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Millesimi


loureediano

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shoegazer_82

mettendo ordine alle varie questioni:

1. la nomina dell'amministratore richiede almeno 500 millesimi, anche in seconda convocazione; tuttavia mi pare di capire che non siano mai stati approvati i millesimi condominiali in apposita assemblea, per cui effettivamente potrebbe essere valida una nomina a maggioranza degli intervenuti (che però in prima convocazione devono essere il 50% + 1 dei condomini, in seconda 1/3 + 1 dei condomini); 

2. se non vi è stata regolare convocazione l'assemblea è annullabile, sinceramente non ho mai visto il caso; i tempi però dovrebbero essere stretti (30 giorni dalla comunicazione del verbale o della venuta a conoscenza della delibera); mi pare non sia il tuo caso ma occhio che se c'è un regolamento condominiale regolarmente approvato esso può prevedere anche modalità di convocazione che deroghino quelle previste dalla legge (racc./PEC), quindi prevedendo mail/posta ordinaria/etc.;

3. i millesimi condominiali devono essere approvati in assemblea plenaria con l'unanimità dei condomini per avere validità nei confronti di condomini e terzi;

4. nell'approvazione dei millesimi e/o del regolamento condominiale può essere stabilito ciò che verrà ripartito secondo tabella millesimale e ciò che invece trova meccanismi di riparto diversi, dato che - come stabilito dall'art. del c.c. 1.123- "se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne" (tipico esempio spese per l'ascensore spesso ripartite diversamente in base al piano in cui è ubicato il condòmino, vedi anche art. 1.124 c.c.);

5. le spese del tetto, che mi pare essere materia del contendere, generalmente sono ripartite in misura proporzionale, dato che il tetto è elemento essenziale anche per chi sta ai piani inferiori; vi sono casi poi particolari tipo attici con pluralità di tetti, condomini orizzontali, in cui effettivamente vi possono essere riparti non proporzionali.

  • Melius 1
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appecundria
1 ora fa, loureediano ha scritto:

Ma se ho ben capito serve l'unanimtà per poterla cambiare, giusto?

I millesimi stabiliti dal costruttore sono tabelle contrattuali redatte prima della vendita delle unità, allegate al regolamento di condominio e accettate dagli acquirenti nel rogito. Determinano la proprietà e i costi, possono derogare ai criteri legali e sono modificabili solo all'unanimità o per errore/mutamento notevole.

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Il 01/03/2026 at 13:14, appecundria ha scritto:

I millesimi stabiliti dal costruttore sono tabelle contrattuali redatte prima della vendita delle unità, allegate al regolamento di condominio e accettate dagli acquirenti nel rogito.

l'opener non fa cenno ad alcun regolamento e riporta che in una fase iniziale di 10 anni uno dei condomini gestiva  pro-bono la contabilità ''ordinaria'' in base alla tabella allegata ai rogiti, poi spese straordinarie, disaccordi, nomina di un amministratore, ecc. .....

la sola presenza di una tabella millesimale   come allegato all'atto notarile di vendita-acquisto (quindi in assenza  di un regolamento che vi faccia riferimento)  direi non corrisponda allo scenario che hai illustrato...

da come viene descritta  parrebbe più una situazione del tipo: un privato costruisce una palazzina, vende alcuni appartamenti e altri li tiene per se (direi compresi attici e/o mansardati vista la contestazione per spese relative al tetto)

  • Thanks 1
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non so se ho ben capito, comunque le quote eleborate non secondo i parametri canonici

sono valide se appunto contrattualizzate e accettate all' unanimità, cioè caso tipico

il proprietario unico di tutto il palazzo comincia a vendere e ogni volta viene proposta

ed accettata la stessa situazione, ( altrimenti appunto non si vende ).

dopodichè le quote così organizzate possono anche essere cambiate, ma dopo aver

accettato la modifica sempre all' unanimità, poi si va a maggioranza.

in ogni caso se si finisce a tribunali, il giudice può anche tenere conto che sono state fatte

così e vanno avanti così da 10 anni.

poi ci sono le sottocategorie dei problemi, li nemmeno mi addentro.

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19 ore fa, loureediano ha scritto:

Il regolamento del condomini è stato allegato all'atto notarile e per 10 anni tutte le spese sono state ripartite come da tabella millesimale e regolamento di condominio.

e allora è materia per avvocati  ….ovviamente in quel caso meglio  essere ‘’sicuri’’ che la tabella millesimale allegata al rogito sia non dico incontestabile (potrebbero  anche obiettare sull’interpretazione dei vari parametri) ma quantomeno ‘’difendibile’’

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loureediano

La tabella millesimale è stata fatta senza secondi fini.

Il punto è che al momento loro sono in minoranza di soli 7 millesimi e ciò non è stato da noi voluto ma un puro caso.

Capite bene che rifare una tabella millesimale per spostare 7 millesimi dall'altra parte è il loro scopo e chiaramente molto facile.

Il problema è che non puoi andare dal giudice se prima non passi per una mediazione che chiaramente vedrà la controparte totalmente assente.

 

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quindi farete la mediazione e caccerete fuori i soldi per niente

poi non so in che termini a seconda di come ti muovi se vai in tribunale

e vinci il passo successivo mi pare che puoi chiedere i soldi della mediazione.

credo che il giudice comunque terrà conto che gli altri non si sono presentati

in prima battuta. 

.

poi per forza che in italia non funziona una mazza, nella tanto odiata merica

un importatore di vini fa causa allo stato per la faccenda dei dazi e tempo 1

anno pēnis un anno vince.

 

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4 ore fa, audio2 ha scritto:

n italia non funziona una mazza, nella tanto odiata merica

un importatore di vini fa causa allo stato per la faccenda dei dazi e tempo 1

anno pēnis un anno vince.

In merica hanno pure altre norme e consuetudini interessanti proprio in materia di condominio.

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