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Melius Club

L'america che odia le donne


Membro_0015

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Inviato
14 minuti fa, maurodg65 ha scritto:

Dice ESATTAMENTE le stesse cose della legge Italiana, vanno considerati ANCHE i problemi mentali

 

@JohnLee

Paragonare la legge dello stato di New York alla 194 e’ una stupidaggine olimpionica, che non ha proprio nessun fondamento, una fake news collossale.

1) Tanto per cominciare in Italia non puoi abortire tranquillamente entro i 5 mesi, ed il motivo e’ evidente, basta vedere come e’ un “feto@ a 5 mesi e 29 giorni, tutti gli Stati civili proibiscono l’aborto quando un bambino nasce vivo e può sopravvivere fuori dall’utero, perché non e’ più un “ammasso di cellule” ma un bambino.

2) affermare che la legge dice le stesse cose della 194 in punto di salute psichica e’ falso.

Basta leggere gli art. 6 e 7 della legge.

Infatti  “...quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a).”

Ovverosia quando e’ in pericolo la vita della madre. Non per malattie psichiche contemplate dalla lettera b.

 

 

  • Thanks 1
Inviato
2 minuti fa, senek65 ha scritto:

È comunque illuminante che siamo tutti uomini qui a discutere di un qualcosa che non riguarda noi. 

Per l’amor di Dio, noi non partoriremo mai questo è vero, ma siamo idealmente parte in causa a meno di non pensare ad una variante dei bambini che si trovano sotto i cavoli. Questo ovviamente prescindendo dall’aspetto etico e morale che riguarda o dovrebbe riguardare tutti.

Inviato
25 minuti fa, maurodg65 ha scritto:

John Lee hai ragione dice le stesse cose della legge italiana

Non ha per niente ragione, ha scritto una stupidaggine colossale, se sei un medico in Italia e provi a sopprimere un bambino con le “tecniche moderne” della senatrice Dem finisci dritto dritto in galera.

Inviato
2 minuti fa, Roberto M ha scritto:

2) affermare che la legge dice le stesse cose della 194 in punto di salute psichica e’ falso.

Basta leggere gli art. 6 e 7 della legge.

Infatti  “...quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a).”

Ovverosia quando e’ in pericolo la vita della madre. Non per malattie psichiche contemplate dalla lettera b.

Meno male va. Grazie.

Inviato
1 minuto fa, maurodg65 ha scritto:

È comunque illuminante che siamo tutti uomini qui a discutere di un qualcosa che non riguarda noi. 

Certo, un bambino di 9 mesi vivo ammazzato con una iniezione al cuore direttamente nell’intero della madre non ci riguarda.

Inviato
Adesso, Roberto M ha scritto:

Non ha per niente ragione, ha scritto una stupidaggine colossale, se sei un medico in Italia e provi a sopprimere un bambino con le “tecniche moderne” della senatrice Dem finisci dritto dritto in galera.

Bene Roberto, io non conoscevo la legge, quello che ho trovato lo riportava ma prendo atto, mi sembrava folle ma meglio così.

Inviato
1 minuto fa, Roberto M ha scritto:

Certo, un bambino di 9 mesi vivo ammazzato con una iniezione al cuore direttamente nell’intero della madre non ci riguarda.

Qui hai quotato di mela però, sembra che l’abbia scritto io. 😉 

Inviato
51 minuti fa, Jackhomo ha scritto:

Con la decisione presa ogni stato avrà la possibilità di leggiferare come meglio credo, quindi evitiamo disinformazione.

non c'è nessuna disinformazione, perchè prima a livello federale avevi un diritto generalizzato.

dopo dipendendo dai vari stati, diciamo che in una metà circa di essi lo perdi.

Inviato
3 minuti fa, audio2 ha scritto:

non c'è nessuna disinformazione, perchè prima a livello federale avevi un diritto generalizzato.

dopo dipendendo dai vari stati, diciamo che in una metà circa di essi lo perdi.

Questa è una deduzione, la Corte Suprema ha cancellato un obbligo e non un diritto

Inviato

poi vorrei anche vederli i numeri o le percentuali di questi cosiddetti aborti tardivi e/o terapeutici,

quando almeno il 15 % di tutte le gravidanze vengono interrotte da aborti spontanei.

1 minuto fa, Jackhomo ha scritto:

la Corte Suprema ha cancellato un obbligo e non un diritto

ma obbligo de che ?

Inviato
16 minuti fa, maurodg65 ha scritto:

idealmente parte in causa

No, siamo LA causa.

Non mi risultano casi di autofecondazione. 

Non trovi tutto questo un filo allucinante?

Inviato
25 minuti fa, JohnLee ha scritto:

guardati questo riassunto

la ragione 'psichica' o 'mentale' è prevista in praticamente tutte le leggi dei Paesi civili come motivazione dopo le settimane (da 12 a 24) iniziali.

Vorrà dire qualcosa?

Ti sfugge il fatto che non e’ messo in discussione l’aborto anche oltre le 12 settimane anche per la tutela della salute psichica della donna.

La differenza, sostanziale, e’ che in tutti i paesi civili NON e’ consentito uccidere un bambino per la tutela della salute psichica della donna.

Leggiti l’art. 7 della legge 194.

Quando c’è la possibilità che il bambino nasce vivo il medico lo deve far nascere vivo e mantenere in vita.

Mentre a New York lo uccidono con le tecniche moderne.

Questa e’ la differenza sostanziale.

Inviato
9 minuti fa, audio2 ha scritto:

poi vorrei anche vederli i numeri o le percentuali di questi cosiddetti aborti tardivi e/o terapeutici,

quando almeno il 15 % di tutte le gravidanze vengono interrotte da aborti spontanei.

Non entro nel merito degli aborti, francamente non mi interessa

9 minuti fa, audio2 ha scritto:

ma obbligo de che ?

Che imponeva ai singoli stati il diritto all' aborto. Adesso ogni stato potrà leggiferare in materia come meglio crede.

Inviato

Bè, considerato il fatto che nel 2020, più di 10mila minorenni sono morti per ferite da arma da fuoco negli Stati Uniti, trovo normale che si vieti l’aborto. Rischiano l’estinzione..

Inviato
23 minuti fa, maurodg65 ha scritto:

io non conoscevo la legge, quello che ho trovato lo riportava ma prendo atto, mi sembrava folle ma meglio cos

A questo punto copio-incollo la legge 194   

La cosa migliore e’ leggere direttamente le leggi, piuttosto che fidarsi delle interpretazioni giornalistiche o forumistiche.

Art. 6

 

L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Art. 7

I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.

Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.

Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

 

 

Inviato
1 minuto fa, Roberto M ha scritto:

Art. 7

I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.

Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.

Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

Fantastico, grazie. 

Inviato

P.S. Senza aver letto la legge quanto ho affermato ci rientra in pieno, solo sulla base del buon senso.

Gaetanoalberto
Inviato
32 minuti fa, JohnLee ha scritto:

magfari che abbiano fatto il classico

Ecco, finalmente qualche piccola soddisfazione! 


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