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La Corte di Cassazione sul DL sicurezza


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13 ore fa, Roberto M ha scritto:

a tal proposito, si è segnalato che il rilascio coattivo dell’immobile, proprio perché da realizzarsi in tempi brevi, potrebbe aprire lo spazio a situazioni di grande disagio sociale, considerato che difficilmente l’occupante obbligato al rilascio potrebbe trovare un nuovo alloggio in poco tempo"

Si e’ segnalato da chi?

chi ha segnalato? Se ha segnalato la Corte e’ valutazione squisitamente politica fatta fuori dal vaso.

Se invece la Corte riporta una segnalazione d’altri (forze di polizia, dipartimenti comunali ecc.) allora l’espressione assume un altro senso anche se anche qui di giuridico vedo poco

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appecundria
1 ora fa, mozarteum ha scritto:

Si e’ segnalato da chi?

La nota 178 dice: In termini, tra gli auditi, ANF, op. cit., pag. 4: “l’intervento normativo riduce le garanzie procedurali volte a proteggere gli occupanti di un'abitazione dal rischio di essere letteralmente messi sulla strada”.

il trafiletto riportato stato sapientemente estratto da Sallusti e prontamente incollato qua da Roberto. Non che io non mi fidi di Sallusti, per carità, né lo ritengo meno autorevole della Cassazione, ma magari il testo completo ti sarà più utile.


https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2025/06/Rel.33-2025.pdf

 

Sotto il profilo probatorio, la norma fa riferimento alla sussistenza di «fondati motivi», idonei a qualificare come arbitraria l’occupazione, concetto verosimilmente mutuato dall’art. 352 cod. proc. pen. in tema di perquisizioni.
Ad ogni modo, trattandosi di una norma inserita stabilmente nel titolo II del libro IV del nostro codice di procedura penale, riguardante le misure cautelari reali, l’accertamento dei «fondati motivi», in concreto, non appare essere molto diverso da quello relativo alla verifica della sussistenza del fumus commissi delicti, presupposto per disporre il sequestro preventivo; pare opportuno, quindi, richiamare la più recente evoluzione giurisprudenziale secondo la quale tale verifica non è limitata all'astratta verifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, ma nella “esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell’indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali” (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366–01). 

Come anticipato, la procedura di nuova introduzione attribuisce un ruolo ed una responsabilità centrali agli accertamenti della polizia giudiziaria, da svolgersi, nell’intento del legislatore, con grande celerità («senza ritardo»: espressione identica a quella di cui all’art. 347, comma 1, cod. proc. pen., relativa alla comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero) e, quindi, 
necessariamente, sulla base di indagini sommarie; a tal proposito, si è segnalato che il rilascio coattivo dell’immobile, proprio perché da realizzarsi in tempi brevi, potrebbe aprire lo spazio a situazioni di grande disagio sociale, considerato che difficilmente l’occupante obbligato al rilascio potrebbe trovare un nuovo alloggio in poco tempo 178.


178 In termini, tra gli auditi, ANF, op. cit., pag. 4: “l’intervento normativo riduce le garanzie procedurali volte a proteggere gli occupanti di un'abitazione dal rischio di essere letteralmente messi sulla strada”.

Per i meno addentrati, ANF è l'Associazione Nazionale Forense che in un'altra nota riporta:

171 In termini, tra gli auditi, ANF, op. cit., pag. 4, secondo cui “desta viva preoccupazione, in particolar modo, l’impatto che la norma de qua potrà avere sulle seguenti categorie: occupanti un immobile per necessità; soggetti nei confronti dei quali sono stati emessi provvedimenti esecutivi di sfratto per morosità e/o per finita locazione; soggetti nei confronti dei quali è in corso una procedura esecutiva immobiliare per intervenuta risoluzione del contratto di mutuo fondiario; soggetti che non sono in grado di provare l’esistenza di un contratto di locazione verbale; soggetti che occupano un'abitazione in base ad un contratto di sublocazione non autorizzato o in cambio di prestazioni e/o servizi; soggetti occupanti in virtù di un contratto di comodato, privi di alcun contratto o vittime di un falso contratto di locazione; soggetti senza fissa dimora occupanti immobili abbandonati; soggetti che risiedono in campi e insediamenti non autorizzati”

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briandinazareth

@appecundria

 

troppi dettagli... vuoi mettere con la frasetta"finalmente buttiamo fuori gli occupanti abusivi in un giorno"?

e se critichi sei fetente! e i soliti ci trovano i buoni motivi per dire giudici mer.de e chi vince deve controllarli... 

 

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appecundria
5 minuti fa, briandinazareth ha scritto:

troppi dettagli.


Posso ammettere il ministro che ha attaccato duramente la Cassazione premettendo di non aver letto il documento perché composto da troppe pagine (!!!), da un ministro non si può pretendere più di tanto.

Ma che un giornalista esperto come Sallusti non conosca Associazione Nazionale Forense  l'organismo apicale istituzionale dell'Avvocatura mi pare strano.

Magari non ha letto le note perché non aveva gli occhiali, chissà. Mi dispiace che abbia tratto in inganno Roberto M.

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briandinazareth
5 minuti fa, mozarteum ha scritto:

Quindi la Cassazione riferisce una perplessita’ manifestata dall’associazione nazionale forense.

Peraltro schierata a favore della separazione delle carriere.

tempi difficili

 

 è tra gli auditi... riporta quello e non solo

e la separazione delle carriere non c'entra nulla qui. 

proviamo a rimanere sul punto per favore, perché altrimenti si finisce alla solita difesa aprioristica e superficiale, mentre sul decreto si sono espressi in modo critico per vari aspetti, molti giuristi, e non i troszkisti ;)

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Nel merito le perplessita’ dell’ANF riportate dalla Cassazione sono superabili:

a) per le situazioni opache (assenza di contratto scritto, cessate locazioni con sfratto in corso ecc), bastera’ prevedere l’obbligo di contratto scritto e registrato anche per locazioni di breve durata;

quanto agli sfratti esecutivi che si connettono a rapporti cessati o ammalorati, l’interessato occupante potra’ opporlo alla polizia in sede di verifica sommaria;

b) la norma insomma deve evitare le occupazioni di fatto e non e’ difficile operativamente limitarle a queste;

c) la mancanza di pronte soluzioni abitative alternative non puo’ ricadere in danno d’un singolo, e’ tema di intervento pubblico.

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4 minuti fa, briandinazareth ha scritto:

e la separazione delle carriere non c'entra nulla qui. 

Era per dire che non si puo’ arruolare l’ANF pro domo.

Nel merito ho risposto dopo.

io sono contrario alla separazione come piu’ volte

detto

 

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2 ore fa, Jack ha scritto:

è che le cose mega macroscopiche le vedono anche i fessi somari come me.

Tu non arrivi nemmeno al mio livello cacca… pensa come sei messo.

L’unica, per capire, è che ti capiti da vecchio di trovarti la casa occupata… poi vedi come lo capisci il fetore di certa propaganda sulla pelle dei poveri cristi

Sei sempre gentile, un signore.

 

 

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19 minuti fa, Jack ha scritto:

cosa hai combinato nella vita?

sentiamo

Primo, non sono c-azzi tuoi, secondo, non metto in pubblico la mia vita privata, né, come fai tu, mi vanto di presunti risultati o ricchezze, con fare saccente e da uomo che sa tutto, con fare sborone. 
Il ministro è un personaggio pubblico, pertanto liberamente criticabile. 

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