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Pure il Cristo LGTB


tigre

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Fabio Cottatellucci
4 ore fa, briandinazareth ha scritto:

dove dio approva il fatto che un padre dia le sue figlie alla folla per essere stuprate? (figlie che poi si accoppiano con ll stesso padre...)

Però, che lettura profonda.SI vede che hai studiato. Altro.

  • Melius 1
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tarantolazzi
Il 26/6/2021 at 20:09, tigre ha scritto:

Vorrei continuasse a rimaner libero però.

L'articolo 4 del DDL e' veramente un infamia.

Puoi dire cio' che vuoi ma se qualcuno ritiene che cio' che hai detto possa provocare azioni violente e/o persecutorie allora ti puo' citare in giudizio, e se trova un giudice amico delle sue tesi il gioco (suo) e la condanna (tua) e' cosa fatta.

Se anziche' sulle questioni che sappiamo la legge fosse sulla poverta' (da non offendere e discriminare), se qualcuno ti sente a dire "porca miseria" e il giorno dopo un povero si sente offeso e maltrattato (esempio, facile, da che mondo e' mondo.....) qualcuno ti puo' denunciare per il "porca miseria" che e' stato sentito ed ha istigato ecc. e corri il rischio che il giudice possa valutare discrezionalmente se condannarti.

E guarda che l'esempio e' meno forzato di quanto possa sembrare.

  • Melius 2
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53 minuti fa, luimas ha scritto:

@JohnLee Ma... *Vai e non peccare più *  come lo interpreti ? 

 

cosa doveva dirle, in un ambiente dove quello che faceva era 'peccato' e fonte di doscriminazione e persecuzione?

La cosa importante è che PRIMA la ha accolta e accettata e solo DOPO le ha dato un 'consiglio'.

Per me è  la differenza fondamentale tra religione 'buona' e 'cattiva'. Ma io non sono religioso.

Caso mai, quando passerò il fiume chiederò di fare il colloquio con lui e non con suo padre. 😃

 

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https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/356433.pdf
 

 

Art. 1.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge:
a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corri- spondente al sesso, indipendentemente dal- l’aver concluso un percorso di transizione.

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Art. 2.
(Modifiche all’articolo 604-bis
del codice penale)
1. All’articolo 604-bis del codice penale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »;
b) al primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »;
c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sul- l’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento ses- suale, sull’identità di genere o sulla disabilità ».
Art. 3.
(Modifica all’articolo 604-ter
del codice penale)
1. All’articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o religioso, » sono inserite le seguenti: « oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità, ».
Art. 4.
(Pluralismo delle idee e libertà delle scelte)
1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a de- terminare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.
Art. 5.
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)
1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1-bis, alinea, le parole: « reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.654» sono sostituite dalle seguenti: « delitti di cui all’articolo 604-bis del codice penale ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del medesimo codice »;
2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
« 1-ter. Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere su- bordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività secondo quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies. Per i medesimi delitti, nei casi di richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per la- voro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies »;
3) al comma 1-quater:
3.1) le parole: « , da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere » sono sostituite dalla seguente: « è »;
3.2) dopo la parola: « giudice » sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta, »;
4) al comma 1-quinquies, le parole: «o degli extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: « , degli stranieri o a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale »;
5) alla rubrica, dopo la parola: « religiosi » sono inserite le seguenti: « o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »;
b) al titolo, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità ».
2. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a fa- vore della collettività, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
Art. 6.
(Modifica all’articolo 90-quater
del codice di procedura penale)
1. All’articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « odio razziale » sono inserite le seguenti: « o fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere ».
Art. 7.
(Istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)
1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la tran- sfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contra- stare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità so- ciale sanciti dalla Costituzione.
2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
3. In occasione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 8.
(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere)
1. All’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 2, l’ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l’individuazione di misure relative all’educazione e all’istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle di- scriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.
2-ter. All’attuazione delle misure e degli specifici interventi di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo del comma 2-bis, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».
Art. 9.
(Modifica all’articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere)
1. All’articolo 105-quater, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu- glio 2020, n. 77, le parole: « di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere » sono so- stituite dalle seguenti: « dei reati previsti dall’articolo 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale ».
Art. 10.
(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)
1. Ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l’Istituto nazionale di statistica, nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, sentito l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare anche le opinioni, le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell’Indagine sulle discriminazioni condotta dall’Istituto nazionale di statistica a partire dal 2011.

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Se dessimo credito a ciò che la Chiesa Cattolica considera peccato, astenendoci completamente dal compiere tali gesti, praticamente perderemmo grossa parte dei piaceri della la nostra vita, piaceri da cui praticamente nessuno si astiene visto che siamo tutti felicemente peccatori, ma piaccia o meno lo Stato è laico e tale deve restare e la Chiesa ed il pontefice parlano esclusivamente ai credenti e non a tutti i cittadini.

Questo ovviamente non esclude che al cattolicesimo e le sue icone debba essere riservato lo stesso rispetto formale e sostanziale, da parte dei non credenti, che riserviamo alle altre religioni e che, con manifestazioni come il gay pride, anche la comunità LGBT chiede per se e quindi dovrebbe dimostrare anche nei fatti nei confronti di tutti gli “altri” ed in particolare del Cattolicesimo, dei cattolici e del loro credo religioso, con il fine di riconoscere a chi la pensa diversamente lo stesso rispetto formale e sostanziale che chiede per se.

 

  • Melius 1
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36 minuti fa, GianGastone II ha scritto:

Ovviamente la cosa vale solo per te e la pensa come te, immagino

Vale anche per Gesù ma egli non è un giudice, altrimenti sarebbe come un miserabile umano. La differenza è che lui rimette a noi i nostri peccati e così è "Dio a fare il primo passo verso di noi. Grazie all'amore e al perdono di Dio riusciamo poi, a nostra volta, ad amare e perdonare gli altri. Se con gli altri siamo meno generosi di quanto Dio lo sia stato con noi, si tratta certamente di una mancanza". (Bachelet)

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extermination
11 minuti fa, appecundria ha scritto:

peccati e perdono 

 

"""Nella Chiesa come si rimettono i peccati? Nella Chiesa i peccati si rimettono principalmente con i sacramenti del Battesimo e della Confessione, istituiti da Gesù Cristo a questo fine.

Il Battesimo fu istituito da Gesù Cristo per la remissione del peccato originale, ed è solitamente amministrato subito dopo la nascita di un bambino. Ma se questo Sacramento fosse amministrato anni dopo la nascita, il Battesimo ha il potere di rimettere, oltre al peccato originale, tutti i peccati attuali commessi dal battezzando, purché ne sia pentito. Il Battesimo è un Sacramento che si riceve una sola volta nella vita.

Il Sacramento della Confessione, invece, non ha il potere di rimettere il peccato originale, ma è stato istituito per la remissione dei peccati attuali commessi dopo il Battesimo. La Confessione è un Sacramento a cui è bene accostarsi il più frequentemente possibile.

I due Sacramenti suddetti sono stati istituiti come mezzo ordinario per la remissione dei peccati gravi. Tuttavia, in circostanze particolari, il peccato mortale può essere perdonato anche senza di essi; ad esempio, gli altri Sacramenti possono togliere anche le colpe gravi e conferire la grazia santificante quando chi li riceve non sa o non ricorda di essere in peccato ed ha almeno il dolore di attrizione per tutti i peccati commessi, ma qualora se ne ricordi ha l'obbligo di confessarsi, sebbene sia già perdonato.

I peccati veniali invece possono essere rimessi da tutti e sette i Sacramenti, e anche dal semplice pentimento fuori dei Sacramenti.

Il dolore perfetto o di contrizione cancella tutti i peccati gravi, sebbene resti l'obbligo di confessarli."""

 

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