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loureediano

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loureediano

Un avvocatessa che fa l'ammistratore in un nostro palazzo, sta facendo cose che manco ....

Chiedo una cosa, noi abbiamo venduto gli appartamenti etc. allegando all'atto della vendita la tabella dei millesimi redatta da un professionista da noi pagato prima di iniziare a vendere

Può quindi dire questo:

Sul secondo punto all'ordine del giorno, poichè non sussistono tabellle millesimali approvate regolarmente, l'assemblea rinvia l'approvazione del bilancio ad altra convocazione

Tenete presente che da oltre 10 anni i millesimi delle spese venivano regolarmente rispettati con la tabella millesimale da noi allegata all'atto di vendita da chi teneva i conti, uno degli acquirenti a tittolo gratuito, pertanto adesso che ci sono spese per il tetto fanno orecchie da mercante e non vogliono ripartire le spese.

Questa avvvocatessa dei mie stivali è stata eletta con meno dei 501 millesimi richiesti e senza la convocazione notra che abbiamo 507 millesimi

Posso denuciarla all'ordine degli avvocati e farla radiare?

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https://melius.club/topic/28615-millesimi/
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loureediano

Questo è quel che voglio capire

Se io commissiono ad un professionista la tabella millesimale, ed essa viene allegata agli atti di vendita degli appartamenti etc. ed essa viene rispettata nella ripartizione delle spese per oltre 10 anni e solo quando si presentano spese straordinarie i compratori cercano una amministratrice compiacente a far si che la tabella millesimale venga ritenuta non valida in quanto si troverebbero con quella in minoranza e vogliono che la stipuli un professionista che guarda caso è il propritario di uno degli appartamento, ossia un condomino.

Intanto hanno eletto la nuova amministratrice senza la convocazione nostra che possediamo 507 millesimi

Poi a nostra comunicazione che riteniamo illegale la sua nomina la dottoressa dei mie stivali non tiene conto nella seconda assemblea della tabella millesiamale ritenendola a suo di non valida, ma contando le teste.

Ditemi voi che razza di avvocato è questo?

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best_music
1 ora fa, loureediano ha scritto:

Ditemi voi che razza di avvocato è questo?

Al di là della simpatia che provo per un co-forumista non è che ti si possa dar ragione senza conoscere le carte.

:

In base a quanto esponi avresti ragione, ma la "ragione" è valida solo se riconosciuta da un tribunale.

:

Presumo che i condomini che contestano la nomina di questa amministratrice si debbano rivolgere ad un avvocato per diffiderla e chiarire che non intendono accollarsi il suo onorario.

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loureediano
2 ore fa, appecundria ha scritto:

@loureediano se l'ha fatta il costruttore è formalmente valda. Potrebbe essere errata. Nel qual caso un professionista deve rifarla e l'assemblea approvarla all'unanimità dei condomini 

Come ho detto, non solo è stata eletta una amministatrice, prima non c'era, ma è stata eletta con solo i condomini che vi abitano e senza convocazione dei proprietari degli altri immobili, che guarda caso hanno 507 millesimi

Fatto notare ciò, in seconda convocazione, tutti i millesimi presenti, non ha tenuto conto dei millesimi ma delle teste presenti

Questa cartella millesimale fatta da professionista e con accettazione al momento della compera dell'immobile in quanto allegata all'atto notarile.

Adesso vorrebero farla fare ad un professionsta che è pure un condomino

Ma se ho ben capito serve l'unanimtà per poterla cambiare, giusto?

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shoegazer_82

mettendo ordine alle varie questioni:

1. la nomina dell'amministratore richiede almeno 500 millesimi, anche in seconda convocazione; tuttavia mi pare di capire che non siano mai stati approvati i millesimi condominiali in apposita assemblea, per cui effettivamente potrebbe essere valida una nomina a maggioranza degli intervenuti (che però in prima convocazione devono essere il 50% + 1 dei condomini, in seconda 1/3 + 1 dei condomini); 

2. se non vi è stata regolare convocazione l'assemblea è annullabile, sinceramente non ho mai visto il caso; i tempi però dovrebbero essere stretti (30 giorni dalla comunicazione del verbale o della venuta a conoscenza della delibera); mi pare non sia il tuo caso ma occhio che se c'è un regolamento condominiale regolarmente approvato esso può prevedere anche modalità di convocazione che deroghino quelle previste dalla legge (racc./PEC), quindi prevedendo mail/posta ordinaria/etc.;

3. i millesimi condominiali devono essere approvati in assemblea plenaria con l'unanimità dei condomini per avere validità nei confronti di condomini e terzi;

4. nell'approvazione dei millesimi e/o del regolamento condominiale può essere stabilito ciò che verrà ripartito secondo tabella millesimale e ciò che invece trova meccanismi di riparto diversi, dato che - come stabilito dall'art. del c.c. 1.123- "se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne" (tipico esempio spese per l'ascensore spesso ripartite diversamente in base al piano in cui è ubicato il condòmino, vedi anche art. 1.124 c.c.);

5. le spese del tetto, che mi pare essere materia del contendere, generalmente sono ripartite in misura proporzionale, dato che il tetto è elemento essenziale anche per chi sta ai piani inferiori; vi sono casi poi particolari tipo attici con pluralità di tetti, condomini orizzontali, in cui effettivamente vi possono essere riparti non proporzionali.

  • Melius 1
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appecundria
1 ora fa, loureediano ha scritto:

Ma se ho ben capito serve l'unanimtà per poterla cambiare, giusto?

I millesimi stabiliti dal costruttore sono tabelle contrattuali redatte prima della vendita delle unità, allegate al regolamento di condominio e accettate dagli acquirenti nel rogito. Determinano la proprietà e i costi, possono derogare ai criteri legali e sono modificabili solo all'unanimità o per errore/mutamento notevole.

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