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Come funziona la garanzia residua dei prodotti audio usati?


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zigirmato

In questo caso lo scontrino fiscale non è personale quindi la garanzia dovrebbe rispondere a @Capotasto

Però nel frattempo mi sembra di aver capito che Eversolo ha cambiato distributore, quindi il nuovo distributore non risponde perché non era sua merce in questione  , il vecchio distributore non risponde  ovviamente perché non c'è più.

L'unico che dovrebbe rispondere è il venditore, cioè il negozio, a sue spese.

Dico  dovrebbe a mio parere , poi non so.

Andando un po' fuori tema e non mi riferisco a Eversolo, Ma in generale. Aggiungo, che nel caso il prodotto sia fuori produzione, il produttore o importatore non risponde a garanzia, l'unico che dovrebbe e ripeto dovrebbe rispondere è il negozio che ha venduto il materiale.

  • Moderatori

Non ho letto tutto il 3d, ma io mi rivolgerei con una bella mail al produttore, indicando il problema e la fiducia che hai dato al loro prodotto piuttosto che altri, etc etc.. 
Non è la prima volta che gli importati fanno  orecchie da mercante!, e poi ricevano  istruzioni completamente diverse dal produttore. 
 

  • Melius 2
Capotasto
4 ore fa, appecundria ha scritto:

C'è scritto.

Veramente, se stai citando l'articolo che prima ho linkato, c'è scritto qualcosa di diverso. Tu hai ripreso solo la seconda parte, che possiamo definire patologica, cioè l'ipotesi del venditore che decida di negare la garanzia legale.

Ma nella prima parte dell'articolo, ammesso che il contributo sia attendibile, si spiega bene il fulcro del problema; e cioè che:

"La vendita di un oggetto usato, che sia ancora coperto da garanzia, è assolutamente legittima e non comporta la cessazione della garanzia, che, anzi, permane per la durata di due anni dal momento della consegna del bene. Tuttavia, a norma del Codice del consumo, tenuto a garantire il prodotto di seconda mano è il rivenditore che per primo l’ha venduto e non il privato primo acquirente, e ciò in virtù del principio di continuità della garanzia anche a seguito della vendita a carico del commerciante stesso.".

E poi, dopo aver spiegato in cosa consiste la garanzia, continua dicendo che:

"Sulla base di questi presupposti, anche se l’acquirente che desidera far valere la garanzia è diverso da chi ha acquistato per primo, deve poter godere dei benefici che sono ad essa collegati, vale a dire la riparazione o, in alternativa, la sostituzione del prodotto, nonché la risoluzione del contratto o la riduzione di prezzo."

Dopodiché va avanti col pezzo che hai estrapolato tu, ossia dicendo che se il rivenditore (a questo punto, scorretto) decide di negarti la garanzia, tu, secondo acquirente che ne avevi comunque diritto, non sei legittimato ad attivare un azione legale, perché quella può attivarla solo il primo acquirente.

Ma ciò non significa che non ci sia la garanzia, o sia corretto negartela.

Per cui:

1) io mi sono legittimamente rivolto al rivenditore/negozio, che aveva emesso lo scontrino, e quello - pur, mi sembra di capire, essendo tenuto alla garanzia - ha fatto orecchie da mercante, gettando la patata bollente sulla schiena del distributore;

2) il distributore, preso atto che ero il secondo acquirente, perchè in buona fede gliel'ho detto io, mi ha negato la garanzia sapendo (forse) che, pur avendone diritto, magari non da lui ma dal rivenditore, non avevo legittimazione legale a farla valere in giudizio;

3) il distributore, al quale anche si era poi rivolto il primo acquirente, gli ha chiuso l'account (creato nella registrazione del prodotto sul proprio sito) necessario a far valere facilmente la garanzia (ma questo me lo ha riferito il primo acquirente, ovviamente, e non posso verificare se sia vero; ma non vedo perché debba avermi raccontato balle).

Vabbé, bel quadretto...

Lestratto
8 ore fa, Capotasto ha scritto:

Veramente, se stai citando l'articolo che prima ho linkato, c'è scritto qualcosa di diverso. Tu hai ripreso solo la seconda parte, che possiamo definire patologica, cioè l'ipotesi del venditore che decida di negare la garanzia legale.

Ma nella prima parte dell'articolo, ammesso che il contributo sia attendibile, si spiega bene il fulcro del problema; e cioè che:

"La vendita di un oggetto usato, che sia ancora coperto da garanzia, è assolutamente legittima e non comporta la cessazione della garanzia, che, anzi, permane per la durata di due anni dal momento della consegna del bene. Tuttavia, a norma del Codice del consumo, tenuto a garantire il prodotto di seconda mano è il rivenditore che per primo l’ha venduto e non il privato primo acquirente, e ciò in virtù del principio di continuità della garanzia anche a seguito della vendita a carico del commerciante stesso.".

E poi, dopo aver spiegato in cosa consiste la garanzia, continua dicendo che:

"Sulla base di questi presupposti, anche se l’acquirente che desidera far valere la garanzia è diverso da chi ha acquistato per primo, deve poter godere dei benefici che sono ad essa collegati, vale a dire la riparazione o, in alternativa, la sostituzione del prodotto, nonché la risoluzione del contratto o la riduzione di prezzo."

Dopodiché va avanti col pezzo che hai estrapolato tu, ossia dicendo che se il rivenditore (a questo punto, scorretto) decide di negarti la garanzia, tu, secondo acquirente che ne avevi comunque diritto, non sei legittimato ad attivare un azione legale, perché quella può attivarla solo il primo acquirente.

Ma ciò non significa che non ci sia la garanzia, o sia corretto negartela.

Per cui:

1) io mi sono legittimamente rivolto al rivenditore/negozio, che aveva emesso lo scontrino, e quello - pur, mi sembra di capire, essendo tenuto alla garanzia - ha fatto orecchie da mercante, gettando la patata bollente sulla schiena del distributore;

2) il distributore, preso atto che ero il secondo acquirente, perchè in buona fede gliel'ho detto io, mi ha negato la garanzia sapendo (forse) che, pur avendone diritto, magari non da lui ma dal rivenditore, non avevo legittimazione legale a farla valere in giudizio;

3) il distributore, al quale anche si era poi rivolto il primo acquirente, gli ha chiuso l'account (creato nella registrazione del prodotto sul proprio sito) necessario a far valere facilmente la garanzia (ma questo me lo ha riferito il primo acquirente, ovviamente, e non posso verificare se sia vero; ma non vedo perché debba avermi raccontato balle).

Vabbé, bel quadretto...

È piu o meno il quadro che ti avevo fatto io: hai cmq la garanzia verso il produttore (che però se ho ben capito è in Cina, non in Germania...) ma non verso il venditore (tu dici che hai la garanzia anche verso il venditore ma non puoi attivarla in sede giudiziale, che non è molto diverso dal non averla).

Il fatto che il distributore ha cancellato l'account registrato a nome del primo proprietario non ha alcun rilievo ai fini della responsabilità del venditore; il mio consiglio resta quello: 1) scrivere al produttore sperando di cavarne qualcosa, oppure, ancora meglio, 2) far scrivere al venditore da parte del primo acquirente (ma qui è necessaria la collaborazione di chi ti ha venduto l'apparecchio).

Capotasto
44 minuti fa, Lestratto ha scritto:

E' piu o meno il quadro che ti avevo fatto io: hai cmq la garanzia verso il produttore (che però se ho ben capito è in Cina, non in Germania...) ma non verso il venditore (tu dici che hai la garanzia anche verso il venditore

Ma perché su questo forum tanti leggono spesso ciò che uno non ha scritto, né è stato scritto da nessa parte?

Premesso che 'io non dico', perché ho aperto questo thread apposta per capire,  stavamo commentando il contributo che ho postato prima, il quale NON dice da nessuna parte che uno deve rivolgersi in Cina, al produttore, bensì afferma che la garanzia la deve prestare il rivenditore (che tradotto significa il negozio qui in Italia che ha venduto l'Eversolo al primo "consumatore", persona fisica).

E non lo dice a caso; ma lo dice perché lo afferma l'art. 133 del Codice del Consumo (D.Lgs.n. 206/2005), il quale recita così testualmente:

"Art. 133

(Responsabilità del venditore)

1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.

2. (Omississ)

3. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 135-bis.

4. Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e il termine di prescrizione di cui al comma 3 ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno.".

Se poi ti stai chiedendo, definizione legale alla mano, chi sia "il venditore", te lo spiega l'art. 128, comma 2, lett. c) dello stesso CdS, e quindi: "c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, utilizza i contratti di cui al comma 1, primo periodo, ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e quale controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali;".

 

I contratti di cui al primo periodo del comma 1 sono: "Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore".

Per cui, nel caso di specie, il produttore, Cinese o meno che sia, non c'entra assolutamente niente.

TopHi-End

@Capotasto è la seconda volta che sento dire di una cosa del genere in ambito hifi.

La volta precedente erano una coppia di B&W 805D, che rivendetti ad un signore che dopo un mese ebbe un piccolo problema che voleva risolvere in garanzia. L'importatore italiano gliela negò, perché dicevano che era valida solo per il primo proprietario, cosa che ritenni assurda.

Adesso con Eversolo.

Fortunatamente sono due marchi che a me non piacciono.

 

  • Moderatori
Mister66
32 minuti fa, Capotasto ha scritto:

Per cui, nel caso di specie, il produttore, Cinese o meno che sia, non c'entra assolutamente niente

Ovvio che non ha colpe, ma informarlo che i suoi distributori non hanno un comportamento corretto mi sembra il minimo. 

  • Melius 1
appecundria

@Enrico VIII è appunto quello che si sta dicendo.


Riporto dal tuo link:
Il problema però si pone se il rivenditore dovesse negare la garanzia e il proprietario dell’oggetto fosse costretto a ricorrere al giudice. In questo caso infatti, essendo il motivo della causa l’inadempimento di un contratto, non avrebbe legittimazione processuale l’acquirente di seconda mano ma il primo acquirente. Sicché è necessario che sia quest’ultimo ad agire in giudizio contro il venditore, a richiesta del secondo acquirente. Verosimilmente la vertenza giudiziaria verrà risolta – almeno sotto un profilo processuale – nel seguente modo: l’acquirente di seconda mano cita in giudizio colui che gli ha venduto il bene usato per inadempimento contrattuale, avendo ricevuto un oggetto di qualità diversa* da quelle che gli era stata promessa; il venditore “primo acquirente”, una volta citato in giudizio, citerà a sua volta il rivenditore presso cui ha acquistato l’oggetto e lo chiamerà “in garanzia”, per manlevarlo da ogni conseguenza negativa che dovesse subire a seguito della causa.


* questa è la non conformità, è un'altra cosa, non è la garanzia sui guasti.

Aggiungo quanto segue:
Tuttavia colui che gli ha venduto il bene usato non ha commesso alcun inadempimento contrattuale perché tra privati non c'è garanzia. Questo a meno che all'atto della vendita il venditore non si sia impegnato a far valere la garanzia nei confronti del rivenditore in caso di guasto, in tal modo stipulando una nuova condizione contrattuale da adempiere.

 

Capotasto

Comunque, dopo 5 pagine di thread nelle quali - mi sembra - è stato sufficientemente sviscerato il tema, devo dire che (più di) una punta di biasimo la merita anche il rivenditore/negoziante, e non solo l'ex importatore.

Il rivenditore, infatti, è il soggetto che - abbiamo visto, da CdS (Codice del Consumo) - sarebbe stato tenuto alla garanzia legale biennale, in presenza di regolare scontrino dallo stesso negozio emesso.

Questo, invece, da me contattato via mail, ha "elegantemente" svicolato il tema, rimbalzandomi al distributore nazionale (che qui ho poi scoperto essere l'ex distributore) per ben due volte: la prima volta, quando gli ho scritto che avevo necesità di assistenza, e mi ha prontamente risposto dicendomi di rivolgermi direttamente a Polaris; e la seconda, quando gli ho ancora scritto per fargli notare che, attraverso il sito di Polaris, non riuscivo ad avere accesso all'assistenza, e ha semplicemente inoltrato la mia mail ad una specifica persona di Polaris, sostenendo che mi avrebbe risposto quella.

Quando è arrivata la risposta di Polaris, contenente la famosa dichiarazione che non erano tenuti alla garanzia, mandata per conoscenza anche al negozio, questo non ha battuto minimamente ciglio, ed è rimasto completamente in silenzio.

Notare che - ho verificato adesso - sul sito internet di questo rivenditore c'è una pagina che spiega la loro politica sulla "garanzia - assistenza", e mentre in caso di vendita dell'usato scrivono testualmente che la garanzia (convenzionale) di un anno non è cedibile, nel caso di vendita del nuovo riportano le norme del CdS (sulla garanzia legale) e quella precisazione non la fanno (perchè, ovviamente, non potrebbero farla).

Giusto per fare il quadro completo della storia.

 

rpezzane

Ma infatti il tema è tutto li. Tu ti dovresti bellamente fregare del produttore e del distributore. Chi si assume l'obbligo della garanzia dei 24 mesi è il venditore (Negozio) e anche questa buffonata della decadanza in caso di cessione ad un terzo è totalmente destituita di fondamento a meno che il venditore ti aveva messo al corrente di tale clausola. Il fatto della registrazione del prodotto su un sito del distributore vale come il 2 di coppe quando regna bastoni. Non può essere un obbligo quello di registrare il prodotto. Ad esempio Marantz anche fa registrare i propri prodotti ma per estendere la garanzia a 5 anni. La solita follia!!!! In cui i negozi fisici si oppongono ai loro obblighi.

Vi racconto un aneddoto. La settimana scorsa mi si rompe il ferro da stiro (ha proprio sfiammato). Lo avevo aquistato il 14 gennaio 2024. Ho chiamato Amazon (anzi mi sono fatto chiamare), e istantaneamente mi hanno detto che l'oggetto era in garanzia. Ho fatto il reso al loro punto poste (75 metri da casa mia). E entro 7 giorni mi faranno sapere dopo aver controllato il prodotto se possono ripararlo. In caso negativo mi fanno decidere a me se prendere lo stesso prodotto, se ancora esistente, oppure avere il rimborso totale dei soldi spesi 2 anni fa.

Questo è quello che si chiama un servizio TOP.

Saluti

  • Melius 1

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