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Ruby tre bancarotta di uno stato di diritto


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1 ora fa, briandinazareth ha scritto:

ti ricordo che la prostituzione minorile è un reato e che silvio pagava per le prestazioni,

che e' esattamnte quello che ho scritto

che pagasse non ne dubito

ma , leggi sopra, la corte ha stabilito che il fatto non costituisce reato in quanto nonc'e prova che Berlusconi conoscesse la minore eta' della ragazza.

Le sentenze possono piacere o meno ma alla fine o si accettano sempre o si mettono in discussione sempre.

Non e' che se ti piace la condanna per frode fiscale allora e' valida e se invece lo assolve dal reato di prostituzione minorile non vale piu'. Sbaglio?

 

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briandinazareth

@stefanino

 

no, hai scritto che "il fatto non sussiste" ed è errato. 

il fatto invece sussiste, berlusconi ha pagato per scopare ruby, quindi la tua difesa con l'esempio della quattordicenne che va con il settantenne per passione si risolve nell'assurdo... 

tra l'altro berlusconi aveva altre amicizie con minorenni, femmine naturalmente, ma sicuramente non c'era sesso, erano amicizia limpide e pulite, parlavano di letteratura, pare.

ma soprattutto, ti rendi conto che berlusconi, negando che avesse pagato ruby per farci sesso, ha usato il parlamento per sostenere questa bugia? 

e poi ti scandalizzi per un bacetto di un cantante... :classic_biggrin:

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Tornai dalla farmacia, ho acquistato 76 confezioni da 24 compresse di plasil, numero sufficiente fino alla fine del quinquennio.

365 giorni diviso 24 fanno 15 confezioni anno, per 5 anni son 75. Una per la teiera.

 

Quindi... perchè Berlusconi telefonò?

 

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4.1. Diciamo subito che nell'economia complessiva della motivazione della sentenza, l'imputazione di prostituzione minorile (pp. 20-27) - oggetto delle maggiori attenzioni da parte dei media e dell'opinione pubblica - ha in realtà un ruolo secondario e pone indubbiamente "minori problemi" (p. 20), legati pressoché esclusivamente alla vicenda 'in fatto' e alla tenuta della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla prova della mancata consapevolezza, da parte del celebre imputato, dell'età minore di Ruby, all'epoca dei rapporti sessuali. Sul punto rinviamo il lettore alla sentenza allegata, non senza però sottolineare che la Cassazione, come si è anticipato, con un'interessante e articolata argomentazione ha ritenuto immune da vizi la motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano e ha confermato l'assoluzione dal delitto di prostituzione minorile. Ciò dopo aver ribadito, in punto di diritto (p. 20/21), che il principio di colpevolezza esige, per la rimproverabilità personale del fatto (si richiamano le note sentenze non. 364/1988 e 322/2007 della Corte costituzionale) che tutti e ciascuno gli elementi della fattispecie di cui all'art. 600 bis c.p. siano investiti dal dolo, compresa l'età minore della persona con la quale si hanno rapporti sessuali. La rilevanza della colpa, in ordine a questo elemento del fatto di reato, è stata stabilita solo dopo la commissione del fatto, per effetto dell'introduzione del nuovo art. 602 quater c.p. (inserito dalla l. 1° ottobre 2012, n. 172), a norma del quale l'autore del delitto di prostituzione minorile (e degli altri delitti previsti nella Sezione I, Capo III, Libro II del Codice penale) "non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile". Con una disposizione del tutto analoga a quella contestualmente introdotta nel riformato art. 609 sexies c.p. (e 'anticipata', in via di interpretazione conforme al principio di colpevolezza, dalla sent. n. 322/2007 della Corte costituzionale), il legislatore ha così dato rilievo all'ignoranza evitabile - e pertanto colpevole - dell'età minore della persona offesa. Orbene, come afferma la Cassazione, nella sentenza annotata (p. 20), "trattasi di previsione che incide sull'elemento soggettivo dell'illecito, in particolare riducendo l'area dell'errore di fatto scusabile (art. 47 comma 1 c.p.) e come tale consistente in una modifica in senso sfavorevole all'autore del reato, soggetta al principio dell'applicazione retroattiva o ultrattiva della legge più favorevole di cui all'art. 2, comma 4 c.p.".

 

 

5. Dopo aver escluso la configurabilità della concussione, la S.C. esclude altresì che il fatto sia riconducibile alla figura dell'induzione indebita ex art. 319-quater c.p., "in continuità normativa" con la fattispecie di concussione per induzione (art. 317 c.p., nella versione precedente alla l. n. 190/2012 e vigente all'epoca della commissione del fatto oggetto del giudizio, risalente al 2010). La sentenza annotata ribadisce in proposito - anche in questo caso sulla scia della sentenza Maldera delle S.U. - che la condotta induttiva si caratterizza per la prospettazione (anche in forma implicita) di un vantaggio indebito, che entrambe le pronunce di merito hanno escluso. Né tale vantaggio può ritenersi conseguente, di per sé, a un comportamento accondiscendente nei confronti di una richiesta di un superiore gerarchico o, comunque, di un'alta carica dello Stato: si tratta "all'evidenza di argomento assertivo, di mero sospetto, che non trova alcun riscontro probatorio nei dati processuali acquisiti" (p. 18).

La sentenza annotata, d'altra parte, esclude espressamente "l'idoneità ingannatoria" della prospettata parentela tra Ruby e il Presidente Mubarak, "rivelatasi immediatamente falsa" (p. 16). E' quanto basta, a noi pare, per escludere altresì che sia configurabile la previgente fattispecie di concussione per induzione-inganno, non più riconducibile alla previsione dell'art. 319-quater c.p., che punisce anche l'indotto (sarebbe irragionevole punire l'indotto/ingannato). Se ciò è vero, trova conferma la tesi secondo cui l'assoluzione del Presidente Berlusconi non è frutto della riforma della concussione attuata con la legge Severino del 2012.

 

6. La S.C. esclude altresì, infine, che nel fatto oggetto del giudizio sia ravvisabile un abuso d'ufficio, realizzato in concorso tra il Presidente Berlusconi (come 'extraneus') e il Capo di Gabinetto del Questore di Milano (p. 19/20). "Anche a voler ritenere la procedura amministrativa seguita dalla Questura di Milano per l'affidamento della minore Ruby non conforme al dettato dell'art. 403 c.c.", mancano comunque, nel caso di specie, gli elementi dell'ingiusto vantaggio patrimoniale e del danno ingiusto, necessari, dopo la riforma del 1997, per integrare un abuso d'ufficio penalmente rilevante. Le cose sarebbero ben diverse, sottolinea in modo sibillino la S.C. (p. 20), se fossero tuttora vigenti le norme incriminatrici dell'interesse privato in atti d'ufficio (art. 324 c.p.) - abrogata nel 1990 - o dell'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), nella versione precedente alla riforma del 1997. Come a dire che se l'abuso di potere realizzato la notte del rilascio di Ruby è penalmente irrilevante - e suscita l'indignazione di buona parte dell'opinione pubblica - è forse dovuto a riforme del passato meno recente, che animate dal pur lodevole intento di una maggiore tipizzazione di alcuni delitti contro la p.a., risultano però avere ristretto eccessivamente lemaglie del diritto penale nel contrasto ai più svariati abusi di potere realizzati in seno alla p.a. 

 

Se avete tempo di leggervi il resto: https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3972-la-sentenza-della-cassazione-sul-caso-berlusconi-ruby-tra-morale-e-diritto  

click in alto a destra e appare il .pdf della sentenza :classic_smile:

 

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@LeoCleo  I potenti con disponibilità economiche illimitate hanno notoriamente innumerevoli possibilità di vedere "pelo"

da parte di donzelle (solitamente depilate, pelo è espressione metaforica) più interessate alle sostanze terrene che a coltivare sentimenti. Nulla di nuovo sotto il sole, Faber docet.

Se lo chiamano il mestiere più vecchio ci sarà un valido motivo (prendo a prestito i commenti a proposito di "sfatiamo il mito della Denon DL103", appassionante discussione che seguo). Ciao a tutti. :classic_wink:

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briandinazareth
3 minuti fa, Roberto M ha scritto:

Notizia dell’ultima ora: Berlusconi assolto dal Ruby Ter perche’ il fatto non sussiste.

Non c’è stata nessuna corruzione in atti giudiziari.

E mo’ che si fa ?

 

niente, prendiamo atto che gli oltre 10 milioni date alle ragazze durante il processo erano elargiti per la nota generosità di silvio :classic_biggrin:

va benissimo, ma non cambia neppure una virgola di tutta la vicenda della nipote di mubarak, nella quale ha mentito al parlamento e al paese, ad esempio. 

che poi già solo la condanna per frode fiscale, in qualunque altro paese occidentale avrebbe avuto come esito la scomparsa dall'agone politico. 

ma voi siete concentrati sulla lingua di fedez, sicuramente una cosa molto più rilevante :)

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@stefanino

42 minuti fa, martin logan ha scritto:

I potenti con disponibilità economiche illimitate hanno notoriamente innumerevoli possibilità di vedere "pelo"

da parte di donzelle

Conscio dei miei enormi limiti ,ritengo che non necessariamente bisognasse coinvolgere l'intero parlamento in una schifezza del genere,che rimarrà tale per sempre perchè 1 l'argomento di per sè è un pessimo biglietto da visita,sopratutto per un "politico" cattolico,che poi pretende di sbomballare l'anima a tutti con i cosidetti "valori tradizionali della famiglia"... perchè 2 più di uno degli avvocati della scuderia b (vedi paniz)  ha finito con il rinnegare quanto ridicolmente sosteneva a spada tratta, fiaccando nel mentre ogni residua credibilità della classe politica e, conseguentemente ,delle istituzioni... 3 Ops,chiedo per un amico...in data odierna la signorina fascina garantisce il giusto delta di 60 anni tra le rispettive date di nascita dei piccioncini,o si azzarda a voler ritoccare al ribasso la differenza di età?.......................  A proposito delle improvvise fortune di Karima El Mahroug : Ecco qui  le dichiarazioni di Egidio Verzini, ex avvocato di rubyrubacuori.Basteranno per orientarsi un pò ? Informa l’agenzia Ansa di aver deciso “di rinunciare all’obbligo del segreto professionale” sul caso per un dovere “etico e morale” e rivela che Ruby avrebbe ricevuto nel 2011 “un pagamento di 5 MILIONI di euro da Berlusconi  eseguito tramite la banca Antigua Commercial Bank di Antigua su un conto presso una banca in Messico”. Verzini entra nel dettaglio spiegando che 2 dei 5 milioni sarebbero “stati dati a Luca Risso”, l’ex compagno di Ruby, mentre la restante parte sarebbe “stata fatta transitare dal Messico a Dubai” e apparterrebbe esclusivamente a Ruby.Verzini racconta così quella che definisce “l’operazione Ruby”: “Fu interamente diretta dall’avvocato Ghedini con la collaborazione di Luca Risso (messo al fianco di Ruby per controllarla) e prevedeva in origine il pagamento di 7 milioni di euro, di cui 1 milione per me ed 1 milione per la persona incaricata da Ghedini di accompagnarmi nell’operazione”.  Verzini sostiene di aver quindi proposto una “diversa linea difensiva diversa " che prevedeva la costituzione di parte civile nei confronti di Emilio Fede e il rifiuto del pagamento dei 5 milioni.Proposta che Ruby aveva condiviso ed accettato.Ma la mia proposta è stata rigettata da Ghedini-Risso.L’avvocato racconta che Ruby era pronta ad ammettere di essersi prostituita a casa Berlusconi. Ma ci furono pressioni e interventi esterni, non solo sulla ragazza ma anche nei suoi confronti. “La strategia era quella di costituirsi parte civile contro Fede e confessare la prostituzione. Ruby ha subito un grosso danno anche mediatico da questa vicenda” – spiega l’ex legale di Karima El Mahroug – “Poi cambiò idea e cambiò avvocato. Il cliente può fare ovviamente ciò che vuole. Pressioni? Sì, ne ho subite ma non ne posso parlare”. Verzini ha lo studio in un piccolo comune nel veronese, Illasi: “Come ha fatto Ruby a trovarmi fin lì? Bella domanda, cosa posso dirle?”. Un piccolo dettaglio: Illasi è il paese di Don Verzè, figura storicamente vicina a Berlusconi.

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12 minuti fa, claudiofera ha scritto:

ritengo che non necesseriamente bisognava coinvolgere l'intero parlamento in una schifezza del genere

tutto quello che dici lo accetto senza problemi

si fanno i processi mica per sport. Giusto?

.

quello che dico e' che  la questione dei 10 milioni e' ininfluente per l'imputato potendo contare su risorse che si misurano in miliardi di euro

mentre e' sicuramente impattante/devastante  una condanna definitiva perche si troverebbe fuori dai giochi.

Va notato che l'accusa non chiede solo la condanna ma anche il pagamento di , putacaso, 10 milioni.

Quindi direi che se berlusca e' condannato perde 10 milioni ed e' definitivamente fuori dai giochi.

Secondo me ne pagherebbe 1000 per rimanerci nei giochi.

 

 

 

 

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24 minuti fa, Roberto M ha scritto:

Notizia dell’ultima ora: Berlusconi assolto dal Ruby Ter perche’ il fatto non sussiste.

Assolti, se non sbaglio, anche tutti gli altri 29 imputati.

Ma  i soliti noti si inventeranno qualcosa di nuovo.

Tempo ne hanno::almeno 5 anni anche se è probabile che ne siano 10.

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