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Melius Club

Non è politica: Bignami finalmente ne ha detta una giusta, va modificata la normativa


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extermination
Inviato

Ma è mai possibile farsi infinocchiare con cotanta facilità!?

  • Melius 1
Inviato

Ma un Carabiniere non è un militare?

Non è soggetto alla giustizia militare?

Chiedo perché non lo so.

Gustavino
Inviato

indagato non e' accusato ....solo fuffa mediatica

appecundria
Inviato
44 minuti fa, briandinazareth ha scritto:

l'anticipo delle spese. 

Brian ma quali spese per quale iter?

Inviato

Per vostra info, le forze dell’ordine godono di una tutela legale. 
 

Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dall’articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile o militare di cui all’art. 16 della legge I aprile 1981, n. 121, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli del dipendente deceduto, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta a decorrere dall’anno 2024. a richiesta dell’interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell’amministrazione di appartenenza, una somma, che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l’importo di curo 10.000,00 per ciascuna fase del procedimento, per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

2. Non si procede alla rivalsa delle somme anticipate ai sensi del comma 1 qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione, o sia stata emessa sentenza ai sensi dell’articolo 425 c.p.p. in sede di udienza preliminare o ai sensi dell’articolo 469 c.p.p. prima del dibattimento ovvero in caso di sentenza di proscioglimento emessa ai sensi degli articoli 129, 529, 530, commi 2 c 3, c 531 c.p.p., anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata la responsabilità per grave negligenza in sede disciplinare.

La disciplina di cui al comma 1 si applica anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.

Ai fini dell’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite di euro 860.000 annui a decorrere dall’anno 2024. Al relativo onere si provvede:

quanto a euro 600.000 per l’anno 2024 e ad euro 20.000 annui a decorrere dall’anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

quanto a euro 260.000 annui a decorrere dall’anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.

quanto a euro 40.000 annui a decorrere dall’anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

quanto a euro 540.000 annui a decorrere dall’anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024- 2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

 

 

  • Thanks 1
bungalow bill
Inviato

Il carabiniere ha ragione , bisogna modificare certe leggi .

appecundria
Inviato

Vai Galeazzo, cambia la costituzione!

appecundria
Inviato
2 ore fa, extermination ha scritto:

Ma è mai possibile farsi infinocchiare con cotanta facilità!?

Altrimenti come si vincerebbero le elezioni?

Fabio Cottatellucci
Inviato
3 ore fa, max ha scritto:

‘’Galeazzo Bignami: "Carabiniere che uccide per evitare una strage non deve essere indagato, al lavoro per una legge"


Er diritto secondo noantri.

Così poi al morto fanno l'autopsia e l'unico perito che non è presente è quello del carabiniere il quale, non essendo parte nel procedimento, non può nominarne alcuno.



 

Inviato
2 ore fa, cactus_atomo ha scritto:

che bek caso secufuci sua ivvui cge cu sua srìtato uni  srato d necessutò

Questo andrebbe passato al Supercomputer...

Inviato
29 minuti fa, Fabio Cottatellucci ha scritto:

Così poi al morto fanno l'autopsia e l'unico perito che non è presente è quello del carabiniere il quale, non essendo parte nel procedimento, non può nominarne alcuno.

hai idea di quale sia la parcella per un medico legale? e comunque la normativa attuale per la polizia è la seguente (e dubito sia sostanzialmente diversa per i carabinieri),  tipo intanto apri il portafoglio o chiedi un prestito poi si vedrà:

 

''La possibilità di poter ricevere anticipazioni del rimborso, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, introdotta nel tempo all’interno del contratto di lavoro, è ora prevista dal D.P.R. 16/04/2009, n. 51 (Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.) all’art.21

Tutela legale:

1. Le disposizioni di cui all’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dell’articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei igli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei igli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell’interessato, la somma di euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

3. L’importo di cui al comma 2 può essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.

4. Sono ammesse al rimborso, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.

5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha eicacia ino alla decisione dell’Amministrazione. 

appecundria
Inviato

@max ma tu stai pensando al caso che il carabiniere sia davvero colpevole di omicidio? non mi è chiaro.

mozarteum
Inviato
3 ore fa, cactus_atomo ha scritto:

che bek caso secufuci sua ivvui cge cu sua srìtato uni  srato d necessutò

Manco in cecenia

  • Sad 1
Inviato
1 ora fa, gbale ha scritto:

Ho capito solo necessità.

che bek caso secufuci sua ivvui cge cu sua srìtato uni srato d necessutò

 

Che comunque tu hai corretto. 

Qui sopra l'originale ancora da tradurre completamente dal super computer 

appecundria
Inviato

Ci si chiedeva, in altro thread, come fece l'opinione pubblica italiana a dare credito ad un clown pazzoide che dichiarò guerra contemporaneamente agli USA, all'URSS, al Regno Unito, alla Francia e compagnia bella.

Si dice che gli italiani non sapevano, non potevano sapere... il popolo più furbo del mondo non sapeva... sì sì, come no...


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