P.Bateman Inviato 25 Agosto 2024 Inviato 25 Agosto 2024 1 ora fa, mozarteum ha scritto: La convivente no, salvo rimessione della questione alla Corte Costituzionale per stabilire se sia ancora legittimo, nel trojaio delle relazioni del mondo d’oggi, non equiparare conviventi e coniugi. Sarebbe quasi riconoscere la poligamia. Però non è roba solo di oggi, per chi poteva avere una seconda famiglia era abbastanza normale, parlo del secolo scorso. 12 minuti fa, appecundria ha scritto: Ed è stato altresì precisato che: «Integra di per sé un danno risarcibile ex art. 2059 cod. civ., il pregiudizio recato al rapporto di convivenza, da intendere quale stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti Si può convivere con due famiglie diverse?
ferdydurke Inviato 25 Agosto 2024 Inviato 25 Agosto 2024 4 minuti fa, meliddo ha scritto: Si può convivere con due famiglie diverse? Già convivere con una famiglia è molto difficile, figuriamoci con due
cactus_atomo Inviato 25 Agosto 2024 Inviato 25 Agosto 2024 Come dice giustamente mozarteum oggi il figlio nato fuori dal matrimonio ha gli stessi diritti di quell legittimo. Quindi la moglie ha poco da zazza dovrà comparire con le figlie. Ma non con la convivente sul piano pratico credo cambi poco. Pps attenzione a fare diventare coniugi quelli che non vogliono diventarlo
appecundria Inviato 25 Agosto 2024 Autore Inviato 25 Agosto 2024 27 minuti fa, meliddo ha scritto: Si può convivere con due famiglie diverse? Con la prima non conviveva più.
Martin Inviato 25 Agosto 2024 Inviato 25 Agosto 2024 Devo ricordarmi di disporre (anche formalmente intendo) in favore di madame...
audio2 Inviato 25 Agosto 2024 Inviato 25 Agosto 2024 non dirmi che un tradizionalista estremo come te convive more uxorio
Martin Inviato 25 Agosto 2024 Inviato 25 Agosto 2024 @audio2 ebbene si, non siamo uniti dal sacro vincolo ma solo dalla ns.razionale (almeno finora) volontà. 1
mozarteum Inviato 25 Agosto 2024 Inviato 25 Agosto 2024 2 ore fa, appecundria ha scritto: «Integra di per sé un danno risarcibile ex art. 2059 cod. civ., il pregiudizio recato al rapporto di convivenza, da intendere quale stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti». La questione e’ correttamente posta qui. Non c’entra il diritto ereditario, nel mio precedente post distinguevo fra soggetti infra ed extrafamiliari che possono o non possono “ereditare”. Qui pero’ non si tratta di un’eredita’ ma di un diritto al risarcimento della sofferenza patita da chi sopravvive, non dunque di un cespite da ereditarsi facente parte del patrimonio del de cuius. Ecco come entra in gioco il fatto della prolungata convivenza e degli affetti. Peraltro, mentre questa sofferenza appare presumersi per i familiari classici, per quelli extra va provato rigorosamente il presupposto della convivenza e degli stretti legami affettivi. Paradossalmente, il diritto proprio al risarcimento del 2059 potrebbe negarsi o diminuiris ai familiari classici che seppur non indegni di succedere, si siano pero’ talmente disenteressati per lungo tempo del morto sicche’ non sarebbe irragionevole ipotizzare che non abbiano patito una speciale sofferenza. Peraltro non capisco l’eccezione dell’avvocato dei familiari classici. Il danno ex2059 non e’ costituito da un montepremi unico per cui meno percipienti ci sono meglio e’. Ma e’ un danno personale: cento percipienti, cento danni uguali. Sara’ stato semmai l’avvocato delle assicurazioni. 1
gbale Inviato 25 Agosto 2024 Inviato 25 Agosto 2024 5 ore fa, mozarteum ha scritto: Disposizione inefficace Avevo sua dichiarazione di rinuncia a favore della figlia. Poi vallo a sapere che succedeva.
senek65 Inviato 25 Agosto 2024 Inviato 25 Agosto 2024 La "giustizia " è cosa tremendamente complicata.
damiano Inviato 25 Agosto 2024 Inviato 25 Agosto 2024 4 ore fa, Muddy the Waters ha scritto: 5 ore fa, mozarteum ha scritto: fesso chi muore con molti soldi Da incorniciare + 1. Meglio, molto meglio, far godere gli "aventi diritto" da vivi piuttosto che da trapassati. È una delizia 🙂 Ciao D. 1
appecundria Inviato 25 Agosto 2024 Autore Inviato 25 Agosto 2024 IL LEGNAME DI GARIBALDI DURANTE LA DIFESA DI ROMA Un certo Cavalier Annibaldi citò in giudizio tre collaboratori di Giuseppe Garibaldi: Maderazzi, Ruggieri, Galiani per aver sottratto, senza autorizzazione, un certo quantitativo di legname dal proprio stabilimento con il pretesto di farne delle barricate. Sosteneva l’Annibaldi che si era trattato di una depredazione vera e propria da porsi a carico dei tre autori materiali del “furto”. Infatti, a dire della difesa dell’Annibaldi la requisizione avrebbe dovuto essere autorizzata per iscritto dal Triumvirato, come prescritto dai provvedimenti di quel governo, mentre di fatto gli autori della sottrazione avevano agito allegando un semplice ordine verbale di Garibaldi, che non possedeva alcun crisma di legalità. La difesa dei tre convenuti fece presente che i legnami sottratti al Cavalier Annibaldi erano stati portati sotto scorta delle milizie garibaldine nei luoghi in cui erano in costruzione le barricate, per comando di Garibaldi e che il Triumvirato aveva delegato il governo di quella guerra al comandante di quella milizia (Garibaldi). Ne derivava dunque la piena legittimità dell’ordine di Garibaldi e dunque della requisizione del legname. Come andò a finire?
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