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Vannacci. La sirena nera


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“Per diventare italiani bisognerà sottoscrivere una dichiarazione di assimilazione alla civiltà greca, romana e cristiana”.

Un programma di 120 pagine, tutte fuori dalla Costituzione.

Se Meloni si alleasse con lui, su cosa giureranno in caso di vittoria?

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Uno dei primi atti del prossimo governo.

 

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938 , n. 1514
Disciplina  dell'assunzione  di  personale  femminile  agli  impieghi
pubblici e privati. (038U1514) 

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 17 luglio 1919, n. 1176, recante disposizioni stilla capacita giuridica della donna ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933 XII, n. 1554, Concernente le assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme per la disciplina della assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
 proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
 L'assunzione delle donne agli impieghi presso le Amministrazioni dello Stato e gli altri Enti od Istituti pubblici, ai quali esse sono ammesse in base alle disposizioni in vigore, nonché agli impieghi privati, è limitata alla proporzione massima, del dieci per cento del numero dei posti. È riservata alle pubbliche Amministrazioni la facoltà di stabilire una percentuale minore nei bandi di concorso per nomine ad impieghi. 
 Le pubbliche Amministrazioni e le aziende private che abbiano meno di dieci impiegati, non possono assumere alcuna donna quale impiegata. È fatta eccezione nei riguardi delle aziende private per le parenti od affini sino al 4° grado del titolare dell'azienda. 

Art. 2
 Oltre i casi già previsti dalle vigenti leggi, gli ordinamenti delle singole Amministrazioni stabiliranno l'esclusione della donna da quei pubblici impieghi ai quali sia ritenuta inadatta, per ragioni di inidoneità fisica o per le caratteristiche degli impieghi stessi. 

Art. 3
 Le disposizioni del presente decreto non si applicano per gli impieghi pubblici che, in considerazione delle loro caratteristiche, sono riservati alle donne in via esclusiva dalle disposizioni in vigore e per gli impieghi pubblici e privati che risultano particolarmente adatti per le donne e che saranno successivamente specificati con decreto Reale. 

Art. 4
 Le aziende private sono tenute ad inviare ai rispettivi Consigli provinciali delle corporazioni, entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, un elenco numerico del personale dipendente, distinto per categorie e sesso. 
 Copia di tale elenco deve essere conservata presso la sede della azienda e aggiornato con le successive variazioni. 
 Tale copia deve essere esibita a richiesta dell'Autorità. 
 I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 200 a L. 2000. 

Art. 5
 Le donne che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, occupano, presso Amministrazioni dello Stato ed altri Enti od Istituti pubblici, posti in soprannumero rispetto alla percentuale fissata con l'art. 1, saranno mantenute in servizio fino al compimento dell'anzianità minima di carriera, richiesta per il collocamento in posizione di quiescenza e, se assunte con contratto a termine, saranno mantenute in servizio fino alla scadenza del contratto. Qualora tale scadenza si verifichi prima di un triennio dalla data di entrata, in vigore del presente decreto, il contratto potrà essere prorogato fino al compimento di detto triennio. 
 Le donne che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, occupano presso aziende private posti in soprannumero rispetto alla percentuale fissata con l'art. 1, saranno entro il termine di tre anni gradualmente sostituite con personale maschile, previa la corresponsione a loro favore dell'indennità di licenziamento, a norma delle disposizioni in vigore. 
 Qualora, nell'attuazione della disposizione di cui al primo comma, il numero delle impiegate che, avendo uguale anzianità, abbiano raggiunto contemporaneamente il limite minimo di servizio per essere collocate in posizione di quiescenza, sia superiore a quello dei posti in soprannumero rispetto alla percentuale di cui all'art. 1, saranno osservati per la conservazione dell'impiego, in quanto applicabili alle donne, i criteri preferenziali stabiliti dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176, per l'ammissione ai pubblici impieghi. 
 Nella attuazione della disposizione di cui al secondo comma, le aziende private osserveranno, per la determinazione delle impiegate che dovranno essere mantenute in servizio nei limiti della percentuale di cui all'art. 1, e per la determinazione dell'ordine di licenziamento di quelle eccedenti tale percentuale, gli stessi criteri preferenziali, in quanto applicabili alle donne, stabiliti dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176. 

Art. 6
 Sono abrogati il R. decreto-legge 28 novembre 1933, numero 1554, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto, o col medesimo incompatibile. 
 

 

 

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