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La legge Zan contro l'omotransfobia


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briandinazareth
3 ore fa, maurodg65 ha scritto:

Che conferma esattamente le obiezioni fatte di inizio thread, nulla di specifico sull’omotransfobia ma un elenco di “aggravanti” molto vasto che include nella pratica qualsiasi cosa “futile” che possa portare ad atti di violenza non motivati, ammesso e non concesso che poi nella pratica esistano atti di violenza motivati ovviamente.

 

penso tu abbia letto male... 😉

L’art. 604 bis c.p. che punisce le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, è modificato dall’art. 1 della nuova legge, e prevederà anche la repressione degli atti discriminatori fondati “sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere”.
 

 

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https://melius.club/topic/761-la-legge-zan-contro-lomotransfobia/page/10/#findComment-42673
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1 ora fa, briandinazareth ha scritto:

penso tu abbia letto male... 😉

L’art. 604 bis c.p. che punisce le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, è modificato dall’art. 1 della nuova legge, e prevederà anche la repressione degli atti discriminatori fondati “sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere”.
 

 

No avevo letto benissimo, la aggravanti comprendono praticamente tutto ciò che è possibile rappresenti un motivo futile alla base di un’aggressione, un ventaglio ampissimo e non specificamente solo un’aggravante specifica per l’omotransfobia, come era giusto fosse. Di questo si era parlato ad inizio thread e su questo erano basate le obiezioni.

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Viene poi modificato l’art. 604 ter c.p. che prevede l’aggravante della pena per qualunque reato, punibile con pena diversa dall’ergastolo, commesso per finalità di discriminazione o di odio razziale, etnico, nazionale o religioso, o per agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le predette finalità. La nuova formulazione dell’art. 604 ter c.p. stabilirà  infatti anche l’aumento della pena fino alla metà per i reati commessi per  finalità di discriminazione o odio fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, o per agevolare organizzazioni associazioni movimento o gruppi che hanno tra i loro scopi le predette finalità. 

L’aggravante in esame non può essere bilanciata in rapporto di equivalenza o di prevalenza con le attenuanti applicabili al reato contestato, e le eventuali diminuzioni di pena possono essere operate solo sulla quantità di pena derivante dall’applicazione dell’aggravante.

Salvaguardia della libertà di opinione

L’articolo 3 della legge approvata alla Camera, introduce una clausola di salvaguardia dell’art. 21 della Costituzione, secondo il quale tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La norma si è resa necessaria perchè le nuove fattispecie penali prevedono la punibilità delle condotte di istigazione, (ovverosia di azioni di persuasione, o comunque incidenti sulla psiche o sulla volontà altrui), in una materia in cui non vi è uniformità di visioni, ma piuttosto pluralità di opinioni e di sensibilità, è stato rilevato nel dibattito parlamentare e nell’opinione pubblica il pericolo che la norma potesse finire per introdurre un reato di opinione, rendendo perseguibili come istigazioni alla discriminazioni le manifestazioni di pensiero in difesa della famiglia eterosessuale, o dissenzienti dal pensiero lgbt. 

La Commissione per gli affari costituzionali aveva posto quindi la condizione che la formulazione della norma chiarisse puntualmente che “non costituiscono istigazione alla discriminazione la libera espressione delle idee o la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all’odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti ed attuali”. La formulazione finale del testo approvato alla Camera appare meno scrupolosa rispetto alla formulazione suggerita dalla Commissione affari costituzionali. 

L’art. 3 approvato infatti, ricalca sostanzialmente il dettato costituzionale dell’art. 21 Cost. (“sono consentite la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte”), ed affida quindi all’interprete il compito di stabilire, caso per caso, il confine tra una condotta legittima di espressione del pensiero e una esternazione di convincimento che possa acquistare un carattere discriminatorio.

 

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briandinazareth
23 minuti fa, Martin ha scritto:

Sono favorevole alla legge Zan, ma l'art. 3 è una falla in carena. Sostanzialmente si potrà continuare a dare del fr...  purché avvenga come "libera espressione del pensiero".   Il provvedimento ne esce a dir poco castrato. 

 

è un bilanciamento però necessario, del resto rendere penalmente perseguibile l'uso di termini anche offensivi in modo specifico mi sembra rischioso. rimangono i reati già esistenti per queste fattispecie. 

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briandinazareth

@maurodg65

 

mi sembra che tu ti stia arrampicando sugli specchi, perché come riportato è specificata nella legge la questione omotransfobia è ben specificata. nasce per quello del resto.

inoltre sei partito lancia in resta dall'inizio contro questa legge e adesso ti stai rendendo conto che è ragionevole e che le obiezioni iniziali sono quelle della propaganda leghista che però non hanno un corrispettivo nello scritto in discussione. 

adesso che siamo tutti d'accordo che questa legge abbia senso possiamo interrogarci il perché di certe barricate 😉

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Il 31/3/2021 at 06:19, maurodg65 ha scritto:

Femminicidio

che pero non credo sia una reato a se stante quanto una serie di circostanze aggravanti al reato di omicidio

.

Sulla legge Zan io non ho letto, neanche per sintesi, il contenuto e credo di essere in ottima compagnia dato che i commenti piu ricorrenti sono piu centrati su chi la sostiene od osteggia

 

.

sarebbe da leggere e quindi capire il perche delle diverse posizioni (che immagino siano su punti specifici).

 

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37 minuti fa, briandinazareth ha scritto:

mi sembra che tu ti stia arrampicando sugli specchi, perché come riportato è specificata nella legge la questione omotransfobia è ben specificata. nasce per quello del resto.

Veramente io sto dicendo altro, nello specifico che come fu detto ad inizio thread il problema era quello di non limitare il campo d’azione della legge e che si sarebbe dovuto prevedere una platea il più ampia possibile di casi al punto che era meglio non specificarle ma restare sul generico, le aggravanti per futili motivi già esistevano, si e percorsa una strada diversa inserendo una miriade di casi che costituiscono un’aggravante tra cui anche quella in discussione, come diceva il detto “se non è zuppa è pan bagnato”.

Si anche dovuto specificare, come è stato fatto già notare da Martin, che essere contrari ed opporsi finché la cosa resta sul piano dialettico rientra nella libertà di pensiero, quindi di fatto non vi è alcun riconoscimento istituzionale delle “diversità” che sono oggetto del thread...mi sembra che la

montagna abbia partorito il topolino.

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46 minuti fa, briandinazareth ha scritto:

inoltre sei partito lancia in resta dall'inizio contro questa legge

Non sono mai stato contro, ero contrario ad inserire specificamente l’omotransfobia come aggravante esclusiva o quasi, hanno risolto allargando ad una miriade di altri casi specifici, non sono un legale quindi non mi pronuncio, ma ho l’impressione che più si cerca di circoscrivere il raggio d’azione di una legge più si offra l’opportunità al reo che una buona difesa ed ad un eccellente legale possa trovare una via d’uscita, tutto qui.

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10 minuti fa, stefanino ha scritto:

che pero non credo sia una reato a se stante quanto una serie di circostanze aggravanti al reato di omicidio

Credo lo siano tutte a prescindere...

ma andare troppo nel tecnico espone ad interpretazioni sbagliate, io non sono un legale e mi sembra nemmeno tu.

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2 minuti fa, briandinazareth ha scritto:

qui un riassunto della legge:

credo che il punto fosse il poter creare un possibile reato d'opinione

superato l'empasse legge approvata fine del palo

Ottimo?....no^

Il solo fatto che ci sia bisogno di una legge che , in sostanza, ribadisce cio che altre leggi, la costituzione e il semplice buonsenso  prevedono mi fa capire che il problema sia culturale.

Piu frequente in strati sociali popolari, meno in altri ma il problema esiste e si congiunge , a mio parere da un punto di vista logico, con la violenza nei confronti delle donne o le discriminazioni di genere in ambito lavorativo

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1 minuto fa, stefanino ha scritto:

solo fatto che ci sia bisogno di una legge che , in sostanza, ribadisce cio che altre leggi, la costituzione e il semplice buonsenso  prevedono mi fa capire che il problema sia culturale.

Siamo il paese in cui è severamente vietato.....

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