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17 anni di carcere al gioielliere di Grinzane Cavour...


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Inviato

@Roberto M una curiosita' Roberto.

Sappiamo che la legge attuale permette la difesa in determinate condizioni , immaginiamo di trovarci nelle mura domestiche con il ladro armato di pistola che ti entra in casa.

Ora , come riformuleresti la legge?

e' sacra la difesa nelle mura per me. Ma se il ladro sta' scappando ed e' fuori dalle mura .. immaginiamolo esempio nel giardino e sta scappando a gambe levate. Tu come riformuli la legge in questo contesto?

perche' si pongono i seguenti problemi:

e' giusto ammazzare perche' mi ha fatto un torto anche se non sono piu' in pericolo?

perche' sono destabilizzato dall'evento?

se fai una domanda in giro e chiedi cosa faresti al ladro che punta una pistola in testa ai tuoi cari , la risposta a volte e' lo inseguo e lo ammazzo per strada.

 

Inviato
42 minuti fa, criMan ha scritto:

e sta scappando a gambe levate

a me è capitato, circa un ventina di anni fa, ma hanno solo tentato di entrare

sono uscito ignudo come un verme urlando

e niente, si sono svegliati i vicini.

i tipo dissolti nell' etere come zuperman, più veloci della luce

fine

Inviato
29 minuti fa, criMan ha scritto:

Ora , come riformuleresti la legge?


Nel senso di limitare la discrezionalità del giudice nel caso di applicazione della pena nelle ipotesi di rapine violente in casa come quella di cui ci si occupa.

Aggiungendo il quinto e il sesto comma all’art. 52


1 Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta(3), sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa

 

2 -Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità:

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione(5).

 

3- Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

 

4 - Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, (6).

 

5 - Nei casi di cui al secondo e al terzo comma colui che compie un atto in reazione subito dopo l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone, e’ punibile con la pena massima di 8 anni nel caso i cui cagioni la morte di uno o più aggressori e di 3 anni in caso di lesioni gravissime.

 

6 - Nell’ipotesi prevista al comma 5 e’ sempre escluso diritto al risarcimento del danno delle persone che hanno posto in essere l’irruzione con le modalità previste dal comma 5.

 

 

 

  • Thanks 1
Inviato

Se mi trovate almeno 50.000 firme potremmo fare una proposta di legge di iniziativa popolare !

:classic_biggrin:


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