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Tautologie


best_music

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Inviato

Più comunemente dette affermazioni ovvie, scontate, lapalissiane ecc ecc

 

Si suppone che nel caso in cui un politico come ad esempio un ministro ne affermi qualcuna tutt' al più gli si potrebbe contestare di aver detto una cosa ovvia.

 

(Al baretto qualcuno più spicciamente commenterebbe: "e  grazie al cavolo!" o "che bella scoperta!) 

 

Nella polemichetta giornaliera della politica di basso cabotaggio invece no: su una tautologia ci si può imbastire un can can che dura giorni, produce interrogazioni parlamentari, richieste di andare in aula "a spiegare", o perfino richieste di dimissioni.

 

Esempi di tautologie:

 

"Una sentenza di primo grado non è una sentenza definitiva"

 

"La condanna di un cittadino estero, ad esempio francese o americano, non è la condanna dello stato a cui appartiene, nell' esempio della Francia o degli USA".

 

ecc ecc

 

Chissà che can can si scatenerebbe se il malcapitato uomo politico aggiungesse un' altra tautologia: riscuotere all' estero la provvisionale cui è stato condannato un cittadino di quel Paese, è più o meno come riscuotere una multa per eccesso di velocità: praticamente impossibile.

Infatti il massimo che puoi fare è fargli causa civile nel Paese in cui abita e sperare che il giudice locale, in base alle leggi locali, accetti la sentenza penale italiana come titolo valido per riscuotere il dovuto, che però, in quel Paese, sarà considerato alla stregua di un debito di tipo privatistico. Ottenuta la sentenza, dovra poi tramite avvocati locali esperire le prassi locali per la riscossione coattiva del dovuto.

 

Inutile dire che se il soggetto da cui riscuotere il debito risultasse irreperibile (né più né meno ciò che succede in Italia) si applicherebbe la legge del Menga.

 

 

piergiorgio
Inviato
3 minuti fa, best_music ha scritto:

su una tautologia ci si può imbastire un can can che dura giorni

cioè come su un qualsiasi forum insomma

Inviato

il giochetto dialettico è chiaro, ma quando i condannati fanno parte di un apparato statale verticistico  di cui è lecito presumere siano ingranaggi operanti in modo non autonomo le tautologie vanno a farsi friggere. 

Inviato

Dove si possa effettivamente arrivare, la ragion di stato, etc. etc. sono ancora altro. 

Inviato

Poi c'è la tajtologia. Aprire la bocca e dire cose a casaccio.

Inviato

be' no non e’ cosi’. Se una sentenza italiana prevede un risarcimento a carico di un Paese estero (responsabile dell’operato dei propri agenti comunque), si possono pignorare i conti che questo paese detiene all’estero. 
Quello che ha detto Tajani non e’ corretto. 
Peraltro con accordi riservati e per preservare l’essenziale cooperazione con un Paese che e’ importante sotto vari profili, il risarcimento potrebbe essere retrocesso in varie forme.

Serve grande abilita’ diplomatica per mettere assieme stato di diritto e ragion di stato

Inviato
Adesso, mozarteum ha scritto:

un risarcimento a carico di un Paese estero

Il risarcimento è a carico del condannato, che è una persona, perché la responsabilità penale è personale. I processi penali riguardano persone, eventualmente i processi civili possono riguardare aziende o entità statali. (vedi art. 3 del codice penale nel mio post successivo a questo)

 

Stai parlando di un codice penale immaginario.

Inviato
43 minuti fa, Panurge ha scritto:

il giochetto dialettico

Suvvia, come fai a chiamare "giochetto dialettico" il codice penale?

 

Quella che tu dici è la responsabilità morale il codice penale italiano si applica alle persone non a società o addirittura stati. 

 

Articolo 3 del codice penale: a chi è applicabile...

 

 

"La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri(1), si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno [1080 cod. nav.] o dal diritto internazionale(2).

La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale."

 

 

Inviato
1 ora fa, best_music ha scritto:

Il risarcimento è a carico del condannato, che è una persona, perché la responsabilità penale è personale.

Quando il condannato e’ un funzionario dello Stato, che ha agito deviando anche con dolo dai compiti istituzionali, lo Stato e’ obbligato in solido al risarcimento (pensate ai fatti di Genova). La vittima del reato e’ parte civile nel processo penale e la provvisionale che il giudice penale riconosce ha natura civilistica tanto che viene scomputata nel separato giudizio civile che la vittima del reato dovesse avviare in seguito.

Bisogna solo vedere come questi principi si applicano al caso di uno Stato straniero.

Inviato

L’art. 3 non c’entra niente con la materia risarcitoria, stabilisce il principio della territorialita’ del diritto penale italiano e i casi eccezionali di immunita’.

 

Inviato

Lo Stato (o l’Ente di appartenenza) non risponde solo quando il reo ha agito nella sua propria sfera privata. Se ad esempio le torture fossero state inflitte in un festino privato.

L’unico tema da approfondire riguarda se e come questi principi si applichino a uno Stato straniero. Qui occorre vedere se vi sono accordi, trattati ecc

best_music
Inviato
6 ore fa, mozarteum ha scritto:

Quando il condannato e’ un funzionario dello Stato, che ha agito deviando anche con dolo dai compiti istituzionali, lo Stato e’ obbligato in solido al risarcimento (pensate ai fatti di Genova).

Continui a confondere la giustizia civile con quella penale.

 

Per ottenere ciò che dici occorre una sentenza del tribunale civile.




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