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Come funziona la garanzia residua dei prodotti audio usati?


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Lestratto
22 ore fa, Capotasto ha scritto:

Ma perché su questo forum tanti leggono spesso ciò che uno non ha scritto, né è stato scritto da nessa parte?

 

1) io mi sono legittimamente rivolto al rivenditore/negozio, che aveva emesso lo scontrino, e quello - pur, mi sembra di capire, essendo tenuto alla garanzia - ha fatto orecchie da mercante

Guarda, ho scritto ciò che ho scritto perche' ho letto questo e, ti ripeto, che secondo me il venditore può legittimamente rifiutarsi di intervenire perché non ha alcun rapporto contrattuale con te.

13 ore fa, Capotasto ha scritto:

Per cui, nel caso di specie, il produttore, Cinese o meno che sia, non c'entra assolutamente niente.

Qui sbagli. Il produttore è responsabile eccome, salvo che si trova in Cina e non la vedo semplice. Se si fosse trattato di un RME, per esempio, avresti potuto rivolgerti all'azienda che, trovandosi in Europa, avrebbe dovuto rispondere.

Premesso quanto sopra, visto che, a quanto capisco, il mio punto di vista non è gradito, mi ritiro. Queste cose le tratto ogni giorno per lavoro, sono un avvocato, figurati se ho voglia di insistere quando si parla di un hobby.

Buona serata. 

Capotasto
36 minuti fa, Lestratto ha scritto:

il mio punto di vista non è gradito, mi ritiro. Queste cose le tratto ogni giorno per lavoro, sono un avvocato

Caro Avvocato, il tuo punto di vista è comunque gradito.

Mi sorprende, però, che si esprima un "punto di vista", scrivendo cosi:

36 minuti fa, Lestratto ha scritto:

il venditore può legittimamente rifiutarsi di intervenire perché non ha alcun rapporto contrattuale con te

quando la norma di legge, testualmente prima riportata (art. 133 del Codice del Consumo), dice un altra cosa, ossia che dovuto alla garanzia biennale legale è il venditore, che questa garanzia il venditore la dovrebbe assicurare anche al terzo, quarto, quinto, non importa..., possessore, purché il difetto gli venga denunciato entro due anni, ma che - semmai - titolato all'azione giudiziale nei confronti del venditore che (illegittimamente) si rifiuti di fornire la garanzia (e perciò, inadempiente) è solo il primo acquirente consumatore, in quanto sua unica controparte contrattuale.

Guarda, Avvocato, che non è mica la stessa cosa sostenere che quello può invece "legittimamente" rifiutarsi.

Capisco che un diritto privo di una tutela giudiziale diretta non è un pieno diritto.

Tuttavia, pur essendo comunque un diritto, che altre imprese abbiamo invece visto non disconoscere, dal punto di vista dell'immagine commerciale tutto ciò è (a mio giudizio) devastante, sia per il rivenditore sia per il distributore nazionale di questo specifico prodotto.

  • Melius 1
Lestratto
33 minuti fa, Capotasto ha scritto:

titolato all'azione giudiziale nei confronti del venditore che (illegittimamente) si rifiuti di fornire la garanzia (e perciò, inadempiente) è solo il primo acquirente consumatore, in quanto sua unica controparte contrattuale.

Capisco che un diritto privo di una tutela giudiziale diretta non è un pieno diritto.

È proprio così infatti. Non capisco perchè ti sorprendi se lo scrivo io.

Non esiste un diritto privo di tutela giudiziale: o c'è, e quindi c'è anche un obbligo corrispettivo che puoi far valere in giudizio, o non c'è. 

Come avevo detto, o fai scrivere al venditore tramite chi te lo ha venduto (cioè il primo acquirente, l'unico che può invocare la garanzia verso il venditore) oppure non hai spazi di manovra. Invece avresti tutela nei confronti del produttore secondo la normativa europea (quindi anche italiana), ma non è stabilito in Europa, a quanto ne so. 

 

 

Capotasto
1 minuto fa, Lestratto ha scritto:

Non capisco perchè ti sorprendi se lo scrivo io.

Mi sorprendo perché, nel caso di specie, un avvocato non dovrebbe scrivere:

1 ora fa, Lestratto ha scritto:

secondo me il venditore può legittimamente rifiutarsi di intervenire perché non ha alcun rapporto contrattuale con te

Il fatto che io non possa azionare direttamente il diritto nei suoi confronti, ma che semmai possa indirettamente farlo tirando in ballo il primo acquirente, non "legittima" affatto il rivenditore a rifiutarsi, perchè il diritto io comunque ce l'ho (lo dice quell'art. 133).

Poi, che quello "giochi" sul fatto che personalmente io non possa azionarlo, è un altro paio di maniche. E qui si entra nel campo dell'immagine commerciale.

56 minuti fa, Capotasto ha scritto:

Mi sorprendo perché, nel caso di specie, un avvocato non dovrebbe scrivere:

A me sembra che stiate dicendo la stessa cosa. L'avvocato ti ha ribadito quanto già sai: il venditore non ha alcun contratto con te ma solo con il primo acquirente. La correttezza commerciale sarebbe altra cosa.

Capotasto
4 minuti fa, Scianni ha scritto:

A me sembra che stiate dicendo la stessa cosa

Stiamo sostanzialmente dicendo la stessa cosa, questo si.

È l'avverbio "legittimamente" che mi suona molto stonato, detto da un avvocato. Legittimamente significa ”in modo conforme alla legge". E qui non mi pare proprio il caso. L'avverbio giusto avrebbe semmai dovuto essere "impunemente", visto che stiamo parlando di un diritto testualmente riconosciuto, sebbene privo di azione legale diretta; per cui non di un diritto inesistente. Cosa che in tal caso lo avrebbe effettivamente "legittimato".

Tutto qui.

Lestratto
8 ore fa, Capotasto ha scritto:

Mi sorprendo perché, nel caso di specie, un avvocato non dovrebbe scrivere:

10 ore fa, Lestratto ha scritto:

secondo me il venditore può legittimamente rifiutarsi di intervenire perché non ha alcun rapporto contrattuale con te

Il fatto che io non possa azionare direttamente il diritto nei suoi confronti, ma che semmai possa indirettamente farlo tirando in ballo il primo acquirente, non "legittima" affatto il rivenditore a rifiutarsi, perchè il diritto io comunque ce l'ho (lo dice quell'art. 133).

Guarda, ci provo per l'ultima volta perché non posso nulla contro chi non vuole capire (e magari si nutre a IA).

L'art. 133 del Codice del Consumo parla solo di venditore e consumatore; non dice mai che i diritti del primo consumatore si estendono al secondo o al terzo acquirente del bene. Questa è una tua (errata) illazione.

Se ci fosse scritto, tu avresti il diritto di agire nei confronti del venditore, ma non è cosi. E non è cosi non perchè il diritto lo hai ma non puoi farlo valere ma, semplicemente, perché non ce l'hai. 

Ciò che sostieni tu (avere un diritto che non si può far valere) è una contraddizione in termini, una cosa priva di senso, non so come altro dirlo. 

Qualche intervento fa hai scritto pure che il produttore non c'entra nulla. Non so se è farina del tuo sacco o è la solita IA. Ebbene, te lo ripeto per la terza volta, non è così. 

Il diritto di garanzia lo avresti solo verso il produttore, ma se si trova in Cina è complicato farlo valere. Diverso sarebbe stato se si fosse trovato in Germania.

Riassumendo (ed è la terza e ultima volta) o scrivi tu al produttore sperando nella sua serietà (avresti il diritto di fargli anche causa, ma la vedo dura), o fai scrivere il primo acquirente al venditore. Il fatto che abbiano cancellato la sua iscrizione come acquirente non conta, ovviamente, nulla.

Se sono stato chiaro ok, sennò pace; non lo spiegherò una quarta volta.

E in tutta la storia, alcuni hanno messo pure in discussione l'immagine del distributore e di un rivenditore, il che non mi sembra sia stata una cosa molto corretta. Cmq per chi avesse ancora dubbi, dopo che anche un avvocato ha bene illustrato la situazione, c è sempre l'articolo del Ministero delle imprese e del Made in Italy sotto la voce "Le garanzie post-vendita. Domande frequenti (FAQ)" se non credete/capite nemmeno a quello......

Lestratto
29 minuti fa, fabbe ha scritto:

L'articolo dice, in modo contorto, quello che ho detto io. Cioè, il secondo acquirente avrebbe diritto ma non può farlo valere nei confronti del venditore. Dovrebbe citare in giudizio il privato che gli ha venduto l'oggetto e sperare che questi citi, a sua volta, il terzo che glielo ha venduto (cioè il venditore originario). 

Una conclusione assurda perché qualora il primo acquirente (che non deve alcuna garanzia in quanto privato) si limiti a resistere in giudizio anziché chiamare in causa il venditore, il secondo acquirente avrebbe comunque torto.

Tanto vale, se accetta, far azionare direttamente il primo acquirente.

Ripeto: affermare che esiste un diritto che non possa essere azionato in giudizio è un nonsenso. Una bestialità in termini giuridici da IA.

  • Thanks 1
Capotasto
8 minuti fa, Bike ha scritto:

Cmq per chi avesse ancora dubbi, dopo che anche un avvocato ha bene illustrato la situazione, c è sempre l'articolo del Ministero delle imprese e del Made in Italy sotto la voce "Le garanzie post-vendita. Domande frequenti (FAQ)

Che non mi sembra affatto dire ciò che sostiene l'avvocato, e su cui tu concordi. 

Il caso in questione quelle FAQ non lo contemplano.

Comunque, il caso mi appassiona (in realtà non me ne frega nemmeno niente di farmi riparare la macchina in garanzia, e quindi questo thread non aveva, ne ha mai avuto, lo scopo di trovare come fare; mi interessa invece capire come funzionano questi meccanismi).

Mi riservo quindi maggiori approfondimenti sulle banche dati giurisprudenziali, in materia di art. 133 CdS, e poi magari ne riparliamo.

Anche perché on line (per quanto possa valere, e per quanto possano essere attendibili) si possono facilmente recuperare degli articoli (che sono stati anche qui postati) che affermano l'esatto contrario di ciò che sostiene l'avvocato.

Per cui, tanto scontato l'argomento non è. 

Ci avesse postato una Cassazione, magari a sezioni unite, l'avvocato, il caso sarebbe stato sicuramente chiuso, ma fin qui ci ha illustrato solo il suo punto di vista, per quanto più autorevole di altri, e soprattutto del mio.

Capotasto
10 minuti fa, Lestratto ha scritto:

Ripeto: affermare che esiste un diritto che non possa essere azionato in giudizio è un nonsenso. Una bestialità in termini giuridici da IA

Veramente dicevo che non può essere fatto valere direttamente, ma solo indirettamente, come per altro sostieni anche tu.

E poi l'art. 133 non dice neanche che la garanzia legale resta esclusivamente a vantaggio del primo acquirente, se è per questo.

  • Melius 1
Lestratto
8 minuti fa, Capotasto ha scritto:

Ci avesse postato una Cassazione, magari a sezioni unite, l'avvocato, il caso sarebbe stato sicuramente chiuso, ma fin qui ci ha illustrato solo il suo punto di vista, per quanto più autorevole di altri, e soprattutto del mio.

:classic_laugh: ma quali sezioni unite...secondo me manco un tribunale di merito di I grado trovi su una cosa tanto campata in aria. Cmq ci rinuncio. In bocca al lupo per il dac.

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