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Se voi foste il giudice


appecundria

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A seguito di incidente stradale era venuto a mancare il convivente della signora Bianchi.

La loro relazione, duratura e stabile, aveva dato origine a una seconda famiglia di fatto, dalla quale era nata anche una figlia.

A seguito dell’incidente la convivente aveva chiesto di partecipare alla ripartizione del danno non patrimoniale, pagato dall’assicurazione, in concorso con la famiglia legittima, formata dalla moglie e da un’altra figlia.

La difesa della moglie aveva contestato la richiesta sulla base del fatto che il defunto aveva una famiglia legittima che era l’unica vantare diritti in relazione al risarcimento;  

la legge fa riferimento alla categoria dei “prossimi congiunti” quali soggetti aventi diritto al risarcimento del danno morale e che presuppone l’esistenza di rapporto giuridico di coniugo, che nel caso di una “convivente” non è rinvenibile.

 

Se voi foste il giudice come risolvereste il caso?

 

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Il decuius come beneficiario poteva indicare diversamente dagli aventi diritto. Io quando volavo subaerei militari che è obbligo stipulare un'associazione per ognivtratta di volo indicavo sempre i figl eredi legittimii e mai la mia moglie che in quel momento era tale ma in fase di separazione. Aveva tutte le possibilità da vivo, se gli stava a cuore la nuova famiglia. Ah dimenticavo, il secondo figlio nato da altra unione fuori da un matrimonio e nemmeno convivente

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Quando muore qualcuno c’e’ sempre un accapigliarsi sulle sue spoglie patrimoniali se non v’e’ armonia nella famiglia d’orgine e in quelle derivate (nuore, generi, fratelli).

L’ideale e’ fare testamento, ma:

1) porta male e alimenta aspettative e speranze di dipartita non sempre confessabili; e non e’ detto che le jene s’acquetino ad esso, fomentate da avvoltoi avvocati;

2) soffre il limite della legge italiana piuttosto rigida, che lascia  liberta’ di disposizione solo per la cd disponibile (i tempi sono maturi per modificare cio’);

3) fesso chi muore con molti soldi

 

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Passando al settore civile, è stato costantemente affermato che “perché possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico. Ed è stato altresì precisato che: «Integra di per sé un danno risarcibile ex art. 2059 cod. civ., il pregiudizio recato al rapporto di convivenza, da intendere quale stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti».

https://www.diritto.it/decesso-sinistro-stradale-risarcimento-anche-alla-famiglia/

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