Vai al contenuto
Melius Club

Estradato il padre di Saman Abbas


Messaggi raccomandati

Adesso, appecundria ha scritto:

Infatti non è così. Forse non hai letto bene la sentenza. 

No Bruno, non l'hai letta bene tu.

La sentenza nega l'aggravante per "motivi abietti" perchè il motivo del tentato omicidio era "culturale" e "religioso".

Leggila bene.

Link al commento
https://melius.club/topic/16040-estradato-il-padre-di-saman-abbas/page/5/#findComment-945346
Condividi su altri siti

1 minuto fa, Roberto M ha scritto:

Iran hanno impiccato ragazzine di 16 e 17 anni per comportamenti sessuali

Non so, forse tu ti riferisci al diritto penale ostrogoto. Direi di tenere la discussione sul diritto penale italiano che affonda le sue radici nella nostra bimillenaria cultura giuridica. 

Direi di lasciare la barbarie a Borghezio, Calderoli e relative tribù. 

Noi siamo italiani. 

 

00054CD5-mario-borghezio.jpg

Link al commento
https://melius.club/topic/16040-estradato-il-padre-di-saman-abbas/page/5/#findComment-945356
Condividi su altri siti

briandinazareth

Ci risiamo, usare l'Iran e Afghanistan per definire i musulmani.

 

Poi potremmo usare il massacro ruandese per definire i cristiani.

 

I bambini sciolti nell'acido per i siciliani e Cesare Previti per gli avvocati 😁

 

 

 

E così via in una spirale di idiozia che ci fa sprofondare direttamente nel mondo di vannacci.

Link al commento
https://melius.club/topic/16040-estradato-il-padre-di-saman-abbas/page/5/#findComment-945364
Condividi su altri siti

@appecundria

@briandinazareth

 

Quando vi cimentate in argomenti di diritto siete veramente imbarazzanti.

Roba che non capite neanche l’italiano.

E quella che ho citato, con tanto di link, e’ la massima della sentenza della Cassazione, non un articolo di giornale.

Link al commento
https://melius.club/topic/16040-estradato-il-padre-di-saman-abbas/page/5/#findComment-945402
Condividi su altri siti

2 ore fa, Roberto M ha scritto:

Cassazione Penale, Sez. I, 18 dicembre 2013 (ud. 4 dicembre 2013), n. 51059
 

Non possono reputarsi futili i motivi che derivano dalla radicata concezione religiosa di appartenenza, pur se distanti da quelli della moderna società occidentale, in quanto, pur sussistendo una sproporzione tra il movente e l’evento cagionato, non può dirsi né lieve né banale la spinta che ha portato il soggetto ad agire. 


Devo citarla di nuovo.

Ma come si fa a negare l’evidenza ?

Non serve neanche essere chi sa quali giuristi, basta saper leggere l’italiano.


O siamo arrivati al punto che per pregiudiziale ideologica si deve rappresentare una realtà diversa, al punto di stravolgere pure le sentenze della cassazione ?

 

Link al commento
https://melius.club/topic/16040-estradato-il-padre-di-saman-abbas/page/5/#findComment-945410
Condividi su altri siti

briandinazareth
2 minuti fa, Roberto M ha scritto:

Quando vi cimentate in argomenti di diritto siete veramente imbarazzanti.

 

Io trovo imbarazzante la tua propensione alla distorsione delle cose, spesso per difendere tesi alla "vannacci", sprezzante della realtà e pure della minima verosimiglianza.

 

Il fatto di essere del mestiere è un'aggravante... 

Link al commento
https://melius.club/topic/16040-estradato-il-padre-di-saman-abbas/page/5/#findComment-945411
Condividi su altri siti

@appecundria @briandinazareth

 

Qui c’è anche il commento alla sentenza.

Poi se volete continuare a negare la realtà fate pure.

Pero’ qui sanno tutti leggere l’italiano.

 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2832-una-nuova-pronuncia-della-cassazione-sull-aggravante-dei-futili-motivi-nei-reati-culturalmente-moti

 

la Cassazione osserva che nella situazione concreta l'imputato aveva agito poiché si era sentito "disonorato dalla figlia, la quale non solo aveva avuto rapporti sessuali senza essere sposata e da minore, ma aveva avuto tali rapporti con un giovane di fede religiosa diversa, violando quindi anche i precetti dell'Islam". Tali argomenti fanno concludere la Corte nel senso che "per quanto i motivi che hanno mosso l'imputato non siano assolutamente condivisibili nella moderna società occidentale, gli stessi non possono essere definiti futili, non potendo essere definita né lieve né banale la spinta che ha mosso l'imputato ad agire".

5. La sentenza annotata si allinea così all'orientamento ormai prevalente assunto dalla giurisprudenza di legittimità in casi simili a quello in commento, il quale postula la necessità che l'accertamento sul motivo che ha spinto il soggetto ad agire sia il più possibile ancorato al caso concreto ed alle peculiarità del singolo agente. Tale posizione, assunta dalla Corte di Cassazione negli ultimi anni, ha permesso quindi di conferire rilievo alla cultura del reo e costituisce, come noto, un'evoluzione rispetto all'interpretazione precedente, che invece utilizzava al fine della valutazione dell'aggravante in questione parametri generici ed assolutamente astratti quali ad esempio la "generalità dei consociati" o la "coscienza collettiva"[3], che non si prestavano ad attribuire rilievo alle singole peculiarità degli autori di reato.

 

 

Link al commento
https://melius.club/topic/16040-estradato-il-padre-di-saman-abbas/page/5/#findComment-945436
Condividi su altri siti

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la circostanza aggravante dei motivi futili sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (V. Sez. 1 sentenza n.39261 del 13.10.2010, Rv. 248832).
È anche del tutto pacifico in giurisprudenza che la circostanza aggravante in questione ha natura soggettiva, dovendosi individuare la ragione giustificatrice della condotta nel fatto che la futilità del motivo a delinquere è indice univoco di un istinto criminale più spiccato e della più grave pericolosità del soggetto.
Nel caso in esame l’imputato ha agito – secondo la sentenza impugnata – perché si è sentito disonorato dalla figlia, la quale non solo aveva avuto rapporti sessuali senza essere sposata e da minore, ma aveva avuto tali rapporti con un giovane di fede religiosa diversa, violando quindi anche i precetti dell’Islam.
Per quanto i motivi che hanno mosso l’imputato non siano assolutamente condivisibili nella moderna società occidentale, gli stessi non possono essere definiti futili, non potendosi definire né lieve né banale la spinta che ha mosso l’imputato ad agire.

Link al commento
https://melius.club/topic/16040-estradato-il-padre-di-saman-abbas/page/5/#findComment-945438
Condividi su altri siti




  • Badge Recenti

    • Reputazione
      PL-L1000
      PL-L1000 ha ottenuto un badge
      Reputazione
    • Membro Attivo
      simo15
      simo15 ha ottenuto un badge
      Membro Attivo
    • Ottimi Contenuti
      Paky33
      Paky33 ha ottenuto un badge
      Ottimi Contenuti
    • Membro Attivo
      Oscar
      Oscar ha ottenuto un badge
      Membro Attivo
    • Badge del Vinile Verde
      jackreacher
      jackreacher ha ottenuto un badge
      Badge del Vinile Verde
  • Notizie

  • KnuKonceptz

    Kord Ultra Flex speakers cable

    Rame OFC 294 fili 12 AWG

    61dl-KzQaFL._SL1200_.jpg

  • 46 Diffusori significativi degli anni ‘70

    1. 1. Quali tra questi diffusori degli anni '70 ritieni più significativi?


      • Acoustic Research AR-10π
      • Acoustic Research AR-9
      • Allison One
      • B&W DM6
      • BBC LS3/5a
      • Dahlquist DQ10
      • Decibel 360 Modus
      • ESS AM-T 1B
      • IMF TLS 80
      • JBL L300 Summit
      • Jensen Model 15 Serenata
      • KEF 105 Reference
      • Linn Isobarik
      • Magnepan Magneplanar SMG
      • Magnepan Magneplanar Tympani 1
      • Philips RH545 MFB Studio
      • RCF BR40 & BR55
      • Snell Type A
      • Technics SB-10000
      • Yamaha NS-1000M

×
×
  • Crea Nuovo...