Vai al contenuto
Melius Club

Andrete a votare i referendum?


Messaggi raccomandati

Inviato

Domenica 12 Giugno andrete al mare o in montagna o vi recherete ai seggi? Personalmente se avessero dichiarato ammissibili quelli sulla responsabilità civile e diretta dei magistrati, quello sull'eutanasia e quello sulla cannabis ci sarei andato, così mi sa che andrò a scarpinare su per i monti.   

Inviato

Referendum inutile su cui nessuno sa nulla, io non andrò 

Inviato

Se nessuno ne sa nulla significa che sono importanti 

  • Melius 2
bungalow bill
Inviato

Rimango a casa mia . 

Inviato

Questo è il quesito numero 3.

Ditemi voi se una persona comune può capire le implicazioni di un si o di un no.

Cosa li paghiamo a fare se poi chiedono a noi di studiare per rispondere a questo.

Ah, alla fine c'è il punto di domanda. 

 

Il terzo quesito referendario è stato elaborato nel seguente modo: 

 

“Volete voi che siano abrogati: l’“Ordinamento giudiziario” approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura”; la legge 4 gennaio 1963, n.1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’art.1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n.150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art.1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.150” , nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art.2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n.111 e dall’art.3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24, limitatamente alle seguenti parti: art.11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art.13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art.13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art.13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’art.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art.13, comma 4:“4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”;art.13, comma 5:“5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art.13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’art.10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art.10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa”; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’art.13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160.”?

 

 

Inviato

Quanto riportato sopra dovrebbe essere sufficiente per fruttare pece e piume a chi lo ha scritto.

Una simile formulazione del quesito, di cui peraltro non ho capito una mazza, è semplicemente volontà esplicita di prendere per il cūlus la gente. O più probabilmente volontà di far fallire il referendum, qualsiasi cosa significhi, per mancanza del quorum.

Che vadano tutti all'inferno.

 

 

 

Inviato

mi onoro di non entrare in un seggio dal secolo scorso

ho intenzione di mantenere la fedina immacolata per questo secolo

 

  • Amministratori
cactus_atomo
Inviato

@giagiu @lufranz punto primo, basta con espressioni del tipo "ci chiedono", i referendum sono proposti non dai partiti (che noramalmente non li gradiscono) quianto da organizzazioni tipicamente poco rappresentate in parlamento e che usano  il referendum come strumento di pressione o come  tentativo di legiferare innegativo (abrogazione invece che nuova lehhe)

quanto al co0ntenuto oscuro, beh, penso che sottoporre parte di un regio decreto che ha subito enne modificazioni in circa un secolo di vita ad u referendum abrogativo non possa che portare a certe aberrazioni.

D'altra parte la nostra legge sull'aborto si chiama "norme contro l'interruzione volopntaria della gravidnza", ...

non credo che voterò ai referendum, anche perchè non mi rovo d'accordo con le prposte abrogative che leggo, ma approfonditò la sostanza

Inviato

 

20 minuti fa, cactus_atomo ha scritto:

quianto da organizzazioni tipicamente poco rappresentate in parlamento e

Questi 5 referendum sono stati fortemente voluti dalla Lega.

Inviato
1 ora fa, cactus_atomo ha scritto:

quanto al co0ntenuto oscuro, beh, penso che sottoporre parte di un regio decreto che ha subito enne modificazioni in circa un secolo di vita ad u referendum abrogativo non possa che portare a certe aberrazioni.

Quando leggo quelle robe penso sempre al latinorun di manzoniana memoria. 

Non mi interessa chi ha proposto il referendum. Qualcuno ha scritto quella cosa. Non dico nulla sulla sostanza in quanto incomprensibile da quel testo, ma la forma fa semplicemente SCHIFO, è una tecnica per far sentire una mela il cittadino comune (e anche quello provincia e regione: scommettiamo che se faccio leggere quel testo così "a botta" a un avvocato quello mi guarda sbalordito e fa "EH ???" ). Una forma esplicita di mancanza di rispetto.

Visto che chiunque dovrebbe poter esprimere il proprio parere, mettere sulla scheda una spiegazione semplice e comprensibile dallo stesso "chiunque" no ? E' vietato dalla legge ?

 

 

Ivo Perelman
Inviato

Se l'elettore non capisce non va a votare e così non scatta il quorum. È una scelta anche questa.  Se la gente va in massa a votare, pur votando per il no, ci si inventa qualcosa d'altro. 

  • Amministratori
cactus_atomo
Inviato

@lufranz mi son fatto l'idea che i proponenti vogliano legiferare con i referendum per sottrazione, eliminando alcune parti delle vecchie normative, lasciandone in piedu altre. quel quesito è incomprensibile, un referendum in materia noon avrebbe mai dovuto essere proposto. lo strumento referendario nasce, nelle intenzioni dei costituenti, cn una iniziativa popolare di abrogazione non i una riga di un testo di legge, ma di un concetto generalr, il referendum sul divorzio volevs abolire semplicemente il divorzio, non solo alxuni commi specifii.

Per me è stao un errore dei promotori voler prioporre enne referendum insieme, il che significa disperdere le forze e rendere tutto meno comprensibile, avrebbero dovuto proporre uno o due referendum semplici

non è un caso se ad oggi tutti referendum (a parte quelli sul sucleare e quello sul finazimento dei partiti, se non ricordo male) sono stai una deblaque per i proponenti

credo che in molti casi l'obiettivo vero non sia il referenum ma fare pressione sul legislatore affinchè cambi le leggi nel senso voluto dai referendari

  • Melius 1
Inviato
41 minuti fa, cactus_atomo ha scritto:

 mi son fatto l'idea

Ma un'idea sul perché abbiano cassato gli altri tre referendum, quello sulla responsabilità dei giudici, quello sull'eutanasia e quello sulla cannabis, che in fin dei conti a noi popolino avrebbero potuto interessare sicuramente di più di quelli che invece hanno ritenuti siano ammissibili di pronunciamento da parte nostra te la sei fatta?  


  • Notizie

  • Badge Recenti

    • Badge del Vinile Arancio
      music.bw805
      music.bw805 ha ottenuto un badge
      Badge del Vinile Arancio
    • Contenuti Utili
      Eiji
      Eiji ha ottenuto un badge
      Contenuti Utili
    • Reputazione
      Ultima Legione @
      Ultima Legione @ ha ottenuto un badge
      Reputazione
    • Contenuti Utili
      Capotasto
      Capotasto ha ottenuto un badge
      Contenuti Utili
    • Contenuti Utili
      fabio76
      fabio76 ha ottenuto un badge
      Contenuti Utili
×
×
  • Crea Nuovo...