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Se voi foste il giudice


appecundria

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appecundria
Inviato
1 ora fa, Roberto M ha scritto:

Ma è la stessa della “Gaza Cola”

Per tirare in ballo la Palestina anche in una discussione del genere devi avere un chiodo fisso!

  • Amministratori
cactus_atomo
Inviato

@appecundria no preoccuparti , a furia di errori i snaglio dell'esercito israeliano tra poco non ci saranno più èpalestinesi e anche la coa di gaza sarà marchiata tel aviv

appecundria
Inviato

 

Il tribunale di Monza ha condannato in primo grado a due anni di reclusione per omicidio colposo l'imprenditore, titolare dell'impresa edile in cui lavorava la vittima.

Per gli avvocati di parte civile, l'imputato "avrebbe dovuto ammonire, addirittura licenziare l'operaio per salvargli la vita".

Per gli avvocati dell'imputato, la tragedia andrebbe addebitata a una negligenza del lavoratore: "Naturalmente raccomando sempre agli operai di lavorare in sicurezza e quindi di allacciarsi le cinture", ha affermato l'imprenditore.

Non è stata concessa la sospensione condizionale della pena perché a carico dell'imputato risultava una precedente condanna, diventata irrevocabile, del tribunale di Lecco che si riferirebbe a un altro infortunio sul lavoro non mortale.

 

  • 2 settimane dopo...
appecundria
Inviato

Un datore di lavoro può obbligare i lavoratori con i quali ha concluso un contratto di lavoro a farsi vaccinare? (Vaccini non obbligatori per legge, ovviamente) 

🥸

Gustavino
Inviato
23 hours ago, appecundria said:

Un datore di lavoro può obbligare i lavoratori con i quali ha concluso un contratto di lavoro a farsi vaccinare? (Vaccini non obbligatori per legge, ovviamente) 

🥸

No non può . ma deve suo obbligo,  consigliarli tramite il medico del lavoro ,tipo  antitetanica non piu obbligatora ,nessuno lo e' piu' LEGGE 219/2017 che, all'art. 1 comma 5, dice "Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […],  QUALSIASI accertamento diagnostico o trattamento sanitario....

appecundria
Inviato

@Gustavino

 

Corte Ue: il datore di lavoro può imporre il vaccino al personale esposto a rischio biologico.

 

«il datore di lavoro può imporre requisiti in materia di salute e di sicurezza più rigorosi di quelli previsti dalla legge (…). I rischi per la salute dei lavoratori devono essere ridotti al livello più basso possibile, applicando le seguenti misure applicando le seguenti misure (...) garantire che i lavoratori esposti a fattori di rischio biologico per i quali esistono vaccini efficaci abbiano la possibilità di essere vaccinati».

https://www.ilsole24ore.com/art/corte-ue-datore-lavoro-puo-imporre-vaccino-personale-esposto-rischio-biologico-AHdm0ycB

  • Thanks 1
appecundria
Inviato
23 minuti fa, Gustavino ha scritto:

diritto di rifiutare, in tutto o in parte

Con licenziamento (nei casi di rischio biologico).

appecundria
Inviato

@Gustavino il datore può imporre a condizione che il vaccino esista e dunque ci sia la possibilità concreta di farlo, possibilità che deve essere offerta. 

In altre parole, il datore può obbligare a vaccinarsi ma deve anche mettere a disposizione del lavoratore la possibilità di farlo.

Gustavino
Inviato

@appecundria No il datore non puo neanche minimamente conosciere la mia condizione sanitaria che include quella vaccinale e neanche il medico del lavoro può conoscerla !privacy 679/2016
Nessuno in europa puo obbligarti ad assumere neanche un bicchier d'acqua  ..bTw te lo faccio dire da uno di  loro , 81/08 e  292/63

Screenshot 2025-07-12 at 18-15-18 Abrogato anche formalmente l'obbligo di vaccinazione antitetanica - Dal forum di MedicoCompetente.it.jpg

Inviato

Interpretazione a dir poco faziosa del dlgs 213/2010...

Gustavino
Inviato
9 minutes ago, Martin said:

Interpretazione a dir poco faziosa del dlgs 213/2010...

Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal titolo X del D.lgs. 81/08, che prevede, all’art. 279 c. 2 lettera a) l’obbligatorietà, per il datore di lavoro,  della “messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del Medico Competente” ( non solo è vietato richiedere lo status vaccinale al lavoratore, ma si ritiene vietata anche la possibilità di trattare o richiedere eventuali analisi anticorpali. L’immunità la conosce SOLO il lavoratore che deciderà in autonomia, se non più immune, di approfittare della vaccinazione gratuita, messa a disposizione dell’azienda ed incentivata dal medico Competente); c. 5 “Il medico Competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione (consenso informato) e della non vaccinazione (dissenso informato)” e questa parte risulta assolutamente conforme alla Legge 219/2017 con: "Art.1 comma 3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché' riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi". Il D.lgs 81/2008, che ricordiamo essere l’unico testo di riferimento per la sicurezza sui luoghi di lavoro e normativa che va ad abrogare tutte le precedenti del medesimo ambito, parla di vaccinazione come un’opportunità proposta al lavoratore, MAI di  un obbligo per effetto della Legge 219/2017 dove: "Art.1 comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare (tramite i dissenso informato scritto), in tutto o in parte […],  QUALSIASI accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal  medico per la sua patologia o  singoli  atti  del  trattamento  stesso”. Per essere LIBERO il consenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e qualsiasi punizione NON può essere accettata. Men che meno la “non idoneità” sul luogo di lavoro. Seppur all’ Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori – comma 1: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” devono essere sempre obblighi conformi proprio al D.lgs. 81/08 e non riguardano scelte personali in fatto di cura. Per il datore di lavoro, come per il Medico Competente, non può più obbligare il dipendente ai vaccini (non più DPI ma trattamenti farmacologici preventivi) ma è obbligatoria la messa a disposizione dei vaccini che rimangono facoltativi.

Inviato

Risposta non pertinente. Il riferimento  dell' "esperto" citato a riferimento era il 213/2010.

Gustavino
Inviato
53 minutes ago, Martin said:

Risposta non pertinente. Il riferimento  dell' "esperto" citato a riferimento era il 213/2010.

Non solo si sono abrogate tacitamente per effetto della Legge 145/2001 ma anche grazie al D.lgs. 13 dicembre 2010, n.213 che ha abrogato espressamente tutte le disposizioni legislative antecedenti al 01/01/1970, tranne quelle allegate. Quindi viene meno l’obbligo anche per: lavoratori agricoli; operai e manovali addetti all’edilizia; cantonieri ed asfaltisti; operatori ecologici (netturbini ed addetti alla manipolazione delle immondizie); operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni; pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, operatori all’interno degli ippodromi ed tutti gli sport affiliati al CONI
quindi un bel ciaone In materia di sicurezza del lavoro, erano previsti una serie di  obblighi per alcune  categorie : antitetanica per le categorie di lavoratori indicati nell’art. 1 della Legge 5 marzo 1963, n. 292, Legge 20 marzo 1968 n. 419, D.M. 16 settembre 1975, D.P.R. 1301 del 7 settembre 1975 o quella antitubercolare (L. 1088/70) i

Inviato

L' interpretazione del 213/2010 è inesatta.

Gustavino
Inviato
Just now, Martin said:

L' interpretazione del 213/2010 è inesatta.

la tua

appecundria
Inviato

22 Il 16 aprile 2021, la città di Tallinn ha modificato le norme professionali applicabili agli autisti di ambulanze, prevedendo la necessità della vaccinazione contro le malattie trasmissibili pericolose per esercitare la professione. Essa ha concesso ai ricorrenti nel procedimento principale un termine per fornire la prova, a seconda dei casi, di una vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 o di una controindicazione a tale vaccinazione, avvertendoli che, in mancanza di una prova del genere, i loro contratti di lavoro avrebbero potuto essere risolti.

 

23 Poiché i ricorrenti nel procedimento principale non hanno fornito tale prova, la città di Tallinn ha proceduto, nel corso del mese di luglio del 2021, alla risoluzione eccezionale dei loro contratti di lavoro, per il motivo che la specificità del mestiere di autista di ambulanze esige e giustifica la vaccinazione delle persone che lo esercitano e che, poiché nessun’altra misura è sufficiente per tutelare la salute dei pazienti, degli altri lavoratori e del lavoratore stesso, il lavoro di autista di ambulanze può essere effettuato solo da persone vaccinate.

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=85CBFDB491CEE76799AB5332A7F0E84F?text=&docid=301166&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=637774


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