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Melius Club

Se voi foste il giudice


appecundria

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9 minutes ago, Martin said:

Interpretazione a dir poco faziosa del dlgs 213/2010...

Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal titolo X del D.lgs. 81/08, che prevede, all’art. 279 c. 2 lettera a) l’obbligatorietà, per il datore di lavoro,  della “messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del Medico Competente” ( non solo è vietato richiedere lo status vaccinale al lavoratore, ma si ritiene vietata anche la possibilità di trattare o richiedere eventuali analisi anticorpali. L’immunità la conosce SOLO il lavoratore che deciderà in autonomia, se non più immune, di approfittare della vaccinazione gratuita, messa a disposizione dell’azienda ed incentivata dal medico Competente); c. 5 “Il medico Competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione (consenso informato) e della non vaccinazione (dissenso informato)” e questa parte risulta assolutamente conforme alla Legge 219/2017 con: "Art.1 comma 3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché' riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi". Il D.lgs 81/2008, che ricordiamo essere l’unico testo di riferimento per la sicurezza sui luoghi di lavoro e normativa che va ad abrogare tutte le precedenti del medesimo ambito, parla di vaccinazione come un’opportunità proposta al lavoratore, MAI di  un obbligo per effetto della Legge 219/2017 dove: "Art.1 comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare (tramite i dissenso informato scritto), in tutto o in parte […],  QUALSIASI accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal  medico per la sua patologia o  singoli  atti  del  trattamento  stesso”. Per essere LIBERO il consenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e qualsiasi punizione NON può essere accettata. Men che meno la “non idoneità” sul luogo di lavoro. Seppur all’ Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori – comma 1: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” devono essere sempre obblighi conformi proprio al D.lgs. 81/08 e non riguardano scelte personali in fatto di cura. Per il datore di lavoro, come per il Medico Competente, non può più obbligare il dipendente ai vaccini (non più DPI ma trattamenti farmacologici preventivi) ma è obbligatoria la messa a disposizione dei vaccini che rimangono facoltativi.

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https://melius.club/topic/21348-se-voi-foste-il-giudice/page/9/#findComment-1540624
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53 minutes ago, Martin said:

Risposta non pertinente. Il riferimento  dell' "esperto" citato a riferimento era il 213/2010.

Non solo si sono abrogate tacitamente per effetto della Legge 145/2001 ma anche grazie al D.lgs. 13 dicembre 2010, n.213 che ha abrogato espressamente tutte le disposizioni legislative antecedenti al 01/01/1970, tranne quelle allegate. Quindi viene meno l’obbligo anche per: lavoratori agricoli; operai e manovali addetti all’edilizia; cantonieri ed asfaltisti; operatori ecologici (netturbini ed addetti alla manipolazione delle immondizie); operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni; pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, operatori all’interno degli ippodromi ed tutti gli sport affiliati al CONI
quindi un bel ciaone In materia di sicurezza del lavoro, erano previsti una serie di  obblighi per alcune  categorie : antitetanica per le categorie di lavoratori indicati nell’art. 1 della Legge 5 marzo 1963, n. 292, Legge 20 marzo 1968 n. 419, D.M. 16 settembre 1975, D.P.R. 1301 del 7 settembre 1975 o quella antitubercolare (L. 1088/70) i

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22 Il 16 aprile 2021, la città di Tallinn ha modificato le norme professionali applicabili agli autisti di ambulanze, prevedendo la necessità della vaccinazione contro le malattie trasmissibili pericolose per esercitare la professione. Essa ha concesso ai ricorrenti nel procedimento principale un termine per fornire la prova, a seconda dei casi, di una vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 o di una controindicazione a tale vaccinazione, avvertendoli che, in mancanza di una prova del genere, i loro contratti di lavoro avrebbero potuto essere risolti.

 

23 Poiché i ricorrenti nel procedimento principale non hanno fornito tale prova, la città di Tallinn ha proceduto, nel corso del mese di luglio del 2021, alla risoluzione eccezionale dei loro contratti di lavoro, per il motivo che la specificità del mestiere di autista di ambulanze esige e giustifica la vaccinazione delle persone che lo esercitano e che, poiché nessun’altra misura è sufficiente per tutelare la salute dei pazienti, degli altri lavoratori e del lavoratore stesso, il lavoro di autista di ambulanze può essere effettuato solo da persone vaccinate.

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=85CBFDB491CEE76799AB5332A7F0E84F?text=&docid=301166&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=637774

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11 minutes ago, appecundria said:

22 Il 16 aprile 2021, la città di Tallinn ha modificato le norme professionali applicabili agli autisti di ambulanze, prevedendo la necessità della vaccinazione contro le malattie trasmissibili pericolose per esercitare la professione. Essa ha concesso ai ricorrenti nel procedimento principale un termine per fornire la prova, a seconda dei casi, di una vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 o di una controindicazione a tale vaccinazione, avvertendoli che, in mancanza di una prova del genere, i loro contratti di lavoro avrebbero potuto essere risolti.

23 Poiché i ricorrenti nel procedimento principale non hanno fornito tale prova, la città di Tallinn ha proceduto, nel corso del mese di luglio del 2021, alla risoluzione eccezionale dei loro contratti di lavoro, per il motivo che la specificità del mestiere di autista di ambulanze esige e giustifica la vaccinazione delle persone che lo esercitano e che, poiché nessun’altra misura è sufficiente per tutelare la salute dei pazienti, degli altri lavoratori e del lavoratore stesso, il lavoro di autista di ambulanze può essere effettuato solo da persone vaccinate.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=85CBFDB491CEE76799AB5332A7F0E84F?text=&docid=301166&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=637774

che problema c'e'... anche tutti i licenziamenti o stipendi tolti covid in italia sono illeciti , le leggi illecite sono una realtà(mascherine e greenpass) e noi siamo nei tribunali per i risarcimenti.....
sulla over50 abbiamo piu di 200vittore ne tribunali poi e' decaduto il contendere x le altre 400  con questo governo ...bella furbata che han fatto visto che siamo arrivati in cassazione con un paio di questi , ci sono delle roccaforti politiche  piemonte veneto puglia e trentino

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3 hours ago, appecundria said:

nel merito e' sbagliata la domanda che va' fatta giusta,doveva essere invece se i vaccini, come atto medico, potessero essere equiparati ad un DPI  : No !!

questa notizia verrà strumentalizzata dagli  avvocati delle aziende  e via agli abusi. Hai voglia a contestare d’ufficio
Furbamente hanno spostato l’attenzione dal contratto ai DVR 😎 non impone la vaccinazione obbligatoria nel contratto ma come dispositivo per diminuire il rischio. Ma i giudici non lo dicono apertamente che possa farlo, dicono che non è ostantivo


 

 

 

 

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  • 3 settimane dopo...

Dopo gli esami di terza media, costellati da una valutazione di 9/10, la famiglia ha chiesto al TAR di riconoscere al figlio un “più corretto 10”.

Il ricorso, finalizzato all’annullamento delle prove e alla ridefinizione della valutazione, ha posto al centro del dibattito il valore della valutazione scolastica e i limiti dell’intervento giudiziario nell’autonomia degli organi collegiali.

Cosa ha deciso il TAR?

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