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Berlusconi ha fatto anche cose buone


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Da ridere ci sarà di sicuro.

Sarà uno spettacolo duplice: da una parte le fantastiche gaffes del "nostro", dall'altra i fieri oppositori che saranno costretti a limitare le loro esternazioni mediatiche per non incorrere nel reato di vilipendio al capo dello stato 😂

 

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1 ora fa, lufranz ha scritto:

Da ridere ci sarà di sicuro.

 

1 ora fa, crosby ha scritto:

ci faremo qualche grassa risata

ah vedete che ho ragione io che mi sono comprato poltrona, frittatona e birra per tempo?

ormai ci siamo, fatta la inc... la manovra, inizierà il mercato delle vac... ehm le trattative tra i filibus... ehm i partiti... 

mettiamoci comodi

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3 minuti fa, Guru ha scritto:

Non ti ha insegnato la mamma che a tutto c'è un limite?

Se @Admin, che chiami in causa frignando come al solito, si legge i tuoi interventi precedenti, credo che abbia pochi dubbi su chi meriti eventualmente un richiamo. Lufranz ne ha solo colto il lato ludico e si è fatto una risata, come avresti dovuto fare tu, prenditela pure solo con me e non fare il perseguitato.

Collocati (cit.), ma non sempre tra i buoni, che hai rotto, caro il mio pannolone one.

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1 ora fa, audio2 ha scritto:

pagherei solo per vedere le lingue morse causa vilipendio.

 

Mi porto avanti, istruzioni per l'uso 

 

 

In che misura è legittimo criticare il Presidente della Repubblica?

In relazione al diritto di critica, due sono i presupposti che vanno osservati:

veridicità o plausibilità dei fatti contestati (anche putativa) e oggetto di critica

continenza nella loro esposizione.

 

Quanto al primo profilo, è da disattendere quella visione – invero, maggioritaria – che attribuisce un valore molto flessibile alla veridicità dei fatti contestati attraverso l’esercizio del diritto di critica. Se infatti la critica si vuole intendere quale strumento di utile compartecipazione all’opinione pubblica e funzionale a stimolare il dibattito in seno ad essa, ecco che la verità o comunque la plausibilità dei fatti contestati o censurati non può che essere il necessario presupposto[16]. Sicché, è fondamentale che la manifestazione del pensiero critico prenda le mosse da fonti il più possibile attendibili, per rendere così quanto meno plausibile la sussistenza della scriminante putativa del diritto di critica. Ergo: chi critica deve essere ragionevolmente sicuro della veridicità dei fatti contestati od attribuiti[17].

Con attenzione al secondo requisito, è di tutta evidenza come le espressioni riportate poche righe più sopra (necessariamente estrapolate da contesti motivazionali ben più ampi) non possano essere ricondotte alla continenza che la giurisprudenza richiede ai fini dell’esercizio del diritto di critica. A tal proposito, l’impiego di termini scurrili, offensivi, denigratori e mortificanti denuncia non soltanto un difetto di quella necessaria serenità che deve insistere in capo a chi critica senza offendere, bensì anche una mancanza di rispetto connesso alla massima carica dello Stato e al prestigio che essa esprime. Ciò non significa, ovviamente, che l’operato istituzionale o la pregressa carriera politica del Presidente in carica non possa essere pubblicamente censurato (ciò non sarebbe proprio di uno Stato democratico) ma la scelta dei termini e del lessico va adeguatamente ponderata, per risultare polemica, ma non offensiva, tagliente ma non dissacrante[18].

Come già accennato, è al caso concreto che deve guardarsi per cogliere la natura effettivamente offensiva di certe manifestazioni del pensiero. A questo proposito, può essere rilevante, ed incidere sulla colpevolezza del reo, l’aver scelto mezzi di diffusione particolarmente efficaci, quali blog o social media, mediante i quali è possibile raggiungere un numero indeterminato di soggetti. Infatti è necessario che l’intento di offendere si manifesti mediante la consapevolezza da parte dell’agente della natura denigratoria degli epiteti o dei fatti contestati – anche con attenzione al contesto in cui si auspica che quelle offese siano percepite – e della volontà di ledere il prestigio del Capo dello Stato. Un riscontro della rilevanza penale delle condotte non può che essere effettuato, dunque, se non guardando al contesto generale nel quale il pensiero viene manifestato, riservando un maggiore stigma giuridico per quelle frasi caustiche o molto brevi, il cui intento polemico è tutto residente nell’offesa gratuita ed infamante, non perseguendo queste ultime altro scopo se non l’insulto fine a sé stesso. D’altra parte, forme più strutturate di critica al Presidente della Repubblica (es. articoli di giornale, contributi, saggi) possono meglio configurarsi come legittimo esercizio del diritto di cui all’art. 21 Cost., purché le modalità di esposizione del pensiero (anche se taglienti) possano essere inserite in un contesto dignitoso, caratterizzato da scelte lessicali congrue, che non denuncino, a prima vista, una mera volontà di attaccare o ridicolizzare.

 

 

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@vizegraf e gli illustri colleghi forumers ad inventarsi panegirici infiniti per non cadere

nel vilipendio ?

" uomo di grande esperienza e conoscenza del sistema fiscale e giuridico italiano nonchè

della vera essenza dell' universo femminile "

a leggerla così di fretta potrebbe sembrare qualcosa tra l' agiografico ed il leccaculismo istituzionale.

  • Haha 1
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