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Niente vaccino, niente stipendio


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appecundria

 

Una prima riflessione viene mossa dal Prof. Pietro Ichino, che richiama l’attenzione sull’obbligo per il datore di lavoro di rendere l’ambiente salubre e privo rischi per l’integrità psico fisica dei lavoratori e pertanto la necessità di sottoporre a vaccinazione i lavoratori non deve essere interpretata come una possibilità ma come un obbligo e pertanto il possibile rifiuto del lavoratore potrebbe costituire un elemento oggettivo e ostativo alla prosecuzione del rapporto di lavoro secondo l’art 2087 del Codice Civile. Il condizionale risulta d’obbligo, perché sappiamo benissimo che la norma è di carattere generale e non deve essere in contrasto con le norme principali della Costituzione (art. 32 tutela della salute). Esiste comunque l’obbligo per il datore di lavoro affinché tutti lavoratori siano tutelati all’interno degli ambienti di lavoro.

La seconda riflessione - e sulla stessa lunghezza d’onda della prima - viene mossa invece dal magistrato Dott. Raffaele Guariniello e riguarda nello specifico il Testo Unico per la Salute sul Lavoro (TUSL) individuato dal D. Lgs. 81/2008. Il cambio di paradigma, mosso già nel D.Lgs 626/94, vede la cessione del passo dai semplici diritti del lavoratore e obblighi del datore di lavoro ai doveri e obblighi di tutti i personaggi ricompresi all’interno del quadro mutato quadro normativo.

Le responsabilità non sono quindi solo in capo al datore di lavoro, ma anche in capo ai singoli lavoratori oltre che ai quadri intermedi del Dirigente e del Preposto. Nasce pertanto una necessità di valutare un regime di tutela interna alle organizzazioni e un regime di tutela esterna per la sicurezza delle cure.

 

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appecundria

quindi la tutela interna alle organizzazioni - del datore di lavoro ai sensi dell’art. 18 e 279 (comma 2 lettera a e comma 5) richiamando la necessità per il lavoratore di sottoporsi alle misure di protezione (vaccino o allontanamento), attraverso le indicazioni formulate dal Medico Competente e a seguito della valutazione del rischio biologico da Coronavirus (annoverato in gruppo 3 come agente di rischio biologico, art. 268, comma 1, lettera c in attuazione della Direttiva UE 2020/739), e attraverso misure di informazione e sensibilizzazione e soprattutto di misure di prevenzione specifiche indicate nell’art 286-sexies, comma 1, lettera g) importanza dell’immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro.

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appecundria

 

Oltre alla norma legislativa di tipo civilistico (art 2087 cc) si aggiunge quindi anche quella che riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che però investe in pieno il lavoratore secondo l’art. 20 del TUSL e a cui sono ascritte responsabilità oggettive in caso di inosservanza degli obblighi derivati dagli esiti della valutazione del rischio e dalle prescrizioni del Medico Competente.

Il lavoratore è pertanto tenuto ad assolvere responsabilmente gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 20 affinché possa prendersi cura della propria salute e di quella dei colleghi attraverso il proprio personale contributo e seguendo le indicazioni e le disposizioni previste dai vari soggetti indicati nella linea di responsabilità fino alle indicazioni disposte dal medico competente (art. 20, comma 2, lettera a, b, i)).

Considerando il periodo temporale di emergenza pandemica avvenuta nel primo semestre 2020 e tutte le particolari condizioni che non hanno permesso una adeguata tutela dei lavoratori che per la dinamica evoluzione del sistema di prevenzione e protezione, l’INAIL ha comunque esteso la tutela dell’infortunio del lavoratore nell’emergenza pandemica anche al virus SARS-CoV-2 (ai sensi dell’art. 42, coma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020) riconoscendo e inquadrando la patologia infettiva, equiparando la causa virulenta a quella violenta e trattandola come evento infortunistico soprattutto per il personale sanitario per una probabile e ragionevole causa eziologica dell’origine professionale del contagio.

 

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extermination
5 minuti fa, appecundria ha scritto:

cui sono ascritte responsabilità oggettive in caso di inosservanza degli obblighi derivati dagli esiti della valutazione del rischio e dalle prescrizioni del Medico Competente

Si si ! Procedure e normative interne emanate dal datore di lavoro, tante obbligazioni nei comportamenti..ma null"altro...ed un " blando" sistema sanzionatorio !

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19 minuti fa, appecundria ha scritto:
36 minuti fa, andpi65 ha scritto:

posizioni che cozzano con etica

Siamo un popolo che capisce solo il manganello. Che tristezza.

confido nelle nuove generazioni ,  perchè riguardo a quelle vecchie che parlano "del sesso degli angeli"  e non vedono oltre al dito penso sia una battaglia persa ( ed ho già dato)

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