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Plusvalenza


loureediano

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Ho un terreno edificabile e sto per fare una "permuta" con una ditta costruttrice, io sono un privato, il controvalore in appartamenti è circa 3 volte il valore del terreno

Mi conviene fare una rivalutazione del terreno, o funziona come per gli appartamenti acquistati e dopo 5 anni dall'accatastamento non pago più la plus valenza?

La cifra è piuttosto alta, pertanto anche una differenza del 15% fa una grossa differenza

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mi sono ritrovato con un problema simile , ti confermo anche io plus valenza sempre.

Quando ho rivalutato ai tempi io ho pagato il 4% e per parecchi anni ci sono state contestazioni

con la GdF perche' i valori nel tempo tra quando e' stata fatta la rivalutazione e valori correnti non coincidevano.

Per fortuna grazie ad eroici contribuenti che hanno pagato avvocati per vedersi riconosciuto il diritto a far valere la precedente rivalutazione pagata e' stata emanata una circolare per cui le rivalutazioni dei terreni sono sempre valide anche se fatte lontano negli anni.

 

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16 minuti fa, criMan ha scritto:

stata emanata una circolare per cui le rivalutazioni dei terreni sono sempre valide anche se fatte lontano negli anni

Sì ma vale fino all’anno di rivalutazione. Se vendi dopo altri 20 anni, su questi ultimi o rivaluti al tasso corrente o paghi il 26 sulla plus dei 20 anni. Per essere precisi

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Per farvi ridere

3 IA hanno date 3 risposte diverse

Una ha detto che la permuta per la legge italiana equivale ad un vendita e pertanto gli appartamenti avuti in permuta equivalgono ad un acquisto e pertanto dopo 5 anni non pagherei più nulla

Alla domanda se all'atto della permuta dovrei pagare qualcosa mi ha detto di no se non le spese di registro etc

Altra IA mi dicehe che se vendo gli appartamenti devo pagare il 26 sempre anche dopo i 5 anni

Altra IA mi dice che non va bene nessuna delle 2 

Ma che il plus valore va pagato al momento del rogito della permuta

Insomma 3 risposte completamente diverse

una quartami dice

 

Regole della Plusvalenza

Equivalenza: Il valore del terreno scambiato si calcola in base al valore normale degli appartamenti che ricevi in cambio, meno il costo storico di acquisto del terreno. [1, 2]

Momento in cui si paga: Secondo la giurisprudenza (es. Cassazione), l'imposta scatta quando il fabbricato futuro viene "ad esistenza" nelle sue strutture essenziali (struttura al rustico completata), e non alla data della firma dal notaio o della consegna delle chiavi. [1]

Aliquote IRPEF: Per i terreni edificabili, la plusvalenza rientra nei redditi diversi e va dichiarata nella dichiarazione dei redditi, venendo tassata con gli scaglioni IRPEF interni del tuo reddito complessivo. [1, 2]

Esclusione del 26%: L'imposta sostitutiva fissa del 26% non si applica alla cessione o permuta di terreni edificabili, che restano soggetti all'IRPEF ordinaria. [1, 2]

 

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l' ia è stata istruita dai poteri forti proletari cindacalisti.

possidenti e proprietari immobiliar-terrieri, voi affamatori del popolo, dovete

soffrire fino alla fine dei vostri giorni tra tasse, burocrazia e sinistri espropriatori

sempre in agguato nell' ombra pronti ad azzannarvi le succulente chiappe con i loro canini

da vampiro.

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sì, ma LLM cinesi o gratuiti lasciali stare (per ora)

 

come ti hanno già detto hai 8 punti percentuali di scarto fra rivalutazione e tassazione ordinaria; se quegli 8 punti di scarto* coprono il costo della perizia (e ne avanza una cifra non marginale) si va in affrancamento, altrimenti si paga il 26% sulla plusvalenza l'anno successivo il conseguimento in dichiarazione dei redditi; che il pagamento del terreno sia in banconote fruscianti o in natura (permuta) non cambia nulla, conta il prezzo scritto nell'atto notarile

 

* occhio che il 18% è su tutto il valore periziato, mentre il 26% è solo sulla plusvalenza (prezzo di vendita - costo fiscale d'acquisto) quindi aldilà dell'aliquota è rilevante il valore fiscale a cui hai in carico i terreni

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16 minuti fa, loureediano ha scritto:

Aliquote IRPEF: Per i terreni edificabili, la plusvalenza rientra nei redditi diversi e va dichiarata nella dichiarazione dei redditi, venendo tassata con gli scaglioni IRPEF interni del tuo reddito complessivo. [1, 2]

Esclusione del 26%: L'imposta sostitutiva fissa del 26% non si applica alla cessione o permuta di terreni edificabili, che restano soggetti all'IRPEF ordinaria. [1, 2]

Non è così. una volta determinata l’esistenza di una plusvalenza ha facoltà di scelta. 
O dichiari ad irpef o accetti l’aliquota del 26%. 

 

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