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Casa vacanze occupata,un incubo


Renato Bovello

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48 minuti fa, nullo ha scritto:

studiare un poco prima di sentenziare.

si comincia con le cose semplici:

Vai a zappare la terra...

Restituzione della cosa locata). Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformita' della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformita' del contratto.

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briandinazareth
25 minuti fa, Martin ha scritto:

il che è semplicemente impossibile senza porre robuste zavorre procedurali agli affitti brevi. 

 

io sarei più lineare, hai la leva fiscale, rendi meno conveniente l'affito breve nelle zone con penuria di case, così da spingere i proprietari a fare affitti più lunghi. 
perché dobbiamo incasinare ancora di più le procedure?

la prima strada è un win win, ti permette di distribuire meglio e/o limitare la presenza di b&b e affini secondo le situaioni specifiche e crea un gettito aggiuntivo, anche per compensare le spese per il flusso turistico. 

in parallelo penalizzerei, sempre fiscalmente, chi tiene le case vuote oltre un certo periodo di tempo, anche qui con riguardo alle zone e al mercato degli affitti relativo. 

 

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49 minuti fa, CarloCa ha scritto:

della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformita' del contratto.

In effetti potrebbe essere controversa la cosa dell'imbiancatura. 

 

Ma è possibile che abbia trovato solo inquilini scemi che non abbiano mai obiettato quel punto? 

Comunque Milano e Bologna (le due realtà che conosco meglio) è abbastanza normale come clausola 

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48 minuti fa, briandinazareth ha scritto:

hai la leva fiscale, rendi meno conveniente l'affito breve nelle zone con penuria di case

E' di difficile attuazione, intanto va definito lo stato di "penuria di case" anche in considerazione delle migliaia di alloggi di edilizia residenziale pubblica chiusi o resi inagibili, il più delle volte per mera masturbazione normativa. In seguito va definita la leva fiscale. Faccio un esempio: A Venezia (dove dalle liste d'attesa alloggi pubblici potremmo ritenere che c'è penuria di case) una "locazione turistica" rende NETTO e senza troppi sbatti dalle 4 alle 5 volte quanto renderebbe un affitto "regolare". E senza dover contrarre matrimonio coi locatari, un matrimonio che facilmente può divenire indissolubile (es. presenza di minori/invalidi etc. ) 

Hai voglia a mettere leve fiscali...

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22 minuti fa, garmax1 ha scritto:

In effetti potrebbe essere controversa la cosa dell'imbiancatura. 

l'imbiancatura non è dovuta, ci sono sentenze in merito. Fa parte della normale usura, come sopra precisato da CarloCa.

https://www.ilsole24ore.com/art/affitto-non-si-obbliga-l-inquilino-rimettere-nuovo-casa-ACRMAjy

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1 ora fa, garmax1 ha scritto:

 

Comunque Milano e Bologna (le due realtà che conosco meglio) è abbastanza normale come clausola 

non valeva per i contratti vecchi legati all'equo canone.

per quelli odierni riporto:

 

I) per i contratti stipulati e che saranno stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. n. 431/1998, i cd. ordinari o 4+4:

 

la clausola prevista in contratto che grava il conduttore dell’imbiancatura alla fine della locazione dovrebbe* ritenersi sempre legittima, in quanto per questo tipo di contratti il canone è sempre libero ed in quanto nella formulazione dell’art. 13, rispetto all’abrogato art. 79, è stato palesemente eliminato il riferimento alla nullità di pattuizioni recanti vantaggi attribuibili al locatore.

 

II) per i contratti stipulati e che saranno stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998, i cd. concordati o 3+2:

 

la clausola predetta dovrebbe essere considerata anche per essi sempre legittima, essendo stato palesemente eliminato nella formulazione del nuovo art. 13 il riferimento alla nullità di vantaggi attribuibili al locatore.

 

*

notare il dovrebbe, siamo sempre in Italia, ricordiamocelo.

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9 minuti fa, nullo ha scritto:

non valeva per i contratti vecchi legati all'equo canone.

per quelli odierni riporto:

I) per i contratti stipulati e che saranno stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. n. 431/1998, i cd. ordinari o 4+4:

la clausola prevista in contratto che grava il conduttore dell’imbiancatura alla fine della locazione dovrebbe* ritenersi sempre legittima, in quanto per questo tipo di contratti il canone è sempre libero ed in quanto nella formulazione dell’art. 13, rispetto all’abrogato art. 79, è stato palesemente eliminato il riferimento alla nullità di pattuizioni recanti vantaggi attribuibili al locatore.

II) per i contratti stipulati e che saranno stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998, i cd. concordati o 3+2:

la clausola predetta dovrebbe essere considerata anche per essi sempre legittima, essendo stato palesemente eliminato nella formulazione del nuovo art. 13 il riferimento alla nullità di vantaggi attribuibili al locatore.

*

notare il dovrebbe, siamo sempre in Italia, ricordiamocelo.

Quindi mi pare di capire che è esattamente il contrario di quello che ha postato @cesare

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Adesso, garmax1 ha scritto:
11 minuti fa, nullo ha scritto:

Quindi mi pare di capire che è esattamente il contrario di quello che ha postato

le sentenze di cassazione fanno riferimento ai vecchi contratti a equo canone,

quelli nuovi dovrebbero essere liberi e quindi diversi, ma ripeto, siamo in italia e tutto è aleatorio.

però vorreo vederlo quello che arrivamo in cassazione per una imbiancatura.

 

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1 minuto fa, nullo ha scritto:

siamo in italia e tutto è aleatorio

diciamo che un giudice tende a tutelare la cosiddetta presupposta parte debole.

bene, affitti alle stelle ed al contempo non si trova più niente.

se c'è ancora qualcosa in giro, dico a parte l' alto di gamma che li è un mercato a parte, è solo

perchè siamo in decremento demografico quindi se tu erediti e vendi subito sei tassato, mentre se

vendi dopo 5 anni tasse quasi non ne hai. ed infatti, eccoti qua i contratti 3+2=5.

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@appecundria la storia insegna che il bl9cco dei fitti e degli statti ha fatto crescere il mercato nero, non ha calmii prezzi ed ha reso difficie affittare. il roblema di oggi è far tornare sul mercato le case che sono dedicate agli affitti brevi o che sono lasciate inutilizzate per paura che una volta affittate l'inqulino non se ne vada più. non c'è bisogno di mettere soverch voncoli agli affitti brevi (si può èer esempio seguire esempio di londra o parigi che consent0no di affittare per i brevi un massimo di180 o anche meno notti lanno),  abbassare o annullare il carico fiscale sugli immobili locati per un minimo di 4 anni. soi avrebbe convenienza ad un affitto lungo e sicuro con meno noie, dato che le sese ordinari di condominio sarebbero in capo all'inwuilino, non ci sarebbe di dotare l'appartmento di lenzuola posate ecc ecc, le utenze sarebbero intestate all'inquilino e se non paga segue lo sfratto. per 9 casi disperati deve ibtervenire la mani pubblica o trovando un alloggio a chi è sfrattato o pagandlo a ch9 ha lo sfratto per mrosità senza copa. in questo modo ci sarebbe anche convenienza a compare case da affittare mentre oggi la paura dell'inquilino che si trasforma in occupante frana la locazione. 

se il reddito ba b%b viene tasato in modo ordinario mentre quello da locazione di lungo periodo venisse detassato la convenizne agli affitti brevi decadrebbbe rapidamente.

in passato ho affittato un appartamento (ora dimmia nipote) ho evitato gli italiani con famiglia e scelto altro con affitti meiamente di 4 anni, perchè volevo essere siuro che al momento giusto la casa fosse libera per mia nipote. ho rifiutato una proposta molto vantaggioda di un agenzia giornalistica legata alla amasciata libca a tenoi d gheddafi, prt non avere problemi

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