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Niente vaccino, niente stipendio


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extermination
11 minuti fa, eccheqqua ha scritto:

l'ostacolo potrebbe essere superato interpretando il contratto di lavoro. Con la sua stipula ti obblighi a curare pazienti anche fragili e quando ti obblighi in tal senso devi adottare le tutte le misure affinché i pazienti non siano esposti a un possibile danno".

Ma non puoi di certo superarlo Non pagando lo stipendio e/o licenziando il "dipendente" per "giusta" causa! Poi magari un giudice che non lo reintegra lo trovi pure ( e magari ne trovi anche più di uno)

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https://melius.club/topic/472-niente-vaccino-niente-stipendio/page/7/#findComment-11037
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7 ore fa, appecundria ha scritto:

Però con questo sistema ci troviamo un milione di leggi, poi più si va in dettaglio e più sono aggirabili.

Per i sanitari c'è già l'obbligo di vaccinazione per le malattie con le quali per loro è probabile il contatto.

Certo se fai una norma con qualche decina di comma qualche bis,tris ,quater hai voglia te,per le vaccinazioni obbligatorie,non è che chi cura le persone con CV19 lo fà con il telelavoro(il termine inglese mi urta)

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appecundria
1 minuto fa, extermination ha scritto:

Ma non puoi di certo superarlo 

Cosa c'è di poco chiaro nel parere dei consulenti del lavoro che ho postato? I sanitari che operano in aree esposte al covid devono vaccinarsi o perdono l'idoneità.

Qui una serie di pareri:

https://www.nurse24.it/dossier/covid19/responsabilita-professionista-sanitario-vaccinazione-sars-cov-2.html

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appecundria

 

La posizione di garanzia.

Prima ed indiscussa riflessione sulla responsabilità (chiaritami dall’eminente Dott. Pio Lattarulo) che dovrebbe muovere l’agire di un infermiere è la posizione di garanzia (Gli operatori sanitari sono tutti, ex lege, portatori di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti (...) posizione che va sotto il nome di posizione di protezione, la quale è contrassegnata dal dovere giuridico incombente al soggetto di provvedere alla tutela di un certo bene giuridico contro qualsiasi pericolo atto a minacciarne l’integrità; Cassazione penale, sezione IV, n. 447/2000) che un professionista sanitario dovrebbe assumere nei confronti degli assistiti e sul valore indiscusso con cui si presenta all’intera collettività: il Codice Deontologico.

 

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Il punto è che si stanno aprendo decine di possibili cause e che alla fine in caso di condanna pagherà pantalone, non certo medici ed infermieri insulsi.

Una leggina di 3 righe metterebbe il SSN da dipendenti no-vax e da sentenze di risarcimento milionarie.

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appecundria

 

Tutela della saluta collettiva in ambito lavorativo.

Altre e diverse riflessioni spuntano fuori dall’analisi di un quadro normativo secondario, ma non per questo meno importante, che è rappresentato da diverse norme che tutelano invece la salute collettiva in ambito lavorativo e di riflesso anche la salute dei pazienti in caso di ricovero e che possono creare importanti interferenze nel rapporto di lavoro che non sono da sottovalutare.

Recenti articoli di eminenti giuristi (Prof. P. Ichino) e procuratori (Dott. R. Guariniello) hanno infatti evidenziato una possibile responsabilità, diretta ed indiretta, sia dei lavoratori che del datore di lavoro quando la mancata adesione alle misure e alle azioni di prevenzione proposte con la vaccinazione Covid-19 possano determinare la creazione di ambienti di lavoro a rischio per quella ristretta comunità di professionisti, tra cui gli infermieri, nei reparti e servizi pubblici e privati, case di cura o RSA/CRA.

 

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extermination
1 minuto fa, appecundria ha scritto:

un professionista sanitario dovrebbe assumere nei confronti degli assistiti e sul valore indiscusso con cui si presenta all’intera collettività: il Codice Deontologico.

Su questo non ci piove! E lo avevo scritto più sopra!

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appecundria

 

Una prima riflessione viene mossa dal Prof. Pietro Ichino, che richiama l’attenzione sull’obbligo per il datore di lavoro di rendere l’ambiente salubre e privo rischi per l’integrità psico fisica dei lavoratori e pertanto la necessità di sottoporre a vaccinazione i lavoratori non deve essere interpretata come una possibilità ma come un obbligo e pertanto il possibile rifiuto del lavoratore potrebbe costituire un elemento oggettivo e ostativo alla prosecuzione del rapporto di lavoro secondo l’art 2087 del Codice Civile. Il condizionale risulta d’obbligo, perché sappiamo benissimo che la norma è di carattere generale e non deve essere in contrasto con le norme principali della Costituzione (art. 32 tutela della salute). Esiste comunque l’obbligo per il datore di lavoro affinché tutti lavoratori siano tutelati all’interno degli ambienti di lavoro.

La seconda riflessione - e sulla stessa lunghezza d’onda della prima - viene mossa invece dal magistrato Dott. Raffaele Guariniello e riguarda nello specifico il Testo Unico per la Salute sul Lavoro (TUSL) individuato dal D. Lgs. 81/2008. Il cambio di paradigma, mosso già nel D.Lgs 626/94, vede la cessione del passo dai semplici diritti del lavoratore e obblighi del datore di lavoro ai doveri e obblighi di tutti i personaggi ricompresi all’interno del quadro mutato quadro normativo.

Le responsabilità non sono quindi solo in capo al datore di lavoro, ma anche in capo ai singoli lavoratori oltre che ai quadri intermedi del Dirigente e del Preposto. Nasce pertanto una necessità di valutare un regime di tutela interna alle organizzazioni e un regime di tutela esterna per la sicurezza delle cure.

 

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appecundria

quindi la tutela interna alle organizzazioni - del datore di lavoro ai sensi dell’art. 18 e 279 (comma 2 lettera a e comma 5) richiamando la necessità per il lavoratore di sottoporsi alle misure di protezione (vaccino o allontanamento), attraverso le indicazioni formulate dal Medico Competente e a seguito della valutazione del rischio biologico da Coronavirus (annoverato in gruppo 3 come agente di rischio biologico, art. 268, comma 1, lettera c in attuazione della Direttiva UE 2020/739), e attraverso misure di informazione e sensibilizzazione e soprattutto di misure di prevenzione specifiche indicate nell’art 286-sexies, comma 1, lettera g) importanza dell’immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro.

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appecundria

 

Oltre alla norma legislativa di tipo civilistico (art 2087 cc) si aggiunge quindi anche quella che riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che però investe in pieno il lavoratore secondo l’art. 20 del TUSL e a cui sono ascritte responsabilità oggettive in caso di inosservanza degli obblighi derivati dagli esiti della valutazione del rischio e dalle prescrizioni del Medico Competente.

Il lavoratore è pertanto tenuto ad assolvere responsabilmente gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 20 affinché possa prendersi cura della propria salute e di quella dei colleghi attraverso il proprio personale contributo e seguendo le indicazioni e le disposizioni previste dai vari soggetti indicati nella linea di responsabilità fino alle indicazioni disposte dal medico competente (art. 20, comma 2, lettera a, b, i)).

Considerando il periodo temporale di emergenza pandemica avvenuta nel primo semestre 2020 e tutte le particolari condizioni che non hanno permesso una adeguata tutela dei lavoratori che per la dinamica evoluzione del sistema di prevenzione e protezione, l’INAIL ha comunque esteso la tutela dell’infortunio del lavoratore nell’emergenza pandemica anche al virus SARS-CoV-2 (ai sensi dell’art. 42, coma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020) riconoscendo e inquadrando la patologia infettiva, equiparando la causa virulenta a quella violenta e trattandola come evento infortunistico soprattutto per il personale sanitario per una probabile e ragionevole causa eziologica dell’origine professionale del contagio.

 

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extermination
5 minuti fa, appecundria ha scritto:

cui sono ascritte responsabilità oggettive in caso di inosservanza degli obblighi derivati dagli esiti della valutazione del rischio e dalle prescrizioni del Medico Competente

Si si ! Procedure e normative interne emanate dal datore di lavoro, tante obbligazioni nei comportamenti..ma null"altro...ed un " blando" sistema sanzionatorio !

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