maurodg65 Inviato 16 Settembre 2023 Inviato 16 Settembre 2023 Ti accontento @Velvet è sopra la tua capacità di lettura come lunghezza a quanto scrivi ma se vuoi ti faccio un riassunto: https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/conteudo/files/textos/textos0202032.pdf A) Il primo e principale è rappresentato dalle intercettazioni a fini processuali, intese, cioè, a ricercare elementi di prova dei reati che potranno essere utilizzati nel corso del procedimento penale (artt. 266-271 c.p.p.). Tali intercettazioni – che possono riguardare non soltanto comunicazioni telefoniche e altre forme di telecomunicazione (art. 266, comma 1, c.p.p.), ivi comprese quelle realizzate a mezzo di sistemi informatici (art. 266-bis c.p.p.), ma anche colloqui tra presenti (c.d. intercettazioni ambientali), eventualmente anche nel domicilio (art. 266, comma 3, c.p.p.) – sono sottoposte ad una serie di limiti e di garanzie procedurali. Sono previsti, anzitutto, precisi limiti oggettivi, essendo le intercettazioni in questione consentite solo per reati di una determinata natura e gravità (art. 266, comma 1, c.p.p.). 1 Sul piano dei presupposti, si richiede che sussistano «gravi indizi» di reato e che il ricorso all’intercettazione risulti «assolutamente indispensabile» ai fini della prosecuzione delle indagini (art. 267, comma 1, c.p.p.). Nel caso di intercettazioni di conversazioni tra presenti nel domicilio occorre, altresì, che vi sia fondato motivo di ritenere «che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa (art. 266, comma 3, c.p.p.). Quanto alle garanzie procedurali, l’intercettazione può venire disposta dal pubblico ministero solo a seguito di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, il quale vi provvederà con decreto motivato, nella propria qualità di garante delle libertà individuali. Nei casi di urgenza, l’iniziativa di disporre l’intercettazione può essere direttamente assunta dal pubblico ministero con proprio decreto, che deve essere tuttavia convalidato dal giudice entro 48 ore. La durata delle intercettazioni è inoltre limitata nel tempo, non potendo superare i 15 giorni, salva la possibilità di proroga (art. 267 c.p.p.). Norme dettagliate regolano, infine – anche nell’ottica della tutela della riservatezza dei terzi estranei alle indagini – l’esecuzione delle operazioni, la registrazione e la verbalizzazione delle comunicazioni intercettate e la conservazione della relativa documentazione (artt. 268 e 269 c.p.p.). L’esecuzione delle intercettazioni fuori dei casi consentiti o in violazione di determinate regole procedurali comporta l’inutilizzabilità dei relativi risultati (art. 271 c.p.p.). Una disciplina specifica è dettata in rapporto alle indagini relative a delitti di «criminalità organizzata» (art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 1991, n. 203). In tal caso, i presupposti di ammissibilità sono meno rigorosi, potendo l’intercettazione essere autorizzata allorché risulti «necessaria» (anziché «assolutamente indispensabile») per lo svolgimento delle predette indagini ed in presenza di indizi di reato «sufficienti» (anziché «gravi»); mentre l’intercettazione ambientale può essere disposta nel domicilio anche quando non vi si sia fondato motivo di ritenere che ivi sia in corso di svolgimento l’attività criminosa. La durata delle operazioni autorizzate è d’altra parte maggiore (40 giorni, anziché 15). B) Una seconda categoria di intercettazioni è rappresentata dalle c.d. intercettazioni preventive, le quali mirano, non già ad accertare reati, ma a prevenirne la commissione, sul presupposto della sussistenza di «elementi investigativi» che giustifichino tale attività di prevenzione (art. 226 norme di attuazione del codice di procedura penale). Rispetto alle intercettazioni preventive – ammesse unicamente in rapporto ai delitti di criminalità mafiosa (art. 51-bis, comma 3, c.p.p.) e a gravi delitti di natura terroristica o eversiva (art. 407, comma 2, lett. a, n. 4, c.p.p.) – non è prevista la garanzia del controllo giurisdizionale, in quanto il potere di disporle è attribuito al procuratore della Repubblica del capoluogo di distretto. 2 I risultati delle intercettazioni preventive sono peraltro privi di valenza probatoria. Essi non possono essere in alcun modo utilizzati nel procedimento penale (salvo a fini investigativi) o menzionati in atti di indagine, né costituire oggetto di deposizione. In tale prospettiva, è prevista la distruzione dei supporti e dei verbali delle operazioni, una volta che il procuratore della Repubblica abbia verificato la conformità delle attività compiute all’autorizzazione. C) Una terza fattispecie è costituita dalle intercettazioni a fini di ricerca dei latitanti (art. 295, commi 3 e 3-bis, c.p.p.). Al riguardo, è in particolare previsto che il giudice o il pubblico ministero possano utilizzare lo strumento delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, nonché di altre forme di telecomunicazione, anche allo scopo di «agevolare le ricerche del latitante». Ai medesimi fini, e quando si tratti di latitante in relazione ai medesimi delitti per cui sono ammesse le intercettazioni preventive, è possibile altresì disporre l’intercettazione di comunicazioni tra presenti. La Corte costituzionale ha avuto modo sinora di pronunciarsi sulla legittimità della disciplina delle intercettazioni unicamente con riferimento alle intercettazioni a fini processuali, chiarendo, fra l’altro, che nell’ambito delle garanzie previste dall’art. 15 Cost. ai fini della limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni rientrano, non soltanto i contenuti di queste ultime, ma anche – ove si tratti, in particolare, di conversazioni telefoniche – i dati esteriori idonei ad identificare la conversazione stessa, detenuti dai gestori del servizio di telefonia (autori della comunicazione, tempo e luogo della conversazione: c.d. “tabulati”) (sentenza n. 81 del 1993). E ciò quantunque l’acquisizione a fini probatori di tali dati, per le sue caratteristiche, non si presti ad essere ricondotta sic et simpliciter alla disciplina delle intercettazioni telefoniche (sentenza n. 281 del 1998), come attesta, d’altra parte, il fatto che essa sia stata successivamente regolata dal legislatore con norme apposite (art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) (norme sulle quali, peraltro, la Corte sarà chiamata a breve a pronunciarsi). Ciò premesso, la giurisprudenza costituzionale dell’ultimo decennio in materia di intercettazioni si presenta polarizzata su quattro fondamentali tematiche.
Velvet Inviato 16 Settembre 2023 Inviato 16 Settembre 2023 1 minuto fa, maurodg65 ha scritto: se vuoi ti faccio un riassunto: Bene, attendo.
maurodg65 Inviato 16 Settembre 2023 Inviato 16 Settembre 2023 7 minuti fa, Velvet ha scritto: Giusto, bravo! Che poi diciamocelo 'sti phrosci hanno pure rotto. Assolutamente no, ma vedo che ti adegui allo stile di comunicazione sull’argomento, i diritti di cui parlate impropriamente prevedono modifiche costituzionali previsti perché presenti in Costituzione imposti, vedi matrimonio tra persone dello stesso sesso, ergo non sono diritti negati come già scritto ma “semplicemente” nuovi diritti richiesti in funzione delle mutate condizione della società, tutto qui, la comunicazione dovrebbe essere consequenziale ma così non è perché l’ideologia e la propaganda prevalgono sulla realtà e sulla razionalità.
Velvet Inviato 16 Settembre 2023 Inviato 16 Settembre 2023 Si si giusto giusto. Ci risentiamo più avanti, c'è una giornata magnifica ed è bene accumulare vitamina D per l'inverno con un bel giro all'aria aperta.
maurodg65 Inviato 16 Settembre 2023 Inviato 16 Settembre 2023 3 minuti fa, Velvet ha scritto: Bene, attendo. La legge sulle intercettazioni è chiara ed è quindi chiaro che già oggi si abusi dello strumento.
maurodg65 Inviato 16 Settembre 2023 Inviato 16 Settembre 2023 9 minuti fa, Velvet ha scritto: Si si giusto giusto. Infatti è proprio come stanno le cose.
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