piergiorgio Inviato 8 Dicembre 2023 Inviato 8 Dicembre 2023 3 ore fa, bost ha scritto: Ma se al II o cassazione risultasse che non deve niente e i soldi dovrebbero restituirli a lui... e se nel frattempo se li sono magnati o nascosti? A me sembrerebbe piu consono che fino alla fine dei processi i soldi li dovrebbe tenere un ente terzo di garanzia...o no? Esattamente, ma in Italia funziona tutto al contrario. I pagamenti anticipati si fanno solo su eBay ed Amazon
appecundria Inviato 8 Dicembre 2023 Inviato 8 Dicembre 2023 Il 7/12/2023 at 16:07, Roberto M ha scritto: legge infame partorita da una ideologia cattocomunista Veramente le ultime due riforme della legittima difesa sono di Salvini. 1
UpTo11 Inviato 8 Dicembre 2023 Inviato 8 Dicembre 2023 15 minuti fa, appecundria ha scritto: Veramente le ultime due riforme della legittima difesa sono di Salvini Sta a guardà er capello.... . https://pagellapolitica.it/articoli/contraddizioni-lega-salvini-legittima-difesa
audio2 Inviato 8 Dicembre 2023 Inviato 8 Dicembre 2023 che infatti era comunista ed è cattolico. ( dice lui ) ps: guardate che la lega al nord i voti li prende nonostante salvini, se non si era già capito.
ascoltoebasta Inviato 8 Dicembre 2023 Inviato 8 Dicembre 2023 3 ore fa, nullo ha scritto: Una curiosità mi rimane…. L’hanno calcolata sui frutti e rendimenti delle rapine precedenti e relativa proiezione nel futuro venuto a mancare? Non solo,hanno tenuto in considerazione anche l'alto profilo civile,morale e produttivo sottratto all'umanità.
Roberto M Inviato 9 Dicembre 2023 Inviato 9 Dicembre 2023 Partiamo dalla norma sulla legittima difesa Che non si può discutere di diritto senza conoscere la legge. Art 52 Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta , sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa . Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma (violazione di domicilio), sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità: b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone
extermination Inviato 9 Dicembre 2023 Inviato 9 Dicembre 2023 @Roberto M Perdonami! Stando agli accadimenti, secondo quale ragionamento logico ritieni che la norma possa essere applicata a favore del gioielliere? 2
appecundria Inviato 9 Dicembre 2023 Inviato 9 Dicembre 2023 12 minuti fa, Roberto M ha scritto: Che non si può discutere di diritto senza conoscere la legge. La Corte d'Assise non conosce la legge.
appecundria Inviato 9 Dicembre 2023 Inviato 9 Dicembre 2023 3 minuti fa, extermination ha scritto: secondo quale ragionamento logico
Roberto M Inviato 9 Dicembre 2023 Inviato 9 Dicembre 2023 Applicando in maniera restrittiva questa norma e’ possibile, come ha scritto @maurodg65 che una donna violentata, nel mentre e’ violentata (fuori da casa sua) se uccide il violentatore potrebbe essere condannata per eccesso colposo di legittima difesa o addirittura per omicidio. Perché ? Perché’ l’art. 52 giustamente prevede che “ la difesa sia proporzionata all'offesa”. Ed allora nessuno può mettere in dubbio che il “diritto proprio” inteso come “bene della vita” della violazione del proprio corpo (violenza sessuale, gravi lesioni personali) sua comunque di “rango inferiore” rispetto al bene supremo, quello della vita. Tuttavia, giustamente, in questi casi al 90% verrà applicata la scriminante e la vittima verrà assolta, e questo mi pare sia condiviso anche dal “senso di giustizia” della maggioranza delle persone qui. Perché ? Perche’ la persona che in quel momento sta subendo la violenza non può essere completamente lucida e ragionare in maniera fredda, sta difendendo il suo corpo da una violazione e perché non può sapere se il bruto, più forte fisicamente, che la sta violentando potrebbe In altre parole non può sapere che lo stupratore non costituisce un pericolo ancora maggiore, che potrebbe anche ucciderla per evitare di essere denunciato, ad esempio. Tecnicamente si chiama “legittima difesa putativa”. 1
Roberto M Inviato 9 Dicembre 2023 Inviato 9 Dicembre 2023 8 minuti fa, appecundria ha scritto: La Corte d'Assise non conosce la legge @appecundria Sto facendo (pure gratis, che per me è inusuale) una lezione di diritto ora, che, come premesso, non riguarda questo caso, ma è generale. Ce la fai un po’ a non trollare ? Fai il bravo su. E poi fammi avere il badge “grande supporto”.
briandinazareth Inviato 9 Dicembre 2023 Inviato 9 Dicembre 2023 Adesso, Roberto M ha scritto: Sto facendo (pure gratis, che per me è inusuale) una lezione di diritto ora peccato che i giudici non leggano qui, potrebbero finalmente imparare qualcosa! qualcosa che non sanno i giudici di tutto il mondo, dato che una situazione del genere non sarebbe stata considerata legittima difesa neppure fra gli ittiti 2
appecundria Inviato 9 Dicembre 2023 Inviato 9 Dicembre 2023 2 minuti fa, Roberto M ha scritto: una lezione di diritto Appunto dico! La Corte dovrebbe prendere e ringraziare. .
regioweb Inviato 9 Dicembre 2023 Inviato 9 Dicembre 2023 24 minuti fa, Roberto M ha scritto: Sto facendo (pure gratis, che per me è inusuale) una lezione di diritto 2
Roberto M Inviato 9 Dicembre 2023 Inviato 9 Dicembre 2023 Tornando alla legittima difesa Il “diritto proprio” , inteso come bene della vita, non è solo il proprio corpo. Puo’ anche essere il diritto di proprietà di una cosa che ci è stata sottratta. Quindi se io difendo il mio diritto reagendo e mi metto ad inseguire per strada un ladro o uno scippatore per bloccarlo usando violenza posso invocare l’art. 52. Il problema è la proporzionalità. il rapinatore viene preso a cazzotti e’ chiaro che la reazione è proporzionata all’offesa. Cosi come è chiaro che sparare non è proporzionale. Cosa succede però se il rapinatore inseguito e’ armato ? A quel punto la “proporzione” non è più tra la necessità di proteggere un bene sottratto, ma quella di proteggere la propria vita perché in quel momento la vittima del furto legittimamente può sentirsi minacciata. Fino a quando la minaccia non è cessata. In astratto, se il rapinatore è a terra ferito, con la sua pistola allontanata e fuori dalla sua portata, e la vittima gli spara non potrà invocare la legittima difesa e di sicuro c’è eccesso colposo, se invece ha ancora la pistola e la possibilità di usarla allora in questo caso dovrebbe applicarsi la legittima difesa. Ovviamente non rileva che la pistola sia una pistola giocattolo perché la vittima della rapina non lo sa (legittima difesa putativa). Diversamente dovrebbe teorizzassi, con interpretazione estremamente restrittiva della norma, che una persona rapinata debba per forza sempre desistere dal tentare di recuperare la refurtiva inseguendo il rapinatore-ladro, che se si fa troppo male chi ha reagito verrebbe sempre e comunque condannato. Ecco perché a mio avviso, serve un ulteriore intervento del legislatore. Perche’ la discrezionalità dei giudici è troppo elevata, e dovrebbe decidere il legislatore, cioè la maggioranza del popolo italiano, e non un tizio che ha superato a 25 anni un esame e un giudice popolare estratto a caso, magari con la tessera di “potere al popolo” in tasca.
Roberto M Inviato 9 Dicembre 2023 Inviato 9 Dicembre 2023 26 minuti fa, briandinazareth ha scritto: peccato che i giudici non leggano qui, potrebbero finalmente imparare qualcosa I giudici non lo so. Tu sicuramente si ! Pero’ dovresti impegnarti di più.
Questo è un messaggio popolare. appecundria Inviato 9 Dicembre 2023 Questo è un messaggio popolare. Inviato 9 Dicembre 2023 Gioielliere condannato, gli avvocati penalisti difendono la sentenza e parlano di “sgrammaticatura istituzionale” 06 Dicembre 2023 Asti "Non si può delegittimare così il Sistema Giustizia e l'istituto della legittima difesa ben regolata da legge e diritti". No alla strumentalizzazione della sentenza. La condanna da parte del Tribunale di Asti a 17 anni di Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour che ha ucciso due rapinatori durante il colpo nel suo negozio, ha sollevato un importante vespaio mediatico e politico che ha attraversato tutta Italia. Dopo le dichiarazioni del gioielliere a caldo, tantissimi i commenti, non sempre informati, che criticano pesantemente la decisione della Corte d’Assise di Asti ritenendo troppo severa la decisione nei confronti del commerciante. E molti sono andati ben oltre ad un legittimo diritto di opinione sulla sentenza. Su questo clamore mediatico interviene l’avvocato Davide Gatti, presidente della Camera Penale “Vittorio Chiusano” di Asti, a nome degli iscritti. «Il moltiplicarsi di commenti e considerazioni da parte di politici, opinionisti più o meno referenziati, giornalisti più o meno schierati, leoni da tastiera e quant’altro in merito alla sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Asti nel noto processo al gioielliere di Grinzane Cavour senza conoscerne le motivazioni, ripropone ancora una volta il tema della strumentalizzazione, a vario titolo, delle decisioni giudiziarie, in un agone divisivo e rumoroso che poco ha a che fare con il diritto e i diritti. Se è certamente vero che è legittimo commentare una sentenza, è però altrettanto vero che appare quantomeno inopportuno, quando non scriteriato, proporre valutazioni e presunte riflessioni che non tengono conto dei principi e delle regole del diritto (in questo caso quelle che presiedono all’istituto della legittima difesa) al solo fine di ricercare o confermare consensi, esponendo altresì a un incontrollabile attacco mediatico i soggetti processuali. La sgrammaticatura istituzionale appare ancor più evidente se si considera, poi, che tali commenti provengono anche da chi riveste incarichi governativi, alimentando la continua e indebita sovrapposizione tra poteri e ordini dello Stato. Quando poi una vicenda tanto delicata viene ad essere l’occasione per proporre ricostruzioni, anche giuridiche, che sottendono un’idea di società nella quale l’istituto della legittima difesa possa trovare dilatazioni smisurate e del tutto incuranti del bilanciamento con il bene della vita umana, si avverte, allora, un ulteriore pericolo. La sbandierata legittimazione dell’uso delle armi rischia, infatti, di creare nell’opinione pubblica meno attenta e riflessiva, la convinzione che le stesse possano essere utilizzate sempre e comunque, ponendo in crisi quelle che sono, oggi, le regole del vivere civile o soltanto offrendone una rappresentazione incoerente con il diritto esistente. Con amarezza, dunque, ma senza rassegnarsi al pressapochismo, anche culturale, al quale si assiste in questi giorni, invero senza sorprese, la Camera Penale “Vittorio Chiusano” auspica che tutti coloro che, a vario titolo, intendano assumere un ruolo nel nostro contesto sociale offrano riflessioni che, non volendosi evidentemente fondare sulla conoscenza del diritto vigente, quantomeno non ne calpestino i presupposti in modo irresponsabile, rischiando altresì di delegittimare il sistema Giustizia. La nuova provincia 3
extermination Inviato 9 Dicembre 2023 Inviato 9 Dicembre 2023 27 minuti fa, Roberto M ha scritto: allora in questo caso dovrebbe applicarsi la legittima difesa. Perdonami! Da incompetente in materia, continuo a chiedermi come possa essere sostenibile la fattispecie di difesa in un accadimento che nel momento in cui si fionda alla rincorsa dei rapinatori inizia e termina con una azione esclusivamente di attacco nei confronti del rapinatore
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