Guru Inviato 2 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 2 Aprile 2021 2 minuti fa, luimas ha scritto: Il geniale pesce d’Aprile di Lorenzo Tosa su Salvini che dice “Sì alla Legge Zan” Come tutti i pesci d'Aprile per riuscire deve avere una certa plausibilità... difficile sostenere il contrario. Link al commento https://melius.club/topic/761-la-legge-zan-contro-lomotransfobia/page/9/#findComment-21821 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maurodg65 Inviato 3 Aprile 2021 Condividi Inviato 3 Aprile 2021 La circostanza aggravante dell’aver agito per motivi abietti o futili Pubblicato il 04/11/19 10:10 [Doc.3983] di Giuseppe Migliore, Avvocato Penalista https://www.giuseppemigliore.it/ Il Codice penale, all’articolo 61 n. 1, delinea una circo-stanza aggravante di tipo comune che si applica nel caso in cui il reo abbia agito per motivi abietti o futili. Oltre a provocare un aumento fino ad un terzo della pena inflitta al soggetto riconosciuto colpevole (al pari delle alte circostanze aggravanti comuni) tale circostanza aggravante, qualora ricorrente, determina la punibilità del delitto di omi-cidio con la pena dell’ergastolo. In primo luogo, occorre delineare cosa si intenda per mo-tivo del reato: tradizionalmente la dottrina identifica il moti-vo del reato nell’impulso, lo stimolo, l’istinto, la molla che determina il reo ad agire e commettere il delitto; in tal senso il motivo del reato si può distinguere dallo scopo del reato, che consiste invece in un consapevole fine che il colpevole intende perseguire attraverso la realizzazione del fatto delit-tuoso. Appare ovvio come la concreta applicazione dell’aggravante in analisi, stante il suo contenuto non speci-fico che rimanda a connotati del reato non individuabili og-gettivamente, sia stata nel tempo rimessa all’interpretazione della giurisprudenza, che ne ha delineato i contorni applica-tivi. Secondo la giurisprudenza il motivo del reato può dirsi abietto quando, basandosi su un parametro di tipo etico che prende a riferimento il sentire comune in un determinato momento storico, possa considerarsi ignobile e turpe, rive-lando una particolare perversità del reo, tale da destare un sentimento di ripugnanza in un soggetto medio appartenente alla comunità di riferimento. In altre parole, il motivo del reato potrà dirsi abietto qua-lora possa considerarsi spregevole e vile, tale da apparire intollerabile ed ingiustificabile per la sua abnormità da parte della maggioranza dei cittadini di una determinata comunità. Tuttavia, relativamente a quale tipo di comportamento possa dirsi concretamente abietto, la giurisprudenza ha avu-to modo di precisare come non possa farsi riferimento ad un comportamento di carattere medio, vista la difficoltà di deli-neare un simile astratto modello di agire, dovendosi invece fare riferimento ad elementi concreti, tra cui le connotazioni culturali del reo e del suo contesto sociale di riferimento, il momento temporale in cui si sono verificati i fatti e la pos-sibile esistenza di fattori ambientali esterni che possano aver inciso nel determinare la condotta dell’agente. Calando tale definizione generale nella casistica concreta la Suprema Corte ha avuto modo di dichiarare che: - non può considerarsi aggravato dai motivi abietti il rea-to motivato dalla volontà di eliminare il testimone di un omicidio (Cassazione penale sezione I n. 38208/2019); - può considerarsi abietto il reato di omicidio del figlio di due anni di età commesso per motivi di vendetta nei con-fronti della madre, che intendeva lasciare il reo (Cassazione penale sezione V n. 36892/2017); - può integrare il motivo abietto l’aver colpito con più coltellate la vittima in ragione del fatto che la stessa si rifiu-tava di assecondare sessualmente l’imputato (Cassazione penale sezione V n. 33250/2017); - il mero sentimento di vendetta non integra di per sé l’aggravante del motivo abietto (Cassazione penale sezione I n. 55021/2016); - è aggravata dai motivi abietti la truffa e la violenza ses-suale perpetrata da un sedicente “mago” ai danni delle pro-prie vittime, approfittando della loro debolezza e vulnerabi-lità (Cassazione penale sezione III n. 5171/2015); - è configurabile l’aggravante in oggetto nel reato com-messo per ottenere o mantenere il controllo criminale delle attività di un determinato territorio (Cassazione penale se-zione I n. 21955/2010), così come nel caso di omicidio commesso per affermare il proprio prestigio criminale, ucci-dendo la vittima di un reato di estorsione in ragione del fatto che la stessa avesse presentato denuncia (Cassazione penale sezione I n. 8410/2009); - ricorre l’aggravante dei futili motivi nel reato in danno di un soggetto che abbia intrapreso una relazione con una donna già legata in passato al capo di un gruppo mafioso, commesso per finalità punitive, di affermazione del proprio prestigio criminale e di intolleranza per la libertà di autode-terminazione della donna (Cassazione penale sezioni unite n. 337/2008); - non può dirsi aggravato dai futili motivi il reato di mal-trattamenti commesso per ragioni di mera gelosia, qualora tale sentimento non sia accompagnato da uno spirito puni-tivo nei confronti della vittima, considerata come una pro-pria appartenenza, in ragione del fatto che abbia osato ribel-larsi ai voleri del reo (Cassazione penale sezione V n. 35368/2006); - non ricorre l’aggravante in oggetto nel delitto di omici-dio commesso da un soggetto omosessuale nei confronti di persona di cui si era innamorato senza essere ricambiato, non potendo il motivo abietto ravvisarsi nel sentimento di amore o di affetto che abbia spinto il reo – omossessuale o eterosessuale che sia – ad agire (Cassazione penale sezione I n. 16968/2009); - è aggravato dai motivi abietti il reato commesso da un genitore nei confronti della figlia, rea di rivendicare margini di autonomia e di tenere un comportamento difforme ai det-tami familiari, in ragione di un distorto e patologico senti-mento di possesso del genitore nei confronti della prole (Cassazione penale sezione I n. 6587/2009); - sussiste la predetta aggravante nel caso di omicidio commesso per ottenere il prezzo di una cessione di sostanza stupefacente (Cassazione penale sezione I n. 30291/2011); - ricorre l’aggravante dei motivi abietti nel caso di omi-cidi rituali di persone indifese, poiché il sacrificio umano è pratica intollerabile e ripugnante per la generalità dei conso-ciati (Cassazione penale sezione I n. 32851/2008). Con riferimento invece al motivo futile la Suprema Corte nel tempo ha consolidato una giurisprudenza che determina la sussistenza dell’aggravante quando la determinazione a compiere il reato sia sorta sulla base di uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato commesso, da potersi considerare - sulla base del co-mune sentire - del tutto insufficiente a determinare la com-missione del delitto, costituendo quindi – più che una vera e propria causa dell’agire del reo – un mero pretesto per dare sfogo al proprio impulso criminale. In sostanza il motivo futile è quello che si rinviene quando la causa che ha indotto il colpevole ad agire sia non solo in rapporto di evidente sproporzione rispetto al reato com-messo ed al bene giuridico leso, ma altresì di carattere bana-le, tale da non poter determinare una simile reazione illecita nella generalità dei consociati; talché più che essere l’effettiva “molla” che ha indotto il reo a commettere il reato il motivo futile rappresenterà una mera occasione pretestuo-sa per dare sfogo alla propria indole criminale. Si ritiene in tali casi di aggravare la pena la pena da in-fliggere al reo, che – agendo per futili motivi – dimostra di essere particolarmente pericoloso e dotato di un istinto cri-minale più spiccato rispetto ad altri soggetti. Dal punto di vista di una casistica concreta, l’applicazione dell’aggravante dei futili motivi è stata ogget-to di numerose pronunce da parte della Suprema Corte, la quale ha avuto modo di affermare che: - il sentimento di gelosia può essere considerato una spinta forte dell’animo umano, capace di spingere anche ad azioni irrazionali, motivo per cui il delitto motivato dalla ge-losia non può dirsi aggravato dai futili motivi, a meno che non sia espressione di una volontà punitiva nei confronti del partner, considerato come una propria appartenenza (Cas-sazione penale sezione I n. 49129/2018); - non è aggravato dai futili motivi il reato commesso per motivi politici o ideologici, a meno di non poter rinvenire in essi una evidente banalità ed irrisorietà rispetto al sentire comune (Cassazione penale sezione V n. 52747/2017); - l’aggressione nei confronti della vittima, rea di aver ri-volto uno sguardo torvo all’indirizzo dell’imputato, è ag-gravata dai futili motivi vista la banalità della ragione che spinse il colpevole ad agire e la notevole sproporzione ri-spetto al reato commesso (Cassazione penale sezione I n. 30691/2017); - sussistono i futili motivi nel caso di aggressione di al-cuni tifosi nei confronti di un tifoso di una squadra calcistica rivale (Cassazione penale sezione V n. 38377/2017); - non possono definirsi né lievi né banali, e quindi non futili, i motivi religiosi e culturali che abbiano spinto un ge-nitore a tentare di uccidere la propria figlia, rea ad i suoi oc-chi di essersi allontanata dai precetti dell’Islam e della fami-glia, intrattenendo rapporti sessuali prima del matrimonio, per di più con soggetto appartenente ad una diversa confes-sione religiosa (Cassazione penale sezione I 51059/2013); in un caso diverso la Suprema Corte ha avuto modo di preci-sare come invece l’appartenenza a gruppi etnici o comunità legate a peculiari sistemi di valori e stili di vita, che si pon-gano in contrasto con i principi e le libertà costituzionali, non sia rilevante ai fini del mancato riconoscimento dell’aggravante in oggetto, nel caso di specie ritenuta sussi-stente a carico di membri di un gruppo di etnia rom autori di un omicidio nei confronti di un soggetto che aveva intrat-tenuto una relazione extra coniugale con una loro familiare, fatto inaccettabile per i valori di riferimento della loro co-munità (Cassazione penale sezione I n. 11591/2015); - nell’ipotesi di imputato minorenne vi deve essere un’analisi particolarmente approfondita che possa condurre ad escludere che la spinta che portò il reo ad agire, per quanto banale e sproporzionata rispetto ai fatti, non possa addebitarsi più all’immaturità ed emozionalità tipica di una persona minorenne piuttosto che ad una particolare malva-gità del reo (Cassazione penale sezione I 48162/2013); - la finalità di vendetta di per sé non integra il futile mo-tivo (Cassazione penale sezione I n. 7274/2013); - integra l’aggravante dei futili motivi l’omicidio com-messo a seguito di banale lite per controversie condominiali (Cassazione penale sezione I n. 29377/2009). Appare inoltre importante sottolineare come l’aggravante dei motivi abietti o futili non costituisca un’endiadi, bensì si riferisca a due distinte manifestazioni aggravate del reato. In altre parole, per tratteggiare la distinzione tra un moti-vo futile ed uno abietto si può dire che il motivo abietto è quello non condivisibile da comune sentire, mentre il motivo futile è un non- motivo. Essendo le due aggravanti concettualmente divergenti ne deriva che le stesse astrattamente possano coesistere, qualo-ra il reato sia commesso, contemporaneamente, sulla scorta di un impulso sproporzionato alla causa scatenante e tale da costituire un mero pretesto di uno sfogo violento, e di una ragione spregevole, idonea a cagionare sentimenti di ripu-gnanza (Cassazione penale sezione V n. 40090/2018); tutta-via in tale caso la motivazione a sostegno della sussistenza di entrambe le aggravanti dovrà essere particolarmente rigo-rosa e dovrà fornire ragione della presenza delle caratteristi-che distintive di entrambe le ipotesi aggravanti. (Cassazione penale sezione I n. 39358/2015). In ogni caso, ai fini dell’indagine circa la possibile sussi-stenza dell’aggravante dei motivi futili o abietti, sarà neces-sario un rigoroso e completo accertamento del movente e dei motivi che spinsero il reo a commettere il fatto; in caso con-trario, permanendo un dubbio sulle effettive ragioni che animarono l’azione del reo, non sarà possibile applicare l’aggravante in oggetto (Cassazione penale sezione I 45326/2008). Il Codice penale, all’articolo 61 n. 1, delinea una circo-stanza aggravante di tipo comune che si applica nel caso in cui il reo abbia agito per motivi abietti o futili. Oltre a provocare un aumento fino ad un terzo della pena inflitta al soggetto riconosciuto colpevole (al pari delle alte circostanze aggravanti comuni) tale circostanza aggravante, qualora ricorrente, determina la punibilità del delitto di omi-cidio con la pena dell’ergastolo. In primo luogo, occorre delineare cosa si intenda per mo-tivo del reato: tradizionalmente la dottrina identifica il moti-vo del reato nell’impulso, lo stimolo, l’istinto, la molla che determina il reo ad agire e commettere il delitto; in tal senso il motivo del reato si può distinguere dallo scopo del reato, che consiste invece in un consapevole fine che il colpevole intende perseguire attraverso la realizzazione del fatto delit-tuoso. Appare ovvio come la concreta applicazione dell’aggravante in analisi, stante il suo contenuto non speci-fico che rimanda a connotati del reato non individuabili og-gettivamente, sia stata nel tempo rimessa all’interpretazione della giurisprudenza, che ne ha delineato i contorni applica-tivi. Secondo la giurisprudenza il motivo del reato può dirsi abietto quando, basandosi su un parametro di tipo etico che prende a riferimento il sentire comune in un determinato momento storico, possa considerarsi ignobile e turpe, rive-lando una particolare perversità del reo, tale da destare un sentimento di ripugnanza in un soggetto medio appartenente alla comunità di riferimento. In altre parole, il motivo del reato potrà dirsi abietto qua-lora possa considerarsi spregevole e vile, tale da apparire intollerabile ed ingiustificabile per la sua abnormità da parte della maggioranza dei cittadini di una determinata comunità. Tuttavia, relativamente a quale tipo di comportamento possa dirsi concretamente abietto, la giurisprudenza ha avu-to modo di precisare come non possa farsi riferimento ad un comportamento di carattere medio, vista la difficoltà di deli-neare un simile astratto modello di agire, dovendosi invece fare riferimento ad elementi concreti, tra cui le connotazioni culturali del reo e del suo contesto sociale di riferimento, il momento temporale in cui si sono verificati i fatti e la pos-sibile esistenza di fattori ambientali esterni che possano aver inciso nel determinare la condotta dell’agente. Calando tale definizione generale nella casistica concreta la Suprema Corte ha avuto modo di dichiarare che: - non può considerarsi aggravato dai motivi abietti il rea-to motivato dalla volontà di eliminare il testimone di un omicidio (Cassazione penale sezione I n. 38208/2019); - può considerarsi abietto il reato di omicidio del figlio di due anni di età commesso per motivi di vendetta nei con-fronti della madre, che intendeva lasciare il reo (Cassazione penale sezione V n. 36892/2017); - può integrare il motivo abietto l’aver colpito con più coltellate la vittima in ragione del fatto che la stessa si rifiu-tava di assecondare sessualmente l’imputato (Cassazione penale sezione V n. 33250/2017); - il mero sentimento di vendetta non integra di per sé l’aggravante del motivo abietto (Cassazione penale sezione I n. 55021/2016); - è aggravata dai motivi abietti la truffa e la violenza ses-suale perpetrata da un sedicente “mago” ai danni delle pro-prie vittime, approfittando della loro debolezza e vulnerabi-lità (Cassazione penale sezione III n. 5171/2015); - è configurabile l’aggravante in oggetto nel reato com-messo per ottenere o mantenere il controllo criminale delle attività di un determinato territorio (Cassazione penale se-zione I n. 21955/2010), così come nel caso di omicidio commesso per affermare il proprio prestigio criminale, ucci-dendo la vittima di un reato di estorsione in ragione del fatto che la stessa avesse presentato denuncia (Cassazione penale sezione I n. 8410/2009); - ricorre l’aggravante dei futili motivi nel reato in danno di un soggetto che abbia intrapreso una relazione con una donna già legata in passato al capo di un gruppo mafioso, commesso per finalità punitive, di affermazione del proprio prestigio criminale e di intolleranza per la libertà di autode-terminazione della donna (Cassazione penale sezioni unite n. 337/2008); - non può dirsi aggravato dai futili motivi il reato di mal-trattamenti commesso per ragioni di mera gelosia, qualora tale sentimento non sia accompagnato da uno spirito puni-tivo nei confronti della vittima, considerata come una pro-pria appartenenza, in ragione del fatto che abbia osato ribel-larsi ai voleri del reo (Cassazione penale sezione V n. 35368/2006); - non ricorre l’aggravante in oggetto nel delitto di omici-dio commesso da un soggetto omosessuale nei confronti di persona di cui si era innamorato senza essere ricambiato, non potendo il motivo abietto ravvisarsi nel sentimento di amore o di affetto che abbia spinto il reo – omossessuale o eterosessuale che sia – ad agire (Cassazione penale sezione I n. 16968/2009); - è aggravato dai motivi abietti il reato commesso da un genitore nei confronti della figlia, rea di rivendicare margini di autonomia e di tenere un comportamento difforme ai det-tami familiari, in ragione di un distorto e patologico senti-mento di possesso del genitore nei confronti della prole (Cassazione penale sezione I n. 6587/2009); - sussiste la predetta aggravante nel caso di omicidio commesso per ottenere il prezzo di una cessione di sostanza stupefacente (Cassazione penale sezione I n. 30291/2011); - ricorre l’aggravante dei motivi abietti nel caso di omi-cidi rituali di persone indifese, poiché il sacrificio umano è pratica intollerabile e ripugnante per la generalità dei conso-ciati (Cassazione penale sezione I n. 32851/2008). Con riferimento invece al motivo futile la Suprema Corte nel tempo ha consolidato una giurisprudenza che determina la sussistenza dell’aggravante quando la determinazione a compiere il reato sia sorta sulla base di uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato commesso, da potersi considerare - sulla base del co-mune sentire - del tutto insufficiente a determinare la com-missione del delitto, costituendo quindi – più che una vera e propria causa dell’agire del reo – un mero pretesto per dare sfogo al proprio impulso criminale. In sostanza il motivo futile è quello che si rinviene quando la causa che ha indotto il colpevole ad agire sia non solo in rapporto di evidente sproporzione rispetto al reato com-messo ed al bene giuridico leso, ma altresì di carattere bana-le, tale da non poter determinare una simile reazione illecita nella generalità dei consociati; talché più che essere l’effettiva “molla” che ha indotto il reo a commettere il reato il motivo futile rappresenterà una mera occasione pretestuo-sa per dare sfogo alla propria indole criminale. Si ritiene in tali casi di aggravare la pena la pena da in-fliggere al reo, che – agendo per futili motivi – dimostra di essere particolarmente pericoloso e dotato di un istinto cri-minale più spiccato rispetto ad altri soggetti. Dal punto di vista di una casistica concreta, l’applicazione dell’aggravante dei futili motivi è stata ogget-to di numerose pronunce da parte della Suprema Corte, la quale ha avuto modo di affermare che: - il sentimento di gelosia può essere considerato una spinta forte dell’animo umano, capace di spingere anche ad azioni irrazionali, motivo per cui il delitto motivato dalla ge-losia non può dirsi aggravato dai futili motivi, a meno che non sia espressione di una volontà punitiva nei confronti del partner, considerato come una propria appartenenza (Cas-sazione penale sezione I n. 49129/2018); - non è aggravato dai futili motivi il reato commesso per motivi politici o ideologici, a meno di non poter rinvenire in essi una evidente banalità ed irrisorietà rispetto al sentire comune (Cassazione penale sezione V n. 52747/2017); - l’aggressione nei confronti della vittima, rea di aver ri-volto uno sguardo torvo all’indirizzo dell’imputato, è ag-gravata dai futili motivi vista la banalità della ragione che spinse il colpevole ad agire e la notevole sproporzione ri-spetto al reato commesso (Cassazione penale sezione I n. 30691/2017); - sussistono i futili motivi nel caso di aggressione di al-cuni tifosi nei confronti di un tifoso di una squadra calcistica rivale (Cassazione penale sezione V n. 38377/2017); - non possono definirsi né lievi né banali, e quindi non futili, i motivi religiosi e culturali che abbiano spinto un ge-nitore a tentare di uccidere la propria figlia, rea ad i suoi oc-chi di essersi allontanata dai precetti dell’Islam e della fami-glia, intrattenendo rapporti sessuali prima del matrimonio, per di più con soggetto appartenente ad una diversa confes-sione religiosa (Cassazione penale sezione I 51059/2013); in un caso diverso la Suprema Corte ha avuto modo di preci-sare come invece l’appartenenza a gruppi etnici o comunità legate a peculiari sistemi di valori e stili di vita, che si pon-gano in contrasto con i principi e le libertà costituzionali, non sia rilevante ai fini del mancato riconoscimento dell’aggravante in oggetto, nel caso di specie ritenuta sussi-stente a carico di membri di un gruppo di etnia rom autori di un omicidio nei confronti di un soggetto che aveva intrat-tenuto una relazione extra coniugale con una loro familiare, fatto inaccettabile per i valori di riferimento della loro co-munità (Cassazione penale sezione I n. 11591/2015); - nell’ipotesi di imputato minorenne vi deve essere un’analisi particolarmente approfondita che possa condurre ad escludere che la spinta che portò il reo ad agire, per quanto banale e sproporzionata rispetto ai fatti, non possa addebitarsi più all’immaturità ed emozionalità tipica di una persona minorenne piuttosto che ad una particolare malva-gità del reo (Cassazione penale sezione I 48162/2013); - la finalità di vendetta di per sé non integra il futile mo-tivo (Cassazione penale sezione I n. 7274/2013); - integra l’aggravante dei futili motivi l’omicidio com-messo a seguito di banale lite per controversie condominiali (Cassazione penale sezione I n. 29377/2009). Appare inoltre importante sottolineare come l’aggravante dei motivi abietti o futili non costituisca un’endiadi, bensì si riferisca a due distinte manifestazioni aggravate del reato. In altre parole, per tratteggiare la distinzione tra un moti-vo futile ed uno abietto si può dire che il motivo abietto è quello non condivisibile da comune sentire, mentre il motivo futile è un non- motivo. Essendo le due aggravanti concettualmente divergenti ne deriva che le stesse astrattamente possano coesistere, qualo-ra il reato sia commesso, contemporaneamente, sulla scorta di un impulso sproporzionato alla causa scatenante e tale da costituire un mero pretesto di uno sfogo violento, e di una ragione spregevole, idonea a cagionare sentimenti di ripu-gnanza (Cassazione penale sezione V n. 40090/2018); tutta-via in tale caso la motivazione a sostegno della sussistenza di entrambe le aggravanti dovrà essere particolarmente rigo-rosa e dovrà fornire ragione della presenza delle caratteristi-che distintive di entrambe le ipotesi aggravanti. (Cassazione penale sezione I n. 39358/2015). In ogni caso, ai fini dell’indagine circa la possibile sussi-stenza dell’aggravante dei motivi futili o abietti, sarà neces-sario un rigoroso e completo accertamento del movente e dei motivi che spinsero il reo a commettere il fatto; in caso con-trario, permanendo un dubbio sulle effettive ragioni che animarono l’azione del reo, non sarà possibile applicare l’aggravante in oggetto (Cassazione penale sezione I 45326/2008). Link al commento https://melius.club/topic/761-la-legge-zan-contro-lomotransfobia/page/9/#findComment-23239 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GianGastone II Inviato 3 Aprile 2021 Condividi Inviato 3 Aprile 2021 Il 31/3/2021 at 15:58, nullo ha scritto: No, sono abituate a pensare che anche gli altri possano dire la loro senza che questo mi faccia fare le barricate e sputare sentenze di morte inappellabili o classifiche di merito che portino alle liste di proscrizione Nullo...una sentenza in itinere...un uomo mille dubbi. Pure verso il mostro di Dusseldorf...😂 Link al commento https://melius.club/topic/761-la-legge-zan-contro-lomotransfobia/page/9/#findComment-23256 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Guru Inviato 9 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 9 Aprile 2021 Link al commento https://melius.club/topic/761-la-legge-zan-contro-lomotransfobia/page/9/#findComment-33781 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Martin Inviato 9 Aprile 2021 Condividi Inviato 9 Aprile 2021 Uno degli effetti collaterali della libertà di parola è che becca anche i vari Giovanardi....😐 Link al commento https://melius.club/topic/761-la-legge-zan-contro-lomotransfobia/page/9/#findComment-33815 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
briandinazareth Inviato 9 Aprile 2021 Condividi Inviato 9 Aprile 2021 intanto zaia apre alla legge, secondo me salvini deve cominciare a stare attento... Link al commento https://melius.club/topic/761-la-legge-zan-contro-lomotransfobia/page/9/#findComment-33828 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GianGastone II Inviato 9 Aprile 2021 Condividi Inviato 9 Aprile 2021 @briandinazareth Gli fanno il culo. Link al commento https://melius.club/topic/761-la-legge-zan-contro-lomotransfobia/page/9/#findComment-33840 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Guru Inviato 13 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 13 Aprile 2021 Molto interessante: https://fb.watch/4RUhVpYPYq/ @melos62 che ne pensi? Link al commento https://melius.club/topic/761-la-legge-zan-contro-lomotransfobia/page/9/#findComment-40882 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maurodg65 Inviato 14 Aprile 2021 Condividi Inviato 14 Aprile 2021 6 ore fa, Guru ha scritto: Molto interessante: https://fb.watch/4RUhVpYPYq/ Questo starebbe a significare che tu e Brian non avete capito nulla di quella legge? Link al commento https://melius.club/topic/761-la-legge-zan-contro-lomotransfobia/page/9/#findComment-40912 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Guru Inviato 14 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 14 Aprile 2021 @maurodg65 È una domanda? Per me significa che non hanno capito nulla quelli che sono contrari. Ma credo siano in buona fede, non avendo approfondito ed avendo ascoltato soprattutto la propria formazione culturale. Link al commento https://melius.club/topic/761-la-legge-zan-contro-lomotransfobia/page/9/#findComment-41001 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maurodg65 Inviato 14 Aprile 2021 Condividi Inviato 14 Aprile 2021 13 ore fa, Guru ha scritto: È una domanda? Certo... 13 ore fa, Guru ha scritto: Per me significa che non hanno capito nulla quelli che sono contrari Perché? Era stato fatto notare come una norma che inasprisse la pena in modo specifico per l’omotransfobia fosse assurda e sia tu sia Brian avete argomentato affermando il contrario, dal tuo link postato nel precedente post sembra che invece sia proprio come si era detto e che nel progetto di legge De Zan non ci sia nessuna aggravante specifica e che di omotransfobia nel testo della legge si parli solo relativamente ad una giornata “contro” l’omotransfobia da organizzare e nulla di più. Link al commento https://melius.club/topic/761-la-legge-zan-contro-lomotransfobia/page/9/#findComment-42319 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
briandinazareth Inviato 14 Aprile 2021 Condividi Inviato 14 Aprile 2021 @maurodg65 quanto scalda questo argomento eh... però almeno occorre informarsi sull'argomento in questione. qui un piccolo riassunto:https://www.altalex.com/documents/leggi/2020/11/05/legge-sull-omotransfobia-il-testo-approvato-alla-camera così magari ricominciamo a parlare sulla base dei fatti e della proposta di legge e non solo sul si dice. Link al commento https://melius.club/topic/761-la-legge-zan-contro-lomotransfobia/page/9/#findComment-42399 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maurodg65 Inviato 15 Aprile 2021 Condividi Inviato 15 Aprile 2021 6 ore fa, briandinazareth ha scritto: quanto scalda questo argomento eh... però almeno occorre informarsi sull'argomento in questione. Era una semplice riflessione su quanto postato da Guru, mi sembra confermata da quanto hai postato tu nel post quotato. 6 ore fa, briandinazareth ha scritto: qui un piccolo riassunto:https://www.altalex.com/documents/leggi/2020/11/05/legge-sull-omotransfobia-il-testo-approvato-alla-camera così magari ricominciamo a parlare sulla base dei fatti e della proposta di legge e non solo sul si dice. Che conferma esattamente le obiezioni fatte di inizio thread, nulla di specifico sull’omotransfobia ma un elenco di “aggravanti” molto vasto che include nella pratica qualsiasi cosa “futile” che possa portare ad atti di violenza non motivati, ammesso e non concesso che poi nella pratica esistano atti di violenza motivati ovviamente. Come era ovvio nulla di specifico poteva essere fatto, ma doveva essere impostato un meccanismo che includesse una casistica molto vasta. La giornata dedicata poi va bene, ma inserirla in questo dispositivo è più una scelta legata alla convenienza politica per vendersi il “successo” perché poteva benissimo essere fatta a parte e, forse, sarebbe stato anche più giusto. P.S. Cosi concepita la legge non vedo perché debba essere osteggiata. Link al commento https://melius.club/topic/761-la-legge-zan-contro-lomotransfobia/page/9/#findComment-42458 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Guru Inviato 15 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 15 Aprile 2021 Mauro, di fatto quella legge inasprirebbe le pene contro i reati di omotransfobia e intolleranza, pur rimanendo nei binari, imposti da una sana democrazia, della tutela della popolazione tutta. A maggior ragione non si spiega perché la destra sia contraria. O meglio, lo si spiega anche troppo chiaramente. Link al commento https://melius.club/topic/761-la-legge-zan-contro-lomotransfobia/page/9/#findComment-42473 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maurodg65 Inviato 15 Aprile 2021 Condividi Inviato 15 Aprile 2021 36 minuti fa, Guru ha scritto: pur rimanendo nei binari, imposti da una sana democrazia, della tutela della popolazione tutta. Che era appunto ciò che si affermava dovesse essere fatto all’inizio del thread, la conseguenza è che si sia strumentalizzata una proposta vendendo ciò che politicamente faceva la differenza, nella realtà presentata per ciò che è l’opposizione delle forze politiche sarebbe stata nulla o quanto meno irrilevante e legata a frange estreme della politica, ma così si sarebbe anche annullato il tornaconto politico di una parte che era, nella realtà, il fine principale perseguito. 1 Link al commento https://melius.club/topic/761-la-legge-zan-contro-lomotransfobia/page/9/#findComment-42489 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
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