di conferire rilievo alla cultura del reo e costituisce, come noto, un'evoluzione rispetto all'interpretazione precedente, che invece utilizzava al fine della valutazione dell'aggravante in questione parametri generici ed assolutamente astratti quali ad esempio la "generalità dei consociati" o la "coscienza collettiva"[3], che non si prestavano ad attribuire rilievo alle singole peculiarità degli autori di reato.
appecundria Inviato 3 Settembre 2023 Inviato 3 Settembre 2023 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la circostanza aggravante dei motivi futili sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (V. Sez. 1 sentenza n.39261 del 13.10.2010, Rv. 248832). È anche del tutto pacifico in giurisprudenza che la circostanza aggravante in questione ha natura soggettiva, dovendosi individuare la ragione giustificatrice della condotta nel fatto che la futilità del motivo a delinquere è indice univoco di un istinto criminale più spiccato e della più grave pericolosità del soggetto. Nel caso in esame l’imputato ha agito – secondo la sentenza impugnata – perché si è sentito disonorato dalla figlia, la quale non solo aveva avuto rapporti sessuali senza essere sposata e da minore, ma aveva avuto tali rapporti con un giovane di fede religiosa diversa, violando quindi anche i precetti dell’Islam. Per quanto i motivi che hanno mosso l’imputato non siano assolutamente condivisibili nella moderna società occidentale, gli stessi non possono essere definiti futili, non potendosi definire né lieve né banale la spinta che ha mosso l’imputato ad agire.
senek65 Inviato 3 Settembre 2023 Inviato 3 Settembre 2023 Ma tutto sto can can da parte di Robertino quando, a parte la madre latitante, gli altri sono stati tutti arrestati, il padre pure estradato ( e non era scontato), e il processo appena iniziato.
briandinazareth Inviato 3 Settembre 2023 Inviato 3 Settembre 2023 @Roberto M Partiamo dall'italiano, quindi ti riferisci ai futili motivi, non abietti. Due cose molto diverse e dovresti prestare attenzione a queste cose. Ovviamente non si tratta di futili motivi, come spesso non lo è l'omicidio per gelosia e simili. Come già scritto l'aggravante è molto specifica e chiara, distorcere come fai tu per affermare che i giudici sarebbero di manica larga con i musulmani (perché questo è il chiaro obiettivo) è disonesto intellettualmente e non contribuisce ad una discussione dotata di senso.
Roberto M Inviato 3 Settembre 2023 Autore Inviato 3 Settembre 2023 In sostanza secondo la giurisprudenza maggioritaria e purtroppo prevalente della Cassazione c’è il rischio di un “doppio binario” a seconda che alcuni reati vengano commessi da un occidentale, con cultura occidentale rispetto a chi proviene da altre culture. Sia in punto di contestazione dell’aggravante per i futili motivi, sia addirittura per la scriminate.
appecundria Inviato 3 Settembre 2023 Inviato 3 Settembre 2023 @Roberto M tu hai scritto che la Corte ha stabilito che il movente non è abbietto. Invece essa ha scritto che: "non sono assolutamente condivisibili nella moderna società occidentale". Tu giochi sull'ignoranza tecnica del lettore riguardo il concetto di futilità dei motivi, ben spiegato nella parte della sentenza che ho incollato sopra. La Corte ti ricorda che la futilità va giudicata nella soggettività della persona, la Corte ti spiega quindi che a lei non glie ne frega niente se una cosa è futile per te. Essendo un elemento per la valutazione del potenziale criminale del soggetto, importa stabilire ciò che è futile per lui. È un giudizio sul criminale non sul reato. Ma tu lo sai mille volte meglio di me, zuzzurellone! 😀 1
briandinazareth Inviato 3 Settembre 2023 Inviato 3 Settembre 2023 7 minuti fa, Roberto M ha scritto: In sostanza secondo la giurisprudenza maggioritaria e purtroppo prevalente della Cassazione c’è il rischio di un “doppio binario” a seconda che alcuni reati vengano commessi da un occidentale, con cultura occidentale rispetto a chi proviene da altre culture Affermazione apodittica e falsa, tanto che non vengono spesso considerati futili motivi quelli derivanti da gelosia e tradimenti. Fai giri enormi per arrivare sempre a questo punto. Il razzismo al contrario, troppo buoni con questi stranieri, LAS c sostituzione etnica ecc. Ma è tutto inventato.
Amministratori cactus_atomo Inviato 3 Settembre 2023 Amministratori Inviato 3 Settembre 2023 pare anche a me, a posso sbagliarmi, che @Roberto M stia mettendo il carro davanti ai buoi. siamo alle prime fasi del dibattimento, il padre è stato appena estradato e già vogliamo contestare una sentenza che ancora non c'è? e il tutto sullaba se di un paio di sentenze diciamo così anomale (ma di sentenze anomale o creative ce ne sono state tante, vedasi il caso del bidello assolto dall'accusa di molestie sessuali con la motivazioni che erano state molestie brevi). poi una cosa sono le aggravanti, altra le attenuanti. dal punto di vista concreto cambia poco, ergastolo significa nei fatti possibilità di tornare libero dopo 26 anni, 30 anni possibilità di tornare libero dopo 22. e' chiaro che non è la pena a fare la differenza ma la motivazione e in questo caso vista la modalità dell'esecuzione dell'omocidio e tuto quello che c'è stato dietro direi che l'ergastolo ci sta tutto
briandinazareth Inviato 3 Settembre 2023 Inviato 3 Settembre 2023 @Roberto M Ma il tuo proverbiale garantiamo si è arenato sulla nipote di Mubarak e inchiodato li?
Roberto M Inviato 3 Settembre 2023 Autore Inviato 3 Settembre 2023 1 minuto fa, briandinazareth ha scritto: quindi ti riferisci ai futili motivi, non abietti. Due cose molto diverse e dovresti prestare attenzione a queste cose Si sentono le unghie scorrere sul vetro, ma non fai prima a riconoscere di esserti sbagliato e di aver scritto una stupidaggine ? L’art 61 cp parla di “motivi abietti o futili” equiparandoli ai fini dell’aggravante, e la sentenza della cassazione, nell’ accogliere il ricorso del padre che aveva tentato di ammazzare la figlia perché teneva un comportamento contrario alla sua religione (avere rapporti con un infedele) ha “escluso” l’aggravante sotto entrambi i profili. Ha detto che non sono motivi ne’ abietti ne’ futili e quindi il colpevole ha beneficiato di uno sconto di pena. Questo e’. 7 minuti fa, briandinazareth ha scritto: Ovviamente non si tratta di futili motivi, come spesso non lo è l'omicidio per gelosia e simili Sbagliato ! Quando non c’è l’attenuante culturale la giurisprudenza prevalente conferma la suddetta aggravante. Tra le tante Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 – 29 luglio 2020, n. 23075. Mo’ basta però che se no devo mandarti la fattura per la consulenza.
Roberto M Inviato 3 Settembre 2023 Autore Inviato 3 Settembre 2023 2 minuti fa, cactus_atomo ha scritto: pare anche a me, a posso sbagliarmi, che @Roberto M stia mettendo il carro davanti ai buoi. siamo alle prime fasi del dibattimento, il padre è stato appena estradato e già vogliamo contestare una sentenza che ancora non c'è? Ma no, Enrico. Tutto nasce da un’intemerata, da uno svarione del buon @analogico_09 che ha negato in maniera radicale e apodittica sia la sussistenza dei delitti culturalmente orientati sia l’esistenza di un filone giurisprudenziale che, purtroppo, valorizza la cultura del paese di provenienza del Reo ai fini di concedere attenuanti o escludere aggravanti. Come appunto quella di cui all’art 61 c. 1 (motivi a Bettino futili). Poi e’ ovvio che nel caso di specie tutti speriamo che la povera Saman abbia giustizia e che non siano concesse queste attenuanti culturali agli assassini. Tuttavia c’è’ questo rischio, paventato da un utente che e’ stato ridicolizzato, @stefano.s (e per questo mi sono sentito in dovere di difenderlo, che non aveva detto nulla di infondato, anzi). Vedremo se in questo caso verrà’ contestato l’art. 61 c1, se l’imputato farà ricorso invocando i precedenti della cassazione che ho citato sopra.
Amministratori cactus_atomo Inviato 3 Settembre 2023 Amministratori Inviato 3 Settembre 2023 2 minuti fa, Roberto M ha scritto: Vedremo se in questo caso verrà’ contestato l’art. 61 c1, se l’imputato farà ricorso invocando i precedenti della cassazione che ho citato sopra. quasi mi auguro che i difensori invochino il precedente, potrebbe essere l'occasione per una diversa pronuncia della cassazione stessa
briandinazareth Inviato 3 Settembre 2023 Inviato 3 Settembre 2023 15 minuti fa, Roberto M ha scritto: Ha detto che non sono motivi ne’ abietti ne’ futili e quindi il colpevole ha beneficiato di uno sconto di pena. Cazzat.e, non è stata riconosciuta l'aggravante specifica come nella maggior parte dei casi di delitti con motivazioni simili (vedi tradimenti). Ci sono una valanga di sentenze in quella direzione, perché è chiaro dalla definizione stessa del futile motivo. Non è uno sconto di pena tra l'altro... 12 minuti fa, Roberto M ha scritto: Poi e’ ovvio che nel caso di specie tutti speriamo che la povera Saman abbia giustizia e che non siano concesse queste attenuanti culturali agli assassini. Aspetterei il processo, non eri in garantista fino all'acrobatico? 17 minuti fa, Roberto M ha scritto: L’art 61 cp parla di “motivi abietti o futili Che sono due cose radicalmente diverse, non capisco fino a che punto ti vuoi spingere con la negazione dell'evidenza.
Roberto M Inviato 3 Settembre 2023 Autore Inviato 3 Settembre 2023 21 minuti fa, appecundria ha scritto: hai scritto che la Corte ha stabilito che il movente non è abbietto. Invece essa ha scritto che: "non sono assolutamente condivisibili nella moderna società occidentale Dai Bruno, per favore. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’ egiziano levandogli l’aggravante art. 61 cp (motivi abietti e futili) stabilendo proprio che mentre secondo la moderna società occidentale questo comportamenti non sono accettabili (cioè da noi sono abietti) per la sua cultura invece non sono né abietti ne’ futili. Per questo gli ha dato lo sconto di pena. 25 minuti fa, appecundria ha scritto: La Corte ti ricorda che la futilità va giudicata nella soggettività della persona, la Corte ti spiega quindi che a lei non glie ne frega niente se una cosa è futile per te. Essendo un elemento per la valutazione del potenziale criminale del soggetto, importa stabilire ciò che è futile per lui. E cosa cambia ? Stai esattamente confermando quello che ho scritto sopra, che (purtroppo) in una parte di giurisprudenza c’è un “doppio binario” per cui ad un femminicida islamico viene levata l’aggravante dei motivi abietti e futili (perché per la sua cultura non lo sono, essendo giustificati pure dalla religione, pure questo sta scritto li) mentre ad un occidentale no, perché la nostra cultura su questo punto si e’ evoluta. A me questa giurisprudenza non piace. Si può legittimamente sostenere invece che va bene così, ma non si possono stravolgere le sentenze della cassazione, che in quel caso l’aggravante l’ha levata per la cultura e la religione del reo.
briandinazareth Inviato 3 Settembre 2023 Inviato 3 Settembre 2023 Tra l'altro i futili motivi, essendo molto ben specificati, non valgono sempre e comunque se il delitto ci pare assurdo. Perché qualunque motivo di omicidio premeditato, se non stiamo attenti alla definizione, sarebbe da inquadrare come futile... Invece il dettaglio è fondamentale e non tutto lo è per quanto possa sembrare tale all'uomo della c strada. Così come i motivi abietti.
Roberto M Inviato 3 Settembre 2023 Autore Inviato 3 Settembre 2023 Adesso, briandinazareth ha scritto: Aspetterei il processo, non eri in garantista Hai uno strano concetto di garantismo. Il garantismo attiene al fatto che non si può condannare una persona senza prove. Qui si discute dell’ipotesi in cui queste prove ci siano e quindi ci sia la condanna e ci si interroga se sia giusto o meno che a questa persona venga contestata l’aggravante dei motivi abietti o futili, e se la cultura e la religione del reo possa determinare la cancellazione dell’aggravante (e quindi una pena più lieve).
Roberto M Inviato 3 Settembre 2023 Autore Inviato 3 Settembre 2023 1 minuto fa, briandinazareth ha scritto: Tra l'altro i futili motivi, essendo molto ben specificati, non valgono sempre e comunque se il delitto ci pare assurdo Ma infatti di questo si discute. E’ abietto e futile (per giurisprudenza consolidata) il motivo determinato da odio razziale (per cui c’è anche l’aggravante specifica) ovvero nei confronti dei Gay. E’ giusto o no considerare “abietto e futile” il motivo che spinge un padre o addirittura una famiglia intera ad ammazzare la figlia perché vuole sottrarsi ad un matrimonio combinato e vuole vivere come una occidentale ? Purtroppo c’è un vasto filone giurisprudenziale che valorizza la cultura e la religione islamica per negare questa aggravante, poi magari questa giurisprudenza può piacere o no, ma non si può negare che esiste.
senek65 Inviato 3 Settembre 2023 Inviato 3 Settembre 2023 3 minuti fa, Roberto M ha scritto: Purtroppo c’è un vasto filone giurisprudenziale che valorizza la cultura e la religione islamica 😧😲😳
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