Vai al contenuto
Melius Club

D.L. Cutro: la giudice non autorizza le detenzioni dei richiedenti asilo


Messaggi raccomandati

39 minuti fa, audio2 ha scritto:

@Roberto M un parere tecnico ? grazie


non può risponderti perché dovrebbe confermare che la giudice ha tre volte ragione e che il D.L. è stato scritto ai soli fini della propaganda di partito. Come a questo fine è stato aperto il presente thread che riporta soltanto le deliranti affermazioni del governo e il dossieraggio del foglio di carta igienica. Non una parola sulla sentenza e meno che meno sugli aspetti giuridici della questione... poi aprono le discussioni "non ho violato il regolamento e sono stato bannato"...

  • Melius 1
5 minuti fa, Roberto M ha scritto:

motivazioni diciamo “singolari”


si può sapere se le hai studiate o meno? I tre punti principali della sentenza catanese riguardano:

1. fideiussione;

2. provvedimento di trattenimento;

3. procedure accelerate in frontiera.

Per tutti e tre stabilisce che la normativa interna è in contrasto con quella europea e va dunque disapplicata.

Avanti, spiega perché sono "singolari", sentiamo, facci Spiderman...

Prima questione: il recente decreto attuativo del dl Cutro dice che i richiedenti che vengono da paesi sicuri, o quelli che tentano di eludere i controlli in frontiera, possono evitare la detenzione solo se consegnano il passaporto oppure stipulano, durante il foto segnalamento, una fideiussione bancaria o assicurativa dell’importo di 4.983 euro. Il governo italiano ha scelto di vietare la possibilità che lo facciano terzi.

 

La norma è scritta in modo da rendere impossibile soddisfare quanto richiesto.

Per stipulare una fideiussione serve il passaporto, ma l’obbligo si rivolge solo a chi non ce l’ha.

NON C'ENTRA NIENTE IL PAESE SICURO, QUALCUNO LO SPIEGHI A MELONI.

 

Per i richiedenti dei paesi considerati sicuri resta solo la detenzione. Invece di definire un’alternativa alla detenzione, come previsto dalla «direttiva accoglienza» dell’Ue, secondo il tribunale si configura un «requisito amministrativo imposto al richiedente» per «il solo fatto che chiede protezione internazionale». Perciò è contrario al diritto europeo, comprese due sentenze della Corte di giustizia Ue. Almeno nel divieto a terzi di versare la garanzia finanziaria.

Punto secondo: la direttiva prevede che il trattenimento può essere disposto solo con un provvedimento motivato. Trattenimenti di massa vietati dal diritto UE.

 

Non è il caso di quelli emessi dal questore di Ragusa. «Il giudice lamenta che manca una disamina caso per caso. Per esempio bisogna capire se la persona presenta vulnerabilità che la rendono incompatibile con il trattenimento», spiega Riccardo Campochiaro, avvocato di Asgi e presidente del Centro Astalli Catania che difende i tre migranti rimessi in libertà.

 

Le procedure accelerate in frontiera prevedono il trattenimento dei richiedenti asilo. Ma in modo eccezionale, residuale e non generalizzabile, come extrema ratio. E sui presunti «finti minori» non mi risulta alcuna emergenza. In caso di dubbio la minore età si deve presumere.

4 minuti fa, appecundria ha scritto:

si può sapere se le hai studiate o meno?

Ovviamente no, se non mi pagano non studio mai.

Mi sono basato sulle notizie giornalistiche di Open e della Meloni.

Ovviamente se non rispondono al vero sono problemi dei giornalisti.


Sulla motivazione in punto del diritto all’asilo da quello che leggo il migrante era al secondo tentativo, era già stato espulso e rispedito in Tunisia e, sempre da quello che leggo, pare sia vero che abbia motivato la sua richiesta di asilo su fatto di essere ricercato, per tendenze stregonesche, dai cercatori d’oro. Poi non so se questa motivazione sia stata valorizzata o meno dalla giudice nella sua decisione di rimettere in libertà il migrante, dovrei leggere la sentenza per questo.


A me, in via generale e astratta e senza certo entrare nel merito, una motivazione del genere mi sembra come quella di un biellese che chiede asilo alla Germania perché non tollera le zaffate di aglio di @Panurge dovute all’abuso di Bagnacauda.

Ma è il terzo punto quello più importante: la sentenza stabilisce che la procedura accelerata in frontiera si può svolgere, come del resto è evidente dal nome, solo in frontiera. Questo tipo di iter semplificato è stato pensato a livello comunitario per chi fa domanda prima di entrare nel territorio di un paese membro. I richiedenti asilo coinvolti nella vicenda, invece, sono sbarcati il 20 settembre scorso a Lampedusa e trasferiti il 28 nel nuovo centro di Modica. Ma come è possibile applicare una procedura immaginata per chi non è ancora all’interno del territorio dello Stato in un comune dell’entroterra siciliano? Attraverso una finzione giuridica che ha preso forma con il decreto del Viminale del 5 agosto 2019. Questo ha stabilito che le province di Ragusa e Matera vanno considerate zone che non fanno parte del territorio nazionale.

12 minuti fa, appecundria ha scritto:

Avanti, spiega perché sono "singolari"

I cercatori d’oro.

Dicono che nella motivazione c’è anche questo, poi se sia vero non lo so.

Tu lo sai ?

Se si “esci” la sentenza, pubblica il PDF.

13 minuti fa, luckyjopc ha scritto:

 

Il diritto internazionale questo sconosciuto 

 

Si, perché tu lo conosci :classic_biggrin:

5 minuti fa, Roberto M ha scritto:

pare sia vero che abbia motivato la sua richiesta di asilo su fatto di essere ricercato, per tendenze stregonesche, dai cercatori d’oro


lui può affermare pure che il cammello vola, se ne discuterà in sede di esame della richiesta di asilo. La sentenza in topic riguarda i trattenimenti di massa e il DL Cutro, è proprio un'altra cosa, non c'entra nulla con la richiesta di asilo.

8 minuti fa, appecundria ha scritto:

«Il giudice lamenta che manca una disamina caso per caso. Per esempio bisogna capire se la persona presenta vulnerabilità che la rendono incompatibile con il trattenimento»

 

Ma certo !

La vulnerabilità sta nel suo fisico che lo rende particolarmente appetibile ai cercatori d’oro della Tunisia :classic_biggrin:

Il migrante l’avevano già espulso prima quindi la giustizia italiana si era già espressa prima con una sentenza sulla assenza di vulnerabilità, che pertanto poteva pure essere ritenuta in re ipsa.

 

Ma a parte tutto questo veramente a te sta bene che un giudice che firma una petizione contro Salvini poi giudica una legge di Salvini ?




  • Badge Recenti

    • simo15 ha ottenuto un badge
      Membro Attivo
    • Paky33 ha ottenuto un badge
      Ottimi Contenuti
    • Oscar ha ottenuto un badge
      Membro Attivo
    • jackreacher ha ottenuto un badge
      Badge del Vinile Verde
    • Sognatore ha ottenuto un badge
      Contenuti Utili
  • Notizie

  • KnuKonceptz

    Kord Ultra Flex speakers cable

    Rame OFC 294 fili 12 AWG

    61dl-KzQaFL._SL1200_.jpg

  • 41 Diffusori significativi degli anni ‘70

    1. 1. Quali tra questi diffusori degli anni '70 ritieni più significativi?


      • Acoustic Research AR-10π
      • Acoustic Research AR-9
      • Allison One
      • B&W DM6
      • BBC LS3/5a
      • Dahlquist DQ10
      • Decibel 360 Modus
      • ESS AM-T 1B
      • IMF TLS 80
      • JBL L300 Summit
      • Jensen Model 15 Serenata
      • KEF 105 Reference
      • Linn Isobarik
      • Magnepan Magneplanar SMG
      • Magnepan Magneplanar Tympani 1
      • Philips RH545 MFB Studio
      • RCF BR40 & BR55
      • Snell Type A
      • Technics SB-10000
      • Yamaha NS-1000M

×
×
  • Crea Nuovo...