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Melius Club

Cospito


OLIVER10

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Inviato
Adesso, briandinazareth ha scritto:

concetto totalmente errato

Ok prendo atto.

Inviato
42 minuti fa, briandinazareth ha scritto:

non funziona così

È inutile. 

  • Melius 1
Inviato
5 ore fa, appecundria ha scritto:

Dunque non può incontrarsi col cliente essendo ascoltato e registrato. 

Infatti.

Vi immaginate il difensore che prepara una strategia processuale con l'assistito che venga registrato e magari il tutto arrivi poi a conoscenza del pm in questione?

Questa peraltro risulta essere una falla di non poco conto perché consente  al detenuto al 41bis(e non solo) di far conoscere a chi di dovere  eventuali direttive senza correre praticamente alcun  rischio. 

A questo punto la domanda viene spontanea : Se viene meno la peculiarità principale del 41bis come ci si deve comportare?

Possibile che chi abbia legiferato non abbia tenuto in conto questa cosa o ( io penso sempre male )  l' ha tenuta in conto fin troppo bene?

 

  • Melius 1
Inviato

@gennaro61 l'avranno anche tenuta in conto ma non c'è soluzione, tocca sperare nella deontologia forense.

Inviato
7 ore fa, meliddo ha scritto:

Credo sia da chiarire* che il 41 bis non è applicato in base alla gravità del reato ma per impedire che i capi detenuti possano continuare a gestire le loro organizzazioni.

Le due cose non sono separate però, ma viaggiano insieme.

E per Cospito a maggio 2022, quando è stato convertito il regime ordinario di carcerazione in 41bis, sono le valutazioni che han fatto nel merito la magistratura e il guardasigilli di allora che ha firmato il decreto.

La variabile ora è la protesta contro quel regime portata avanti con lo sciopero della fame.

Inviato

@andpi65

tu che dimostri avere una Santa pazienza, potresti spulciare l’articolo di legge, nello specifico quali modifiche siano state introdotte nel tempo rispetto alla stesura originale, e provare a spiegare perché siano proprio quelle a incidere nel caso in esame?

così magari anch’io, come altri, possa finalmente avvicinarmi a capire di cosa stiamo parlando.

Inviato
9 minuti fa, nullo ha scritto:

potresti spulciare l’articolo di legge, nello specifico quali modifiche siano state introdotte nel tempo rispetto alla stesura originale, e provare a spiegare perché siano proprio quelle a incidere nel caso in esame?

Dal maggio 2022 ad oggi mi risulta nessuna modifica.

Inviato
2 ore fa, gennaro61 ha scritto:

Questa peraltro risulta essere una falla di non poco conto perché consente  al detenuto al 41bis(e non solo) di far conoscere a chi di dovere  eventuali direttive senza correre praticamente alcun  rischio. 

A questo punto la domanda viene spontanea : Se viene meno la peculiarità principale del 41bis come ci si deve comportare?

Il 41 bis funziona, direi, piuttosto bene nel limitare fortemente i contatti con l'esterno del detenuto. I contatti con l'avvocato di parte hanno altre regole e sono tutelati costituzionalmente, non è una falla.

Comunque resta sempre valido l'art.103 del CPP.

Inviato
17 minuti fa, andpi65 ha scritto:

Dal maggio 2022 ad oggi mi risulta nessuna modifica

Vedo di chiarire, mi riferivo alla introduzione di modifiche antecedenti che riguardano tale regime per reati connessi al terrorismo, mafia ecc., in precedenza non contemplati, quindi il perché venga utilizzato tale regime per quei reati e quali fossero le condizioni affinché decada.

Pare che la ratio mi sia sfuggita a giudizio di alcuni.

Avevo letto incuriosito, nel recente passato, che nel testo di legge ci fossero riferimenti a collaborazione fattiva e decaduti elementi di pericolosità sociale, ma evidentente devo aver frainteso.

Altrettanto evidentente ocorre solo fare lo sciopero della fame come via di uscita.

 

Inviato

@nullo Ahh ok. Premesso che per le ricerche approfondite qui qualcuno è più ferrato di me ,ti riporto quel poco che so': ergastolo ostativo e 41bis sono misure nate per gli irriducibili di particolari reati ( mafia e terrorismo in primis, ma non solo) in seguito alle stragi di Capaci e Via d'Amelio. Hanno la finalità di "convertire" gli irriducibili e spingerli a collaborare , il primo è il c.d. "fine pena mai" (che toglie la possibilità di accedere ai vari benefici di pena), il secondo si applica a quelli che sono già in regime ordinario di ergastolo ostativo, o direttamente a fine giudizio, se si reputa sulla base di fatti tangibili che sia necessario tagliarne i rapporti con le organizzazioni esterne . Di norma, se non ricordo male, per il 41bis sono 4 anni prorogabili a seconda delle esigenze.

Va' da se che in caso di collaborazione, provata , comprovata... reale, i regimi vengono , o possono essere, ridimensionati. Come , inteso in che entità, dipende dai casi specifici. 

Inviato
52 minuti fa, andpi65 ha scritto:

non è una falla.

Questo passaggio è estrapolato dalla Legge che disciplina l'art 41 bis:"l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza".

Poiché,  come tu sai meglio di me , la parola prevenire utilizzara  in questi contesti  equivale a dire per evitare , io credo che rappresenti una falla.

Diversamente sarebbe stato se la Legge avesse usato il termine limitare al posto di prevenire. 

Preciso che io sono totalmente  d'accordo con te che l'attività dell'avvocato debba essere tutelata in ogni modo perché altrimenti verrebbe meno la possibilità di difendersi che deve essere sacrosanta oer qualsiasi persona.

Inviato
22 minuti fa, gennaro61 ha scritto:

Preciso che io sono totalmente  d'accordo con te che l'attività dell'avvocato debba essere tutelata in ogni modo perché altrimenti verrebbe meno la possibilità di difendersi che deve essere sacrosanta oer qualsiasi persona.

Intendevo che nella formulazione iniziale necessariamente deve tenersi conto della costituzionalità della norma che si emana. Riguardo alla "tutela in ogni modo" quell'art. 103 CPP che citavo se da una parte la ribadisce, dall'altra non è che la pone in assoluto super partes ..qualche spazio, giustamente, in casi precisi c'è.  😉

Inviato
7 ore fa, briandinazareth ha scritto:
8 ore fa, nullo ha scritto:

Lo si riceve come 'premio" alla reiterata e continuata fede e partecipazione attiva (e foriera di pericolo) a determinate organizzazioni, e lo si perde facendo abiura e collaborando.

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non funziona così

Ahh, ora capisco, a questo ti riferivi @nullo.

SPetta che ora Brian ci spiega la sua di realtà nel merito . Mettiti pure comodo nel frattempo però, perché avrei  dubbi in merito, visti i precedenti.😀

Inviato

@andpi65 

Evidentemente, da quanto riporti, entrambi non abbiamo capito lo spirito della modifica apportata.

Grazie...

Ciò mi fa sentire meno solo.

Inviato
5 ore fa, nullo ha scritto:

Ciò mi fa sentire meno solo.

Direi che siamo almeno in tre, considerando che l'attuale guardasigilli, leggevo poco fa', l'ha cassata la richiesta di Cospito e dei suoi legali.




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