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Calcio - Serie A 2022-2023


Jackhomo

Messaggi raccomandati

Mighty Quinn
Inviato

Come evidente la penalizzazione alla Juve ci sta e ci sta tutta.

Che siano nove o altro è stato confermato quasi in toto il dispositivo originale.

A breve seguirà squalifica uefa sacrosanto e chissà cos'altro 

Ma, personalmente lo vedo come un danno alla juve 

Tutte queste cose ampiamente meritate saranno sfruttate per fare del vittimismo e soprattutto per giustificare in qualche modo il vero clamoroso unico disastro della Juve

Quello sportivo

Queste punizioni sono una manna per Allegri, non poteva chiedere di meglio 

Inviato

Ma un 3ad ad hoc dove sbranarvi in simpatia? 

  • Haha 2
appecundria
Inviato
5 minuti fa, Jack ha scritto:

L’attesa continua. 

Tu che sei competente in materia di economia aziendale, perché non ci spieghi il nesso tra l'affare Osi e le condanne della Juve? È roba molto tecnica, mi farebbe piacere. 

Mighty Quinn
Inviato
10 minuti fa, appecundria ha scritto:

nesso tra l'affare Osi e le condanne della Juve?

Osi è uno 

La Juve è un comportamento reiterato e sistematico

Comunque, togliamo pure qualche punto al Napoli per Osi, la classifica cambia? No

E quindi

Passiamo ad altro 

appecundria
Inviato
1 minuto fa, FabioSabbatini ha scritto:

Juve è un comportamento reiterato e sistematico

Ci sarebbero almeno altri tre motivi. Osi non è a specchio, sono transitati 52 milioni cash. Il beneficiario è il Lille, il Napoli ci rimette. Non c'è alterazione del patrimonio netto di una società quotata (= gabbio).

Inviato
2 ore fa, appecundria ha scritto:

ma conta chi l'ha portata all'altare.

Infatti questo ho scritto. 

Inviato
1 ora fa, appecundria ha scritto:

Il beneficiario è il Lille, il Napoli ci rimette.

Bruno dai su, una valutazione di venti milioni per i quattro giocatori, i tre giovani più Karnezis, sono plusvalenza secca per il Napoli che a bilancio quei giocatori li aveva gia ammortizzati, quindi non ci rimette nulla anzi ci guadagna ed alla grande, come il Lille che però per fare una plusvalenza su Osimhen doveva incassare i 75 più bonus che cash ADL non avrebbe mai pagato.

Inviato
1 ora fa, appecundria ha scritto:

Osi non è a specchio, sono transitati 52 milioni cash.

Anche Pjanic Arthur non era a specchio eppure lo richiamate sempre, 52 milioni era la reale valutazione di Osimhen all’epoca, i 20 erano on top.

Inviato
2 ore fa, appecundria ha scritto:

L'inchiesta Prisma risale fino a dopo l'addio di Marotta per motivi di prescrizione.

La prescrizione salva sempre gli interisti. :classic_biggrin:

Inviato
11 ore fa, appecundria ha scritto:

insomma, Khvicha Kvaratskhelia è uno scarto della JUVE

Come Haaland...🤦

Inviato
49 minuti fa, Gici HV ha scritto:

Come Haaland...🤦

Haaland era un potenziale obiettivo, ma non ci fu mai alcun accordo con il Salisburgo anche se il norvegese venne a Torino, allo Stadium, per valutare la possibilità di uno sbarco in Italia, con il georgiano invece un accordo ci fu poi lasciato cadere, ma cambia poco perché poi conta chi gli fa sottoscrivere il contratto e lo porta in squadra, è solo una precisazione sullo scouting.

Inviato
6 ore fa, appecundria ha scritto:

va bene. 

Certo, perché di fronte ai numeri ed ai fatti altro non si può dire, bisogna solo prenderne atto, con Osimhen andò come ho riportato. 

Inviato

https://www.linkiesta.it/2023/05/coni-motivazioni-juventus-sanzioni-punti/
 

Disordine sportivo

Le strane motivazioni del Coni sulla Juventus e le prospettive di un caso ancora aperto

La sentenza rivela un paio di torsioni pericolose sul principio di legalità: una sul fair value e la liceità delle operazioni a specchio, l’altra sul fatto che il club è stato condannato per fatti diversi da quelli per cui era stato in origine incolpato.

 

Criticare le sentenze che danno torto è uno degli hobby preferiti degli avvocati. Non serve a molto ma attenua l’ulcera, aiuta a capire gli errori – quando ce ne sono – e soprattutto l’aria che tira. Per la Juventus, bruttissima: il Collegio di garanzia del Coni, l’equivalente nel diritto sportivo della Corte di Cassazione per la giustizia ordinaria, ha pubblicato le motivazioni della sentenza con cui ha ratificato l’operato della Corte di Appello federale e del procuratore Giuseppe Chinè per quanto riguarda la colpevolezza del club torinese e dei suoi vertici in ordine a tutte le accuse mosse sul caso plusvalenze.

E dunque piena responsabilità, non solo per l’alterazione dei bilanci ma anche e soprattutto per violazione del principio di lealtà sportiva (il famoso e stracitato art. 4 del codice di giustizia sportiva).

Di più: ha tenuto a sottolineare, il collegio, in uno dei passaggi della sentenza, che vi è piena consonanza tra il codice adottato dal Coni e regolamenti delle singole federazioni, sicché è inutile confidare per i club “ribelli” in una qualche vaga differenza di posizioni per quanto riguarda la politica giudiziario-sportiva, un messaggio chiarissimo per darsi una regolata anche in futuro.

Tuttavia ad «una prima lettura» (come dicono i giuristi) la sentenza rivela un paio di torsioni pericolose che allontanano il diritto sportivo dal processo di progressivo avvicinamento – che sembrava volesse imboccare – ai principi che regolano il giusto processo e le sentenze delle corti europee in tema di tutela dei diritti individuali.

Due i punti delicati che investono il principio di legalità – cioè il diritto che gli stati democratici riconoscono ai propri cittadini di avere chiara la conseguenza eventualmente illecita delle proprie condotte prima di porle in atto.

Nel caso della Juventus, come noto, il punto cruciale era l’illiceità delle cosiddette operazioni a specchio di compravendita dei giocatori, quelle che consentivano – la pratica non sarà più possibile in futuro – di ammortizzare in più anni di bilancio il prezzo di acquisto di un giocatore altrui ma di portare subito in attivo il prezzo di vendita del proprio con immediato sollievo della contabilità. Il collegio di garanzia ha confermato che violano i criteri posti dal paragrafo 45 dello IAS 38 (International Accounting Standard) un protocollo di riferimento per i criteri di valutazione dei beni immateriali, come sono le prestazioni degli atleti.

La norma prevede che «il costo di tale attività immateriale è valutato al fair value (valore equo) a meno che a) l’operazione di scambio manchi di sostanza commerciale, o b) né il fair value (valore equo) dell’attività ricevuta né quello dell’attività ceduta sia misurabile attendibilmente. Se l’attività acquistata non è valutata al fair value (valore equo), il suo costo è commisurato al valore contabile dell’attività ceduta».

Messa così, una dichiarazione di puro principio (checché ne pensino alcuni giuristi della domenica sportiva), non applicabile alla valutazione di beni immateriali come le prestazioni sportive per cui il fair value non è possibile salvo prendere per Vangelo le valutazioni del Fantacalcio o dei siti sportivi.

Infatti, riconosce la stessa sentenza, la prima precisa definizione della illiceità delle operazioni a specchio è stata fornita da una delibera della Consob adottata dopo i controlli sulla contabilità che ha definito tali compravendite come vere e proprie «permute» che vanno contabilizzate a «costo zero» e non separatamente.

Aggiungiamo che la cosa era tutt’altro che pacifica, al punto da indurre il governo italiano – su impulso del ministro dello Sport – a varare in tutta fretta dentro il decreto “mille proroghe” una norma ad hoc poi ritirata per difetto delle condizioni di urgenza.

Dunque non esisteva alcuna espressa regolamentazione sulla valutazione degli scambi che potesse definire i contorni dell’illecito da plusvalenza prima che si pronunciasse la Consob, e oggi il giudice sportivo. Nel “mondo di fuori” una grave violazione di un principio fondamentale.

Il secondo punto altrettanto grave concerne il fatto che la Juventus, tramite una procedura di revisione di una prima sentenza di assoluzione, è stata condannata per fatti nuovi e diversi da quelli per cui era stata in origine incolpata.

Al club era inizialmente contestato un mero illecito amministrativo (1 comma art. 31) punito con la sola sanzione pecuniaria, trasformato poi in illecito sportivo dopo l’acquisizione degli atti di indagine della procura di Torino.

Il collegio riconosce tale mutamento, ma lo ritiene legittimo come espressione del diritto del giudice sportivo a dare una qualificazione giuridica autonoma dei reati anche se divergente dall’accusa formulata dalla procura.

Ebbene, con il dovuto rispetto, tale principio nel diritto ordinario è considerato come una violazione del diritto di difesa da almeno un decennio, allorché con nota sentenza (Drassich vs Italia) la Corte europea dei diritti umani sanzionò giudice italiano che aveva cambiato nel processo di appello il tipo di reato per il quale l’imputato era stato condannato. Si noti: in un giudizio di appello, mentre nel caso della Juve ciò è avvenuto addirittura in una procedura straordinaria di revisione.

Si dirà che tutto ciò è frutto del conclamato principio di autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello della giustizia ordinaria, ma qui il discorso si fa delicato e preannuncia futuri aspri contenziosi.

Sia il Tar sia il Consiglio di Stato – cui hanno preannunciato si rivolgeranno alcuni dei condannati – con diverse pronunce, di cui qui si è scritto, ha ribadito che (autonomia o no) tutti i vari ordinamenti particolari, compreso quello sportivo, devono rispettare i principio e i diritti fondamentali dei cittadini: il principio di legalità, oltre che quello di difesa, rientra nel novero.

Sul punto, la sentenza manifesta un qualche imbarazzo – se non un vero e proprio contrasto – tra i giudici del collegio che hanno accolto i ricorsi di Pavel Nedved ed altri amministratori sul presupposto che non sia provato che gli stessi fossero informati sulla natura illecita delle transazioni.

Eppure la pratica delle plusvalenze era diffusa e nota non solo nella Juventus – che pure è l’unica a risponderne. Difficile spiegare il doppio registro, se non come espressione di un dubbio che deve aver attraversato il collegio.

Incertezza che sembra investire la posizione della stessa società, cui si riconosce di avere predisposto un modello organizzativo anche se non avrebbe fornito dati sulla sua efficacia e con ciò aprendo una strada per il futuro ai club coinvolti per responsabilità dei propri tesserati in ordine all’allenamento del principio di responsabilità oggettiva.

È probabile che si siano volute attenuare le conseguenze sanzionatorie cercando un compromesso, magari differendo la punizione alla prossima stagione.

Insomma, il caso non è chiuso: oggi va registrato l’arroccamento dell’ordinamento sportivo su se stesso ed è facile intuire il messaggio in filigrana ai grandi club che volessero coltivare eccessive ambizioni di autonomia. È da vedere quanto la cittadella resisterà al mondo di fuori che bussa. E non è un discorso che possa limitarsi ai bilanci.

 

Inviato

L’autore dell’articolo del post precedente:IMG_3277.thumb.png.37da730a66ad3f3e3e703ba3dee64375.png

Inviato

Mauro hai vinto il premio per il post più lungo di sempre. Ora parte la competizione  su chi  riuscirà a leggerlo per intero. Io mi ritiro 

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Inviato
2 minuti fa, DiZZo ha scritto:

Mauro hai vinto il premio per il post più lungo di sempre. Ora parte la competizione  su chi  riuscirà a leggerlo per intero. Io mi ritiro 

È un articolo completo, ma comprendo le tue difficoltà e ti sono vicino. :classic_biggrin:

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